Nel corso del recente G20 di Venezia, si è giunti – dopo anni di dibattiti e, soprattutto, di continui stop & go di cui si è dato conto nei precedenti contributi – a un accordo di massima in merito alla tassazione delle imprese multinazionali.
Tale circostanza è indubbiamente un fatto storico, quantomeno nella materia della fiscalità internazionale, poiché va di fatto a incidere sul sistema di tassazione delle imprese nel contesto internazionale, e soprattutto su criteri, consolidati da circa un secolo[1], di ripartizione della potestà impositiva tra gli Stati. Nello scorso G20, si è infatti stabilito di adottare i due “pilastri” proposti dall’Inclusive Framework OCSE/G20, e cioè il Pillar One, che si concentra sulla previsione di una nuova ripartizione delle potestà impositive degli Stati attraverso nuovi criteri di collegamento e di allocazione dei redditi, e il Pillar Two, il quale invece si focalizza sullo sviluppo di una serie di regole per assicurare un livello minimo di tassazione globale in capo alle imprese multinazionali.
Verso tasse globali alle big tech: come si prepara una rivoluzione difficile
Il comunicato ufficiale del G20 non lascia spazio a equivoci circa l’importanza dell’accordo raggiunto: “After many years of discussions and building on the progress made last year, we have achieved a historic agreement on a more stable and fairer international tax architecture. We endorse the key components of the two pillars on the reallocation of profits of multinational enterprises and an effective global minimum tax as set out in the “Statement on a two-pillar solution to address the tax challenges arising from the digitalisation of the economy” released by the OECD/G20 Inclusive Framework on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) on July 1. We call on the OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS to swiftly address the remaining issues and finalise the design elements within the agreed framework together with a detailed plan for the implementation of the two pillars by our next meeting in October”. Tale nuovo regime dovrebbe essere definitivamente approvato nel prossimo ottobre, per poi entrare in vigore nel 2023.
Cosa prevede l’accordo al G20
Come riportato anche dagli organi di stampa, l’accordo prevede l’adozione, oltre che di criteri di ripartizione della base imponibile tra gli Stati, di una aliquota minima del 15% per le imprese multinazionali[2]. Pochi giorni prima del meeting, del resto, l’OCSE aveva comunicato come 130 Paesi avessero raggiunto un accordo per la riforma della tassazione internazionale in grado di assicurare che le multinazionali contribuiscano con una “fair share of tax” ovunque esse operino[3].
In particolare, secondo il documento OCSE il Pillar One comporterebbe che la potestà impositiva venga riallocata tra gli Stati per un importo annuo pari ad oltre 100 miliardi di dollari di redditi imponibili. Inoltre, viene stimato che l’imposta globale minima sul reddito delle società nell’ambito del Pillar Two, con un’aliquota minima di almeno il 15%, sia suscettibile di generare circa 150 miliardi di dollari di entrate fiscali globali aggiuntive all’anno, oltre al fatto che ulteriori benefici deriveranno anche dalla stabilizzazione del sistema fiscale internazionale e dalla maggiore certezza fiscale per i contribuenti e le amministrazioni fiscali[4].
Il sistema a “due pillar”
Ricordiamo quindi brevemente come funziona il sistema elaborato da OCSE e G20, che, come accennato in precedenza, è basato su due “pilastri” (pillars).
Preliminarmente, occorre osservare che l’ambito di applicazione del regime in commento riguarda unicamente le imprese multinazionali, diverse da quelle estrattive e finanziarie, con fatturato globale superiore a 20 miliardi di euro (soglia che potrà essere ridotta in futuro, subordinatamente al verificarsi di alcune condizioni, a 10 miliardi) e redditività (ovverosia, utile ante imposte/ricavi) superiore al 10%
Per le imprese rientranti nell’ambito di applicazione, quindi, il Pillar One prevede in sintesi che il 20-30% dell’utile residuo, definito come la quota di utile superiore al 10% delle entrate, sarà allocato ai Paesi ove sono situati i mercati di sbocco, in ragione di un criterio di allocazione basato sui ricavi; per facilitare l’applicazione di questo principio, saranno stabilite dettagliate regole con riferimento alle specifiche categorie di operazioni (oltre che, chiaramente, apposite regole per eliminare la doppia imposizione).
Secondo il Pillar Two, invece, sono previsti due diversi sistemi:
- due previsioni di carattere internazionale, congiuntamente indicate come Global anti-Base Erosion Rules (GloBE), che in sintesi prevedono:
- una Income Inclusion Rule (IIR), ovverosia una norma che impone un’imposta ulteriore in capo alla società controllante in presenza di un reddito non soggetto ad una tassazione adeguata in capo alle sue subsidiary;
- una Undertaxed Payment Rule (UTPR), e cioè una disposizione che nega deduzioni o richiede una variazione in aumento nella misura in cui il reddito non soggetto ad una tassazione adeguata in capo alle sue subsidiary non è soggetto a tassazione in base alla regola di cui al precedente punto (IIR);
- una previsione da inserire nei trattati internazionali, la Subject to Tax Rule (STTR) che consente agli Stati della fonte di prevedere una imposizione (limitata) su certi pagamenti tra parti correlate soggetti ad un’imposta inferiore ad un’aliquota minima.
