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Global tax, le prime regole attuative: il rischio di un buco nell’acqua

Il documento a consultazione pubblica Ocse fornisce chiarezza applicativa al primo pilastro della global tax e permette una discussione tra i vari stakeholders su modalità attuative. Ma si parte nel 2024 e si percepisce, dalla complessità del testo, il rischio che la montagna partorisca il topolino

Pubblicato il 20 Lug 2022

Luca Sanna

Avvocato, Studium Cives

global tax

I super profitti dei profitti delle grandi multinazionali della tecnologia, incrementati peraltro dal periodo di pandemia e solo scalfiti dalla attuale crisi generata dalla guerra in Ucraina hanno portato 131 paesi membri a stipulare nel luglio del 2021 un accordo che prevedeva una tassa globale sui profitti del 15% da applicare a livello planetario entro il 2023. 

Ebbene, l’11 luglio 2022 è stato pubblicato dall’OCSE – l’organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico – il primo documento con le regole applicative, un report consegnato ai governatori delle banche centrali e ai governi del G20 che sarà di consultazione pubblica fino al 19 agosto 202

Analizziamo il contenuto.

Global Tax, come attuarla

La global tax si basa su due pilastri di tassazione.

  • Il primo pilastro prevede un fenomeno di perequazione impositiva per quelle imprese con più di 20 miliardi di fatturato e un margine operativo che superi il 10% dei ricavi annuali. Laddove la differenza tra costi e ricavi superi il 10% si prevede l’applicazione di un’aliquota additiva del 25% dei profitti che eccedono tale 10%.
  • Il secondo pilastro prevede l’introduzione di un’aliquota fissa globale impositiva sui profitti del 15% su aziende con fatturato superiore a 750 milioni di euro, applicabile in via differenziale laddove le sedi legali delle società si trovino nei paradisi fiscali, impedendo così fenomeni di dumping.

Se pertanto la sede di una multinazionale si trova in un paese con un’aliquota fiscale del 5%, il rimanente 10% troverebbe applicazione nel paese di “operatività” o “residenza”.

Ebbene il secondo pilastro ha la necessità di essere analizzato con maggiore chiarezza e pertanto si prevede lo slittamento al 2024 per la vigenza della normativa. Scrive l’OCSE che si necessita di “[…] un po’ più di tempo per permettere per la consultazione pubblica, ed è necessario assicurarsi che queste regole, destinate a durare decenni, siano adeguatamente redatte e beneficiare di una più ampia consultazione pubblica e intergovernativa prima della finalizzazione.”

La consultazione pubblica prevede che tutte le parti potranno inviare commenti per migliorare la bozza di accordo: “[…] I commenti forniti aiuteranno i membri del Framework inclusivo a completare il lavoro sullo sviluppo tecnico dell’Allegato A.”

Insomma, meglio giusto che frettoloso, come concordato dall’Inclusive Framework nell’allegato Progress Report.

Le scadenze

La nuova scadenza prevede il completamento dei lavori entro la prima metà del 2023, e l’entrata in vigore nel 2024 :”[…] La probabile attuazione del 2024 fornirà anche tempo sufficiente al quadro inclusivo per sviluppare il quadro di attuazione del secondo pilastro, concepito per limitare i rischi di doppia imposizione e facilitare un buon coordinamento tra le amministrazioni fiscali.”

Global tax, le regole

Il Report definisce gli elementi fondamentali delle norme relative alla tassazione di una quota dell’utile residuo di Grandi Gruppi ad alta redditività.

Queste regole sono inquadrate come disposizioni di diritto interno (di seguito, la “Legge”), e sono organizzati in sette Titoli e dieci Allegati.

  • Il titolo 1 definisce un l’ambito di operatività della norma e l’individuazione delle imprese soggette alla global tax il cui profitto può essere soggetto a un onere fiscale ai sensi del Titolo 2, che contiene le disposizioni sulla tassazione e sull’applicazione della nuova tassa.
  • Il titolo 3 contiene la soglia che deve essere raggiunta per stabilire l’imponibilità alla tassazione e determina quando le entrate sono considerato come derivanti in un determinato periodo di esercizio.
  • Il titolo 4 contiene norme che disciplinano la determinazione e l’assegnazione del reddito imponibile  per un esercizio contabile.
  • Il titolo 5 contiene norme sull’eliminazione della doppia imposizione derivante dall’imposizione di una quota di utile residuo di un Gruppo Coperto.
  • Il titolo 6 contiene norme procedurali e disposizioni amministrative. Il titolo 7 contiene le definizioni ai fini della presente legge e dei suoi allegati.

Gli allegati definiscono le esclusioni laddove i profitti derivano da un mercato già regolamentato e definiscono le regole per evitare la doppia imposizione.

Titolo 1: Le aziende “coperte” dalla tassazione

Il report definisce il gruppo coperto, quindi soggetto alla tassazione del 25% differenziale quando rispetta i seguenti requisiti.

  1. i Ricavi del Gruppo per il periodo sono superiori a 20 miliardi di euro (test dei ricavi). Dove il l’esercizio è inferiore o superiore a dodici mesi, l’importo di 20 miliardi di euro viene rettificato proporzionalmente alla durata del Periodo.
  2. il Margine di Risultato Pre-Tasse del Gruppo è superiore al 10 per cento (test di redditività).

Entrambe le lettere devono essere rispettate.

