Cripto e tasse

Guida alla rivalutazione fiscale crypto: opportunità e vantaggi fiscali



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La rivalutazione fiscale crypto permette di assumere il valore di mercato al 1° gennaio 2025 come nuovo costo d’acquisto, pagando un’imposta sostitutiva del 18% entro novembre, anche rateizzabile in tre anni

Pubblicato il 7 mar 2025

Alberto Franco

Professore a Contratto di Diritto Tributario presso l’Università di Torino, Ph.D. Of Counsel, Genta & Cappa



rivalutazione delle cripto-attività (1) mobile banking e app bancarie fintech

La legge di bilancio per il 2025 (legge 30 dicembre 2024, n. 207) ha riproposto la possibilità di rideterminare il valore fiscale delle cripto-attività possedute dal contribuente.

Opportunità di rivalutazione fiscale delle cripto-attività nella Legge di bilancio 2025

In particolare, l’articolo 1, commi da 26 a 29, prevede che il contribuente, per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025, può assumere il valore di mercato a tale data ai fini fiscali in luogo del costo storico (ovverosia l’originario costo fiscalmente riconosciuto). Ciò a condizione che il valore di mercato dei criptoasset rivalutati sia assoggettato ad un’imposta sostitutiva del 18%.

I precedenti

Non è la prima volta che viene introdotta una norma di questo tipo: già la legge di bilancio per il 2023 aveva previsto questa possibilità, con una norma sostanzialmente analoga, per i contribuenti che detenevano cripto-attività (quindi criptovalute, ma non solo, anche token e NFT ad esempio) alla data del 1° gennaio 2023. La differenza più importante tra le due norme è che la legge di bilancio per il 2025 ha previsto un’aliquota dell’imposta sostitutiva pari al 18%, mentre la disposizione in vigore nel 2023 prevedeva un’aliquota significativamente più bassa, pari al 14%.

La norma del 2023 non è stata tuttavia molto utilizzata dai cripto-investitori, principalmente a causa del fatto che alla data del 1° gennaio 2023, ovverosia alla data di riferimento per il valore di mercato da assumere ai fini di tale rivalutazione, i prezzi di molte cripto-attività erano notevolmente distanti dai massimi raggiunti in precedenza, per cui molte posizioni si trovavano in perdita – e stante il fatto che l’assunzione del valore rideterminato quale valore di acquisto delle cripto-attività non consente il realizzo di minusvalenze fiscalmente rilevanti, come si vedrà meglio nel prosieguo, questa possibilità non ha avuto molto appeal nel contesto crypto italiano.

La situazione ad inizio 2025 è invece molto diversa, alla luce del fatto che i prezzi delle cripto-attività sono generalmente elevati e moltissime posizioni sono in profitto: se ad esempio il prezzo di Bitcoin al 1° gennaio 2023 era pari a circa 15.400 euro (ben distante dai valori raggiunti nei due anni precedenti), al 1° gennaio 2025 il prezzo oscillava intorno ai 91.000, ancora piuttosto vicino ai massimi raggiunti nell’autunno 2024.

Per questo motivo, è lecito attendersi che la rivalutazione fiscale delle cripto-attività nel 2025 abbia un successo maggiore rispetto all’analoga possibilità del 2023, proprio perché la convenienza dei cripto-investitori è senza dubbio maggiore rispetto al passato – e suscettibile di interessare una platea significativamente più ampia di investitori “in profitto”.

Convenienze fiscali e aumento dell’aliquota: perché rivalutare le cripto nel 2025

Ciò anche in considerazione del fatto che allo stato attuale (ovverosia, salve ulteriori modifiche normative nell’anno in corso, modifiche che pure sono state auspicate da più parti) l’aliquota dell’imposta sostitutiva sui redditi da cripto-attività è destinata a passare dall’attuale 26% al 33% nel 2026, e questo aumento rende ancora più conveniente l’effettuazione della rivalutazione fiscale.

