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Giornali e piattaforme digitali, verso nuove tutele per l’editoria

Il Governo si impegna relativamente alle disposizioni contenute nell’art. 15 della Direttiva “DSM – Digital Single Market” (Dir. 2019/790/UE) per proteggere meglio il lavoro giornalistico nel digitale

Pubblicato il 27 Lug 2020

Luciano Daffarra

C-Lex Studio Legale

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Segnato a favore degli editori dei giornali un notevole passo in avanti per la tutela dei contenuti dei giornali nel mondo digitale. 

Ci riferiamo agli impegni che il Governo ha appena assunto relativamente alle disposizioni contenute nell’art. 15 della Direttiva “DSM – Digital Single Market” (Dir. 2019/790/UE) che va a toccare la “protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzazioni online”, questione che ha assunto sempre maggiore rilievo in questi mesi per effetto del massiccio impiego dei motori di ricerca e delle piattaforme digitali da parte degli utenti alla ricerca di contenuti informativi e di intrattenimento nel periodo che conosciamo con il termine inglese di lockdown.

L’attenzione al tema della difesa dei giornali e dei posti di lavoro dei giornalisti si è ulteriormente acuito nei tempi recenti a causa del grave depauperamento causato alle vendite delle copie analogiche e digitali delle varie testate messe a disposizione del pubblico dagli editori, dallo sfruttamento sistematico dei loro articoli che si trovano postati su alcune piattaforme di condivisione online.

In questo contesto, l’adozione da parte del Governo di “ordini del giorno” in accoglimento e in sostituzione di taluni emendamenti che lo impegnano circa il contenuto e l’applicazione della norma da emanare, pare assumere un significato univoco circa una forte tutela dei contenuti giornalistici.

Gli ordini del giorno approvati al Senato

In tal senso, gli o.d.g. G/1721/36/14 (già em. 9.16), G/1721/37/14, G/1721/38/14 e G/1721/39/14 approvati dal Senato lo scorso 24 luglio nel corso dell’esame del Disegno di Legge di Delegazione Europea (AS-1721) , segnano l’introduzione di precetti di rilevante importanza volti a conferire “adeguata tutela dei diritti degli editori e dei giornalisti” nello sfruttamento online dei contenuti, impedendo quindi l’appropriazione del frutto del loro lavoro da parte di uploader e di gestori di piattaforme digitali di contenuti

Si tratta dell’attuazione del Recital n. 58) e dell’art. 15 della Direttiva DSM che, anzitutto, conferisce agli editori di giornali il diritto esclusivo di riproduzione e di comunicazione al pubblico on-line delle proprie copie digitali, attribuendo in tal modo un diritto connesso a quello d’autore all’editore di opere a stampa. Sono invece esclusi da tale diritto esclusivo gli “estratti molto brevi” delle pubblicazioni a carattere giornalistico, i c.d. “snappet” la cui utilizzazione risulta peraltro vincolata a precise regole che impongono, come vedremo, il riconoscimento di un’equa remunerazione a favore di editori e giornalisti.

Sul tema degli “snippet” l’incertezza della loro protezione giuridica era stata in forse fino all’approvazione della Direttiva DSM, in quanto la giurisprudenza comunitaria si era pronunciata con la sentenza del 12 settembre 2019, riguardante una controversia avviata nel 2017 dall’editore tedesco VG Media nei confronti di Google (Caso C-299/17), ad esito della quale la Corte di Giustizia aveva disapplicato una norma interna tedesca che proibiva ai motori di ricerca e ai fornitori di analoghi servizi online lo sfruttamento sulle loro piattaforme di giornali o di parti di essi, eccezione fatta per l’utilizzazione di “singole parole” o di “estratti molto brevi” degli stessi. Nel caso sopra ricordato, la Corte di Strasburgo aveva considerato inapplicabile la norma in vigore in Germania in quanto essa, nell’imporre delle limitazioni basate sul numero delle parole, avrebbe costituito una “regola tecnica” e, come tale, la medesima avrebbe dovuto essere previamente segnalata dal Lander alla Commissione per la sua valutazione di conformità all’acquis communautaire.

Oggi il tema dell’ampiezza della tutela di questi estratti dei giornali è giunto al vaglio del nostro Senato durante la discussione della Legge Comunitaria 2019 ove nell’emendamento 9.27 (G/1721/57/14) si è indicato, da parte dei membri della Commissione per le Politiche Comunitarie, fra i criteri da adottare a tale proposito, quello secondo cui “non possa considerarsi ‘breve’ ai sensi dell’art. 15 della Direttiva, un estratto suscettibile di qualsiasi fruizione economica autonoma, al fine di evitare che tale riferimento consenta utilizzi e pubblicazioni di opere con modalità che si pongano in concorrenza con l’uso legittimo dell’opera originale”.

Si è in tale contesto data applicazione all’art. 9.2 della Convenzione dell’Unione di Berna, norma che previene ogni utilizzo di opere altrui quando tale impiego, non necessariamente vietato dalla legge, si ponga in concorrenza con lo sfruttamento normale dell’opera di cui il titolare detenga i diritti esclusivi. Fermo restando quanto precede, va ricordato che, in base alle disposizioni dell’Art. 15 della Direttiva DSM, la riproduzione degli articoli dei giornali è sempre permessa sia nelle utilizzazioni private e non commerciali degli stessi da parte degli utenti, sia nei collegamenti ipertestuali, cioè attraverso la pubblicazione della stringa del link che porta alla visualizzazione delle singole pagine degli articoli nel sito web originario.

Procedure di negoziazione obbligatoria

Un ulteriore aspetto rilevante che è emerso in questi giorni dalla discussione parlamentare della Legge Comunitaria di cui ci occupiamo si evince dal contenuto nell’o.d.g. G/1721/36/14 approvato dal Governo con cui si prescrive che editori di giornali e gestori di piattaforme on-line debbano intraprendere procedure di negoziazione obbligatoria, non solo avuto riguardo agli sfruttamenti degli articoli dei giornali ma anche in riferimento allo sfruttamento delle rassegne stampa, dovendosi valutare l’opportunità di includere fra i prestatori di servizi della società dell’informazione anche le imprese che gestiscono questi compendi di articoli di giornale.

Nel contesto sopra descritto, i prestatori di servizi della società dell’informazione saranno tenuti a partecipare a una procedura di negoziazione obbligatoria che stabilisca, in maniera vincolante fra le parti e in tempi prestabiliti, che una percentuale adeguata dei proventi dei compensi dovuti agli editori, generati dallo sfruttamento online dei loro contenuti vada a beneficio dei titolari dei diritti, essendo inoltre precisato che in caso di mancato accordo tra le parti, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato stabilirà le condizioni e la misura del corrispettivo dovuto  dalle piattaforme digitali agli editori a fronte dell’utilizzazione fatta dalle prime dei contenuti protetti.

Si tratta, in sostanza, di una procedura analoga a quella adottata recentemente in Francia a seguito della decisione 20-MC-01 da parte dell’Autorità della Concorrenza d’oltralpe che il 9 aprile scorso aveva sanzionato Google France per il mancato versamento del compenso stabilito dalla legge agli editori sulla scorta della normativa interna di implementazione dell’Art. 15 della Direttiva DSM e aveva imposto trattative fra le parti per stabilire un compenso che fosse equo, tenuto conto della posizione dominante di Google in quel mercato.

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