Per evitare problematiche nelle zone grigie il primo titolo prosegue analizzando i casi nei quali sia rispettato solo uno dei due requisiti  e alla stessa stregua analizza i casi nei quali per un’annualità l’impresa non soddisfi pienamente i due criteri sopra elencati, di fatto prevedendo alcuni test che tengono in considerazione dalle due alle quattro annualità precedenti, attraverso indicatori e algoritmi contenuti negli allegati.

Qualora sia il test di redditività (profitability test), sia quello riferito alle entrate globali (revenue test) siano positivi, allora le imprese saranno considerate soggetti imponibili.

Titolo 2: applicabilità della tassazione. I criteri

Da una parte viene specificato come la Global Tax sul reddito non ha implicazioni per la determinazione di qualsiasi altra imposta diretta o indiretta, dazio doganale, o contributo previdenziale nel paese “giurisdizionalmente competente”, dall’altra viene specificato come la parte di utile soggetta a tassazione debba essere un importo considerato prima dell’applicazione delle imposte nel paese nel quale tali imposte vengono pagate e rispettare il cd. Test del “nesso” specificato nel titolo terzo titolo.

Titolo 3: Il test del Nesso

Ai fini dell’introduzione di una tassa globale è necessario un approccio unitario tra le varie giurisdizioni.

Pertanto il report si concentra nell’introdurre un nuovo “nesso” di causalità per l’applicazione dell’imposta.

In altre parole, in virtù del legame e delle catene di valore ormai divenute globali, si è reso necessario in qualche modo individuare le multinazionali, soprattutto digitali, come un unico contribuente: per tale ragione è stato necessario focalizzarsi sulla definizione di un criterio che potesse includere quelle aziende che generano profitti in diverse e molteplici giurisdizioni, e che – a presceindere dall’esistenza di una presenza “fisica” sul territorio – generano profitti delocalizzati.

Ebbene la soglia per l’imponibilità nelle varie giurisdizioni è duplice:

  • Per paesi con un pil superiore a 40 miliardi: 1 milione di euro di guadagni;
  • Per paesi con un PIL inferiore a 40 miliardi: 250,00 mila euro di guadagni.

Il report stabilisce anche le regole per determinare l’origine dei guadagni e del fatturato differenziando i prodotti in sette sottotipi:

  1. prodotti finiti,
  2. Componenti,
  3. servizi,
  4. beni immateriali,
  5. immobili,
  6. contributi pubblici,
  7. ricavi non da clienti.

Per esempio, le regole per i profitti generati da vendita di materiale pubblicitario su interne individua la regola e della residenza del consumatore ai fini della determinazione del “nesso”.

L’Ocse nel documento allegato definisce le regole per ciascuna categoria e sottocategoria.

Titolo 4: Le regole matematiche e l’algoritmo per definire l’imponibile e per la successiva allocazione

Questa parte del report identifica una regola unica per poter determinare l’entità dell’imponibile applicabile a tutte le giurisdizioni (il cd. Reddito Rettificato): per non annoiare si consideri che l’imponibile deve essere espunto da quelle voci che subiscono già una tassazione o che siano già regolamentate (i dividendi esclusi, le spese fiscali escluse, le perdite sono escluse, ecc…).

Successivamente il report, dal reddito rettificato, identifica la regola per la riallocazione dell’importo tassato ai paesi aderenti secondo la seguente formula matematica:

𝑄 = (𝑃 − 𝑅 × 10%) × 25% × L/R

Dove:

– Q è l’importo dell’utile del Gruppo coperto assegnato allo stato per il Periodo di esercizio

‒ P è l’utile prima delle imposte “rettificate”;

‒ R sono i ricavi dell’azienda per un periodo di esercizio.

‒ 10 per cento è la soglia di redditività.

‒ 25 per cento è la percentuale di riallocazione.

‒ L è l’ammontare dei Ricavi dell’azienda per un esercizio che sorgono in un determinato paese, per il quale è soddisfatto il test del nesso.

Titolo 5, 6 e 7

In merito al titolo 5, il report inserisce una serie di correttivi al fine di impedire la doppia tassazione. Il titolo è composto da ben cinque articoli (è il più lungo) ricchi di ipotesi e di criteri rettificanti necessari per impedire storture o fenomeni di dumping inverso.

In merito al titolo 6 riguardante la trasparenza e l’amministrazione dell’imposizione l’OCSE ha preferito annunciare la prossima pubblicazione di un separato documento e infine nel titolo 7 è indicato il glossario.

Conclusioni

Il documento a consultazione pubblica fornisce chiarezza applicativa al primo pilastro della global tax e permette una discussione tra i vari stakeholders. In attesa degli input e dei commenti ufficiali delle banche centrali e dei governi non si può dire certamente che non siano stati fatti passi avanti.

Una riflessione però deve essere effettuata sulla modalità di presentazione del report: il documento contiene nella parte introduttiva una serie di progetti futuri sul carbone e sui paesi in via di sviluppo che in qualche modo mettono altra carne sul fuoco al tavolo che appare già complesso e che ha iniziato dall’argomento più tecnico.

Sembra che si sia voluto cominciare dall’aspetto regolatorio più complesso, e non dal pilastro più semplice (la tassazione globale del 15%) come se si fosse voluto attendere di disperdere il dissenso attraverso un documento di difficile lettura, per poter nelle more appianare le divergenze, che evidentemente ci sono state. Il pericolo è quello dell’elefante che ha partorito un topolino: per ora non ci rimane che l’attesa.

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