Procedura di rivalutazione fiscale: passaggi per rideterminare il costo delle cripto-attività

La rideterminazione fiscale del costo delle proprie cripto-attività è un procedimento relativamente semplice: la norma infatti prevede che «per ciascuna cripto-attività posseduta alla data del 1° gennaio 2025 può essere assunto, in luogo del costo o del valore di acquisto, il valore a tale data, determinato ai sensi dell’articolo 9 del [TUIR], a condizione che il predetto valore sia assoggettato a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 18 per cento».

I passaggi da fare sono quindi i seguenti:

  1. individuare il valore normale (il valore ex articolo 9 TUIR) delle cripto-attività possedute al 1° gennaio 2025;
  2. fare una valutazione, per ogni cripto-attività posseduta (e cioè per ogni singola criptovaluta, token, NFT etc.) sulla convenienza o meno di procedere alla rivalutazione fiscale;
  3. nel caso in cui la valutazione di convenienza dia un esito positivo, procedere a versare entro la scadenza del 30 novembre prossimo l’imposta sostitutiva del 18% (o la prima rata, in caso si scelga la rateizzazione).

Vediamo ora in dettaglio in singoli punti.

Individuare il “valore normale” ai fini della rivalutazione

Quando la norma fa riferimento al “valore ai sensi dell’articolo 9 del TUIR” fa riferimento al concetto di valore normale, cioè, in sostanza, ad un valore prossimo a quello “di mercato”.

AdE: quale valore assumere per le cripto-attività

Senza voler entrare più di tanto nel concetto “tecnico” di valore normale, ai fini della rivalutazione è l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 30/E del 2023, che ci indica quale valore assumere per le cripto-attività:

  • il valore al 1° gennaio 2025 deve essere rilevato dalla piattaforma dell’exchange dove è avvenuto l’acquisto della cripto-attività che si intende rivalutare;
  • qualora non sia possibile rilevare il valore al 1° gennaio 2025 dalla piattaforma dove è stata originariamente acquistata la cripto-attività, si può utilizzare un valore rilevato da una analoga piattaforma dove le medesime cripto-attività sono negoziabili, oppure da siti specializzati nella rilevazione dei valori di mercato delle cripto.  

È quindi necessario che il valore normale al 1° gennaio 2025 venga adeguatamente determinato e documentato, in primo luogo con riferimento all’exchange dove è stato fatto l’acquisto. Infatti, secondo l’Agenzia delle Entrate, solo nel caso in cui non sia possibile rilevare il valore su tale exchange (oppure, si ritiene, nel caso in cui l’acquisto non sia stato fatto secondo modalità che consentono di avere un prezzo fornito da una piattaforma, come ad esempio nel caso di acquisto peer-to-peer) è utilizzabile un’altra piattaforma, oppure siti come Coinmarketcap o Coingecko.

Valutazione di convenienza: quale cripto-attività rivalutare e perché

Come accennato, è necessario effettuare una valutazione di convenienza per ogni cripto-attività posseduta, e il contribuente ha piena possibilità di scegliere quale cripto-attività rivalutare e quale no – purché ridetermini il valore di tutte le cripto-attività di quel “tipo”.

Questo è confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate con riferimento alla rivalutazione del 2023; nella Circolare n. 30/E del medesimo anno si osservava infatti che “nel caso in cui il contribuente detenga più cripto-attività e decida di avvalersi della rideterminazione del loro costo o valore di acquisto, è tenuto a rideterminare tutte le attività aventi la medesima denominazione. Ad esempio se il contribuente alla data del 1° gennaio 2023 detiene n. 10 bitcoin e n. 20 ether e decide di rideterminare solo il valore dei bitcoin deve rideterminare il valore di tutti i n. 10 bitcoin detenuti”.

Ai fini della rivalutazione, è ovviamente necessario effettuare un calcolo di convenienza per valutare se effettivamente l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 18% comporti un risparmio fiscale rispetto all’applicazione dell’imposta “ordinaria” del 26% sulle plusvalenze, e quantificare tale risparmio d’imposta.

