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DDL sull’IA, Mazza: “Diritto d’autore indebolito, ecco perché”



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Il disegno di legge italiano sull’intelligenza artificiale, che si propone di definire con precisione i contorni dell’IA nel panorama normativo nazionale, si intreccia con le disposizioni europee in materia di diritto d’autore. Entrambe le normative sollevano una serie di interrogativi complessi e sfide inedite

Pubblicato il 26 apr 2024

Enzo Mazza

CEO F.I.M.I. (Federazione industria musicale italiana)



IA intelligenza artificiale ai generativa e copyright

Mentre all’europarlamento, il 24 aprile, veniva definitivamente approvato l’AI Act dopo le correzioni intervenute a seguito del voto nella plenaria del marzo scorso, in Italia il Consiglio dei ministri approvava il DDL Butti, presentato come il primo atto legislativo europeo sull’intelligenza artificiale.

Rispetto alle bozze circolate in rete prima del Consiglio dei ministri, il testo definitivo è stato ampiamente rivisto. Qui, nello specifico, cercheremo di analizzare più nel dettaglio la parte che incide sulla legge 633/1941 (Diritto d’Autore) e in particolare sulle opere realizzate con l’ausilio dell’AI.

Il DDL Butti: definizione di intelligenza artificiale

Secondo il Governo, la nuova iniziativa di policy in materia di AI assicura i principi generali dell’OCSE anche a livello di strategia nazionale.

Il testo di legge in effetti si ispira in buona parte al regolamento Ue, a partire dalla definizione stessa di intelligenza artificiale che ricalca quella approvata dal Parlamento EU uniformandosi alla definizione dell’OCSE.

Ai fini della legge italiana un sistema di intelligenza artificiale è un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali.

Il diritto d’autore nel regolamento EU sull’intelligenza artificiale

Durante il processo normativo comunitario il tema del copyright è risultato al centro del dibattito e l’Italia ha più volte evidenziato una posizione favorevole a una forte tutela dei diritti d’autore, posizione ribadita anche a livello di G7.

L’evoluzione in corso, la presenza sul mercato di piattaforme e applicazioni di intelligenza artificiale generativa che coinvolgono la creazione di opere dell’ingegno ha dato impulso al legislatore per stabilire alcune regole fondamentali.

Secondo il regolamento EU i modelli di IA per finalità generali, in particolare i grandi modelli di IA generativa, in grado di generare testo, immagini e altri contenuti, rappresentano opportunità di innovazione uniche, ma anche sfide per artisti, autori e altri creatori e per le modalità con cui i loro contenuti creativi sono creati, distribuiti, utilizzati e fruiti.

Per lo sviluppo e l’addestramento, tali modelli richiedono l’accesso a grandi quantità di testo, immagini, video e altri dati. Le tecniche di estrazione di testo e di dati possono essere ampiamente utilizzate in tale contesto per il reperimento e l’analisi di tali contenuti, che possono essere protetti da diritto d’autore e da diritti connessi (scraping).

Qualsiasi utilizzo di contenuti protetti da diritto d’autore richiede tuttavia l’autorizzazione del titolare dei diritti interessato, salvo se si applicano eccezioni e limitazioni pertinenti al diritto d’autore.

In tale contesto la direttiva (UE) 2019/790 ha introdotto eccezioni e limitazioni che consentono, a determinate condizioni, riproduzioni ed estrazioni effettuate da opere o altri materiali ai fini dell’estrazione di testo e di dati.

In base a tali norme, i titolari dei diritti hanno la facoltà di scegliere che l’utilizzo delle loro opere e di altri materiali sia da essi riservato per evitare l’estrazione di testo e di dati, salvo a fini di ricerca scientifica. Qualora il diritto di sottrarsi sia stato espressamente riservato in modo appropriato, i fornitori di modelli di IA per finalità generali devono ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti, qualora intendano compiere l’estrazione di testo e di dati su tali opere.

