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Geoblocking, a che punto siamo in Europa: il report della Commissione

In un rapporto appena pubblicato, la Commissione europea analizza i primi diciotto mesi di attuazione dell’attuale Regolamento sul geoblocking, nonché i possibili effetti dell’estensione del suo campo di applicazione, anche per quanto riguarda i servizi di contenuti protetti dal diritto d’autore

Pubblicato il 03 Dic 2020

Enzo Mazza

CEO F.I.M.I. (Federazione industria musicale italiana)

Dark pattern e trasparenza della pubblicità online

La scorsa settimana la Commissione Europea ha pubblicato le conclusioni della sua prima revisione a breve termine del Regolamento sul geoblocking del 2018, che vieta le restrizioni geografiche ingiustificate nella vendita di beni e servizi all’interno dell’UE.

Questa revisione include la relazione della Commissione e il documento di lavoro dei servizi (SWD) che l’accompagna.

Il regolamento sul geoblocking

Il regolamento sul geoblocking vieta la discriminazione ingiustificata dei clienti che acquistano beni o servizi. Garantisce che la nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento dei clienti non possano essere utilizzati per rifiutare l’accesso a uno store online (ad esempio di elettronica o abbigliamento) o ad un servizio fornito online e consumato offline (ad esempio noleggio auto) nell’UE, anche nel caso in cui tale discriminazione sia correlata ai mezzi di pagamento.

Le norme sono in vigore dal 3 dicembre 2018. Il regolamento era parte integrante del pacchetto di misure per il mercato unico digitale concordato per il commercio elettronico. Altre misure correlate per facilitare il commercio elettronico transfrontaliero includevano nuove norme sui servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi (applicabili a partire da maggio 2018), norme riviste a tutela dei consumatori e nuove norme sull’IVA per le vendite online di beni e servizi. Una serie di nuove norme sulla protezione dei consumatori entrerà in vigore nel 2022, mentre le nuove norme sull’IVA entreranno in vigore nel luglio 2021.

Il rapporto appena pubblicato analizza i primi diciotto mesi di attuazione dell’attuale Regolamento, nonché i possibili effetti dell’estensione del suo campo di applicazione, anche per quanto riguarda i servizi di contenuti protetti dal diritto d’autore.

Come è noto, infatti, dopo un lungo dibattito, anche parlamentare, dal regolamento erano state escluse, in questa prima fase, le opere protette da copyright.

Il Commissario europeo per il mercato interno ed i servizi Thierry Breton ha commentato il rilascio del report ponendo l’accento sulla situazione attuale: “La pandemia ha dimostrato fino a che punto ci affidiamo alle tecnologie digitali in tutti i paesi dell’UE e che l’accesso transfrontaliero a beni e servizi online dovrebbe essere privo di barriere o attriti per i consumatori europei, indipendentemente dalla loro posizione, residenza o nazionalità. Questa prima revisione del regolamento sui blocchi geografici mostra già i primi risultati positivi. Monitoreremo ulteriormente i suoi effetti e discuteremo con le parti interessate, in particolare nel contesto del piano d’azione per i media e gli audiovisivi per garantire che l’industria possa crescere e raggiungere un nuovo pubblico e che i consumatori possano godere appieno della diversità di beni e servizi nei diversi Stati membri dell’UE”.

Le conclusioni del rapporto della Commissione

Come previsto in fase di adozione del regolamento la Commissione ha svolto il monitoraggio sull’applicazione. La pubblicazione del rapporto, inizialmente prevista per marzo 2020 è stata posticipata a novembre a causa della pandemia.

Possiamo scorrere le principali conclusioni del rapporto sul suo primo periodo di attuazione.

La consapevolezza dei consumatori è buona: il 50% dei consumatori era a conoscenza delle nuove regole dopo soli 3 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, ma ha anche espresso la richiesta di ottenere maggiori informazioni.

Il ruolo degli organi competenti di assistenza ed esecuzione degli Stati membri è fondamentale per garantire la conformità degli operatori: lo si è visto con un alto tasso (superiore al 50%) di soluzioni amichevoli raggiunte una volta che gli operatori sono stati informati dei problemi.

Si sono ridotti alcuni rilevanti ostacoli ai blocchi geografici. Ad esempio, c’è stata una forte riduzione delle barriere provocate da procedure di geo localizzazione con un calo dal 26,9% al 14% di circa 9000 siti web esaminati. Tali restrizioni impediscono in generale agli utenti la registrazione a siti web stranieri a causa di un indirizzo postale in un altro Stato membro ed è importante perché la registrazione è una fase fondamentale del processo di acquisto online. È stata rilevata anche un’ulteriore diminuzione delle restrizioni che gli utenti hanno dovuto affrontare quando tentavano di accedere a siti web transfrontalieri (ad esempio, agli utenti è stato negato l’accesso o sono stati reindirizzati automaticamente).

