Antitrust

Foto che violano il copyright, illegittime le richieste massive di risarcimento

L’antitrust rileva, in un recente provvedimento, che la richiesta massiva di rimozione di foto dai siti e di risarcimento per violazione copyright è pratica commerciale scorretta. Illegittima, quindi. Il provvedimento è un precedente importante: d’ora in poi queste pratiche saranno meno facili

Pubblicato il 04 Ott 2022

Fulvio Sarzana

Avvocato, professore Uninettuno

copyright fotografia risarcimento

L’Antitrust italiana interviene in un settore molto spinoso, la tutela del diritto d’autore su fotografie presenti in internet e la legittimità dell’operato della società che invia diffide massive  e richieste risarcitorie ai presunti violatori.

Antitrust su richieste massive rimozione foto per violazione copyright

Il procedimento  di fronte all’AGCM concerneva l’invio massivo a micro-imprese italiane, da parte di una società e del suo legale di richieste di risarcimento standardizzate e formulate con modalità aggressive per asserite violazioni dei diritti d’autore causate dall’indebita utilizzazione on line di fotografie protette.

L’Antitrust nel provvedimento pubblicato nel bollettino n 35 del 2022, sanziona la società responsabile degli invii e si spinge a sindacare anche la condotta del legale incaricato di redigere e di inviare le diffide, sanzionandolo in via amministrativa.

Il provvedimento è molto importante perché interviene nella prassi ampiamente utilizzata nei paesi anglosassoni da parte dei titolari del diritto d’autore, e dei legali incaricati di inviare tali diffide,  ovvero le lettere di cease and desist.

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Cease and desist (dalla lingua inglese: cessazione e desistenza), nel sistema di  common law è un documento inviato a un individuo o a un’impresa affinché fermi (“cessi”) un’attività ritenuta illegale e non la riprenda (“desista”).

Il detentore di un diritto di proprietà intellettuale, come un’opera coperta da diritto d’autore, un marchio registrato o un brevetto, può inviare la lettera di cease and desist per informare una parte terza “dei diritti, dell’identità e delle intenzioni dei detentori di eseguire i diritti stessi”, preannunciando anche un’azione legale in caso di inadempimento.

In questi ultimi anni la pratica di inviare tali lettere si è diffusa ampiamente nel nostro paese e sono centinaia le diffide inviate ad imprese e consumatori in tutti i settori della proprietà intellettuale ed industriale e le connesse richieste di risarcimento forfettario per la violazione dei diritti di proprietà intellettuale.

Il provvedimento Antitrust

L’AGCM scrive nel suo provvedimento “Dalle risultanze istruttorie emerge che l’avv. Fechner e Photoclaim hanno effettuato un invio massivo di pressanti richieste di risarcimento standardizzate per la violazione di diritti morali e patrimoniali d’autore sulle fotografie, contenenti minacce di costose azioni legali davanti alla giustizia tedesca e finalizzate alla conclusione di onerose transazioni.”

L’Antitrust rileva ancora come “I contenuti e le modalità con cui sono formulate le richieste in questione sono volte ad indurre i destinatari ad aderire all’onerosa transazione proposta nel timore di esporsi a maggiori spese per una contestazione non adeguatamente circostanziata, in una giurisdizione straniera. Essi risultano contrari alla diligenza professionale e idonei a condizionarne la libertà di scelta, anche tramite un’interpretazione strumentale delle norme sostanziali e processuali sui diritti d’autore e sui diritti connessi”. “A tale riguardo rilevano il carattere pressante e perentorio delle richieste di pagamento non accompagnate dal mandato del titolare dei diritti sulle fotografie né dalla prova della titolarità delle fotografie contestate e della sussistenza delle condizioni di tutela come opera fotografica o fotografia semplice.”

Il provvedimento è importante anche per altre ragioni: innanzitutto l’AGCM riconosce la propria competenza a decidere a tutela delle micro-imprese italiane, ritenendo che tale tutela, prevista dal codice del consumo, prevalga di fatto su quanto stabilito (e eccepito dalle ricorrenti) dalla giurisdizione per la violazione dei diritti d’autore e dei diritti connessi on line e su quanto stabilito dalla Corte di Giustizia UE nel 2015 nel caso “Hejduk”.

Con questa sentenza, la Corte ha riconosciuto che la competenza a decidere può spettare anche ai Tribunali di un qualsiasi Stato Membro dal quale sia accessibile il sito internet dove sono state messe in rete le foto protette dal copyright, sempre che tale Stato abbia leggi a protezione del diritto d’autore.

Un soggetto residente in uno Stato Membro potrebbe quindi rivolgersi al  Tribunale dove risiede per un illecito commesso da un soggetto residente in un altro Stato Membro, seppure limitatamente alla richiesta di risarcimento dei danni subiti in tale Stato.

Tuttavia il principio generale della giurisdizione resta sempre quello del foro del convenuto, in alternativa al foro del luogo dove è stata posta in essere la condotta che ha causato il danno e l’Autorità ritiene infatti di poter accertare pratiche commerciali scorrette poste in essere da professionisti stranieri nei confronti di soggetti italiani i cui effetti si producono in Italia, come avviene nel caso in esame.

L’Autorità rileva inoltre come i contenuti e le modalità con cui sono formulate le richieste in questione sono volte ad indurre i destinatari ad aderire all’onerosa transazione proposta.

Essi risultano contrari alla diligenza professionale e idonei a condizionarne la libertà di scelta, anche tramite un’interpretazione strumentale delle norme sostanziali e processuali sui diritti d’autore e sui diritti connessi.

Perché è pratica commerciale scorretta: precedente importante

La conseguenza che trae l’Autorità è che tali condotte integrino dunque una pratica commerciale scorretta, in violazione degli artt. 20, comma 2, 24 e 25, del Codice del Consumo e meritino dunque la sanzione di 35 mila euro a carico della società e di 10 mila euro all’avvocato.

Il provvedimento costituisce un precedente molto importante a causa della diffusione che si è avuta nel nostro paese di queste lettere di diffida, che costituiscono la regola oramai nel settore non solo del diritto d’autore on line ma anche e soprattutto nel settore della violazione dei diritti di proprietà industriale sul software.

E’ molto frequente infatti che le multinazionali, attraverso i loro legali, inviino un gran numero di lettere di diffide ai presunti violatori prima di procedere ad attivare i procedimenti cautelari inaudita altera parte previsti dalla legge sul diritto d’autore o dal codice della proprietà industriale, ovvero la descrizione e il sequestro.

Da oggi queste pratiche saranno probabilmente più difficili.

Studio Legale Sarzana e Associati

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