Si tratta del raccordo con la citata Direttiva Copyright del 2019, e in particolare con gli articoli 3 e 4. Senza una registrazione dei dati, i titolari dei diritti non hanno alcun modo di garantire che l’accesso al loro contenuto utilizzato per l’addestramento dei modelli IA sia avvenuto legalmente, che siano stati rispettati eventuali opt-out e che siano state ottenute le licenze e le autorizzazioni necessarie. Questo raccordo viene stabilito dall’art.53 dell’AI Act.

Il DDL Butti e le norme sul diritto autore: le criticità

Il testo del Disegno di legge sull’intelligenza artificiale approvato dal Consiglio dei Ministri dispone di norme che riguardano il diritto d’autore al capo IV ed in particolare all’art.24

Il testo non fa riferimento al tema della trasparenza, si suppone perché già affrontato dal regolamento comunitario, ma dispone alcuni rilevanti interventi sulla normativa italiana in materia di diritto d’autore.

Contributo umano nella creazione dell’opera dell’ingegno: una normativa ambigua?

Il primo intervento riguarda l’articolo 1 della legge 633/1941.

Il DDL recita: a) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole “opere dell’ingegno” è aggiunta la seguente: “umano”e dopo le parole “forma di espressione” sono aggiuntele parole: “, anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché il contributo umano sia creativo, rilevante e dimostrabile”;

Il tema del contributo umano è noto ed è stato già oggetto di rilevanti decisioni di corti e del copyright office USA che ha respinto la richiesta di registrazione di opere interamente realizzate con l’intelligenza artificiale.

Tuttavia, la normativa italiana proposta, sembra creare alcune criticità.

L’attuale formulazione dell’art.1 della legge sul diritto d’autore recita: “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell’autore”.

Nella necessità di cristallizzare il predominante dominio umano sulla macchina il testo aggiunge due parole che rischiano di introdurre un elemento critico.

L’aggiunta che il contributo umano nella creazione dell’opera dell’ingegno sia “rilevante e dimostrabile” è molto ambigua e paradossalmente sposta l’onere della prova, ovvero che l’opera creata veda un prevalente ruolo umano, sul titolare dei diritti, che dovrebbe dimostrare che il proprio contributo sia rilevante. Di fatto questa previsione aggiunge un obbligo assolutamente non previsto dai trattati internazionali dell’OMPI o dalla direttiva europee in materia di diritti d’autore e connessi.

Sarebbe stato più logico escludere semplicemente le opere realizzate con l’intelligenza artificiale dalla protezione assegnata dalla legge sul diritto d’autore, aggiungendo anche che la medesima esclusione avrebbe dovuto essere esplicitata nell’articolo 103, comma 3, della legge 633/1941, al fine di scongiurare che opere create interamente da una IA, utilizzando contenuti altrui anche lecitamente acquisiti, non frutto della creatività umana, possano essere depositate e registrate presso il Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla Legge sul diritto d’autore.

Questo anche alla luce della recente normativa sul Made in Italy, la Legge 27 dicembre 2023 che all’art.27 prevede questa nuova figura del «creatore digitale», ovvero artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale e per le quali sarebbe istituito un apposito repertorio proprio presso il registro di cui all’art.103.

Il rischio di registrazione di opere totalmente create da IA

Il rischio che ci si trovi di fronte a richieste di registrazione di opere create con esclusivamente con l’AI è pertanto concreto.

Assolutamente ridondante è poi la previsione del DDL in materia di AI sul text & data mining, già presente nella normativa italiana e citato anche dall’AI Act.

Il DDL prevede un nuovo 70-septies alla legge sul diritto d’autore che recita “La riproduzione e l’estrazione di opere o altri materiali attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale anche generativa, sono consentite in conformità con gli articoli 70-ter e 70-quater.»

Conclusioni

Sicuramente l’impegno del Governo per garantire un alto grado di tutela dell’ingegno umano nella creazione di opere è apprezzabile ma le disposizioni non sono perfettamente allineate con i dispositivi comunitari e ci si augura che nell’iter parlamentare possano essere corretti raggiungendo pienamente gli obiettivi prefissati dall’esecutivo.

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