Anche se il regolamento non obbliga gli operatori a effettuare consegne transfrontaliere, il maggiore accesso ai siti web transfrontalieri fornito dal regolamento sui blocchi geografici ha comunque aumentato la quantità di acquisti con consegna nel paese del cliente (un aumento dell’1,6% in UE27 rispetto al 2015). Un terzo dei circa 9000 siti web esaminati offriva consegne transfrontaliere.

Altre misure relative al mercato interno, compresi gli strumenti amministrativi per facilitare il rispetto dell’IVA transfrontaliera nel commercio elettronico, che entreranno in vigore da luglio 2021, e l’armonizzazione delle norme sulla protezione dei consumatori, che entrerà in vigore nel 2022, devono ancora concretizzarsi compiutamente prima che si possano osservare tutti gli effetti del regolamento sul geoblocking.

I prossimi passi e la possibile estensione del campo di applicazione del regolamento

Come anticipato in fase di adozione del regolamento nel 2018, il rapporto ha affrontato anche la possibile estensione del campo di applicazione della legislazione, anche per quanto riguarda i contenuti protetti dal diritto d’autore (come audiovisivi, musica, e-book e giochi). Nel report si sottolineano i potenziali vantaggi per tutti i consumatori in Europa, in particolare con riguardo alla disponibilità di una più ampia scelta di contenuti oltre confine se il regolamento dovesse essere esteso al contenuto audiovisivo. La relazione individua inoltre il potenziale impatto che tale estensione del campo di applicazione avrebbe sulle dinamiche generali del settore audiovisivo, ma allo stato conclude che è necessario valutarlo ulteriormente dato che i servizi audiovisivi online utilizzano ampiamente i blocchi geografici ed esistono differenze significative tra i cataloghi audiovisivi disponibili in tutta l’Ue.

Un’analisi approfondita della disponibilità di film attraverso i servizi audiovisivi online negli Stati membri mostra che, in media, un consumatore europeo ha accesso solo al 14% dei film disponibili online nell’UE27. Ci sono variazioni significative per paese, ad esempio, gli spettatori in Grecia hanno accesso solo all’1,3% dei film disponibili online nell’UE, mentre quelli in Germania hanno accesso al 43,1%.

Il numero di consumatori che cercano di accedere a contenuti audiovisivi offerti in altri Stati membri è quasi raddoppiato tra il 2015 e il 2019 (dal 5% al 9%). Questo è particolarmente alto nelle fasce di età più giovani ed è il più alto tra i servizi di contenuto. Un Eurobarometro del 2019 ha confermato l’interesse ad ottenere l’accesso ai contenuti audiovisivi offerti in diversi Stati membri

Per questi motivi, la Commissione avvierà un confronto con le parti interessate del settore audiovisivo al fine di discutere modi concreti per promuovere la circolazione e migliorare l’accesso dei consumatori ai contenuti audiovisivi in tutta l’UE, prima di considerare eventuali misure di follow-up. Questo confronto farà sicuramente parte delle misure coperte dal prossimo “Media and Audio-visual Action Plan”, al fine di sostenere la trasformazione dell’industria audiovisiva e consentire agli operatori del mercato europeo di espandersi e raggiungere un nuovo pubblico. Secondo la Commissione un maggiore accesso e maggiore circolazione dei contenuti audiovisivi andrà a vantaggio di una crescente domanda transfrontaliera, anche nelle regioni frontaliere e con le minoranze linguistiche. Per quanto riguarda altri servizi di contenuti online parzialmente coperti dal regolamento attuale (come l’accesso a musica, libri elettronici o videogiochi), la relazione conclude che un’ulteriore estensione del campo di applicazione non porterebbe necessariamente vantaggi sostanziali ai consumatori in termini di scelta dei contenuti, poiché i cataloghi offerti sono piuttosto omogenei (in molti casi oltre il 90%) tra gli Stati membri.

La relazione evidenzia anche i potenziali impatti sul prezzo dei servizi in alcuni Stati membri con il rischio di incremento del costo degli abbonamenti laddove, tenuto conto del PIL locale, esistono sensibili differenziazioni. In conclusione, la Commissione continuerà inoltre a monitorare i dati e le prove relative all’applicazione del regolamento sui blocchi geografici e invita tutte le parti interessate e i cittadini a fornire un feed back sul rapporto e le prove di accompagnamento, anche in considerazione dei possibili effetti a lungo termine del COVID- 19 sul commercio transfrontaliero. Un prossimo round del rapporto si prevede che venga reso pubblico nel 2022

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