Infatti, la rivalutazione non è automaticamente più conveniente rispetto alla tassazione della plusvalenza con l’imposta sostitutiva: è vero che l’imposta sulla rivalutazione è minore (18% contro 26% per il 2025, e 33% per il 2026) tuttavia essa si applica sull’intero valore rivalutato, mentre l’imposta sulle plusvalenze è maggiore ma si applica solo sulla plusvalenza, ovverosia il prezzo di vendita meno il costo di acquisto.

Ovviamente la valutazione di convenienza dovrebbe anche tener conto della diversa tempistica di versamento delle imposte: ad esempio, in caso di cessione di criptovalute nel corso del 2025, l’imposta del 26% sulle plusvalenze dovrà essere versata generalmente entro il 30 giugno del 2026, mentre l’imposta del 18% sul valore rivalutato deve essere versata entro il 30 novembre del 2025, quindi qualche mese prima – sebbene si possa optare per la rateazione di quest’imposta in tre rate annuali, come si vedrà meglio infra.

Nondimeno, vi sono anche elementi soggettivi nella valutazione di convenienza, tra cui ad esempio:

  • quando si prevede di fare un eventuale cash out, perché se, ad esempio, il cripto-investitore non prevede di fare cash out nemmeno nel medio-lungo periodo e di mantenere (“holdare”) per decenni le proprie cripto, questo farebbe ovviamente diminuire l’appeal della rivalutazione. Ciò poiché il cripto-investitore si ritroverebbe a versare un’imposta del 18% nel 2025 quando, non aderendo alla rivalutazione, verserà (forse) un’imposta sulle plusvalenze ad esempio nel 2050;
  • la presenza di minusvalenze su altre cripto-attività, dato che l’imposta del 26% non si applica sulle singole plusvalenze, ma sulla somma tra tutte le plusvalenze e le minusvalenze realizzate nell’anno dall’investitore.

Costi non documentati: casi particolari nella rivalutazione crypto

Tuttavia, vi è sicuramente un caso in cui (salvo ovviamente le valutazioni soggettive di cui si è scritto in precedenza) dal punto di vista quantitativo è generalmente più conveniente la rivalutazione rispetto alla tassazione della plusvalenza: il caso in cui il contribuente non sia in grado di dimostrare il costo di acquisto della cripto ceduta con “elementi certi e precisi”. Infatti, secondo la norma (articolo 68, comma 9-bis del TUIR) Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza il costo è pari a zero.

Di conseguenza, se il contribuente non riesce a documentare il costo d’acquisto (perché ad esempio non possiede la documentazione d’acquisto dell’intermediario o del prestatore di servizi presso il quale è avvenuto l’acquisto) il costo di acquisto sarà pari a zero e la plusvalenza in caso di cessione sarà pari all’intero corrispettivo ricevuto, di talché è evidente che sarà sempre più conveniente pagare il 18% su tale valore rispetto al 26%.

Modalità e tempistiche di versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione

Secondo l’articolo 1, commi 27 e 28, della Legge di bilancio, l’imposta sostitutiva del 18% può essere:

  • versata in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2025, oppure
  • rateizzata fino al numero massimo di tre rate annuali di pari importo, sempre a partire dal 30 novembre 2025. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

Il cripto-investitore ha quindi in sostanza la possibilità di non versare immediatamente tutta l’imposta e di rateizzarla su tre anni; anche questo profilo deve quindi essere oggetto di un calcolo di convenienza ad hoc da parte del cripto-investitore, data la presenza di interessi in misura comunque non irrilevante.

Nel caso in cui si opti per la rateizzazione, con la Circolare n. 30/E l’Agenzia delle Entrate aveva confermato per la rivalutazione del 2023 che “l’opzione per la rideterminazione del valore delle cripto-attività e la conseguente obbligazione tributaria si considerano perfezionate con il versamento dell’intero importo dell’imposta sostitutiva ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata”. Pertanto, il cripto-investitore può avvalersi immediatamente del “nuovo” valore di acquisto ai fini della determinazione delle plusvalenze, ed anzi se ne può avvalere, sempre secondo la citata Circolare, anche nel caso in cui le cripto-attività siano già state cedute o comunque non siano più detenute alla data del versamento dell’imposta sostitutiva.

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