Alla luce di quanto sopra, si possono effettuare due ordini di considerazioni.
In primo luogo, è già stato evidenziato in passato come le disposizioni proposte da OCSE e G20 non brillino invero per semplicità, e ciò potrebbe sicuramente condizionarne in maniera rilevante l’applicazione. D’altra parte, occorre osservare che pretendere di fornire soluzioni semplici ad un problema molto complesso, come quello della tassazione delle imprese multinazionali nel ventunesimo secolo, rischia di essere un’ambizione piuttosto irrealistica – tant’è vero che nemmeno le digital tax nazionali, nel frattempo introdotte da diversi Stati, si sono contraddistinte per una maggiore facilità di applicazione (del resto, i continui rinvii e problemi della web tax italiana lo dimostrano piuttosto bene)[5].
In secondo luogo, sembra possibile osservare che gran parte del dibattito (presente e futuro) relativo alla tassazione delle imprese multinazionali ruota attorno al livello minimo di tassazione, specie quelle operanti nella digital economy. Si può innanzitutto rilevare che l’aliquota del 15% non è in realtà molto distante dall’aliquota del 12,5% in vigore in Irlanda, Cipro e Liechtenstein[6]. Del resto, la Francia, poco dopo l’accordo, ha già auspicato un aumento di detta aliquota[7].
È peraltro comprensibile che, sotto il profilo politico (rectius, della comunicazione politica), si faccia fatica a convincere il cittadino dell’adeguatezza di una siffatta soglia di imposizione, quando, ad esempio, la tassazione sui redditi d’impresa in Italia si attesta generalmente, per le società di capitali, ad un complessivo 27,9%.
Un compromesso al ribasso?
La tentazione di etichettare l’accordo come “compromesso al ribasso” può quindi essere giustificabile. Del resto, per il 2020 il tax rate medio delle cinque società Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft) è stato pari al 14,66%[8]: una percentuale, quindi, non così dissimile dal 15% sopra citato. Occorre tuttavia notare come tale media incorpori in realtà dati molto diversi, tra cui il tax rate del 7,3% di Amazon[9].
È anche vero, tuttavia, che il tema della tassazione delle imprese multinazionali non è solo una questione relativa al quantum, ma anche alla localizzazione di tali imposte. Infatti, la minimum tax globale si accompagnerebbe a criteri di ripartizione del gettito fiscale che “vengono incontro” agli Stati ove sono situati i mercati di sbocco, ovverosia quei Paesi che in passato si sono sentiti maggiormente penalizzati in termini di tassazione della digital economy – e che proprio per questo hanno in alcuni casi approvato o promosso digital tax nazionali o europee, la cui introduzione unilaterale (effettiva, o solo paventata) può a buon diritto essere considerata come la vera svolta in grado di accelerare la conclusione di accordi su scala internazionale.
Non resta quindi che aspettare il prossimo mese di ottobre, in cui dovrebbe giungere a compimento il progetto OCSE/G20, per cui potrebbe essere il… vero mese di ottobre effettivamente decisivo per la tassazione delle imprese multinazionali[10].
Note
- Si consideri che la prima convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia è stata sottoscritta il 6 aprile 1922 multilateralmente con gli stati di Austria, Ungheria, Regno di Jugoslavia, Polonia e Romania. Cfr. Wikipedia, voce Convenzione per evitare la doppia imposizione. ↑
- Cfr. G20, accordo sulla tassazione delle multinazionali. Franco: regolata la concorrenza fiscale, Il Sole 24 Ore, 10 luglio 2021. ↑
- OECD, 130 countries and jurisdictions join bold new framework for international tax reform, 1° luglio 2021. ↑
- Ibidem. ↑
- Cfr. F. Meta, Web tax, debutto in salita: in Italia gettito di soli 233 milioni, Corrierecomunicazioni.it, 27 maggio 2021 ↑
- Cfr. E. Asen, Corporate Tax Rates around the World, 2020, Taxfoundation.org, 9 dicembre 2020 (https://taxfoundation.org/publications/corporate-tax-rates-around-the-world/) ↑
- P. Licata, Global tax, ecco i nodi da sciogliere sull’accordo del G20, Corrierecomunicazioni.it, 12 luglio 2021 ↑
- M. Rizzi, Il carico fiscale di Amazon è misero: 7,3%, Italia Oggi, 5 febbraio 2021, 24. ↑
- Ibidem. ↑
- Si fa riferimento al contributo dello scrivente (evidentemente fin troppo ottimista, o quantomeno eccessivamente in anticipo sui tempi) Digital tax: ottobre 2020, mese decisivo per i rapporti tra Ue e Ocse, Agenda Digitale, 6 ottobre 2020. ↑