Con la Circolare n. 44 del 19 febbraio 2025, l’INPS ha colmato un vuoto normativo sull’inquadramento previdenziale dei content creator, intervenendo in un contesto finora privo di riferimenti certi.
L’assenza di una disciplina specifica, infatti, aveva generato un vuoto interpretativo, lasciando tali lavoratori in una condizione di incertezza sul regime contributivo applicabile alle loro attività.
Attraverso questa Circolare, quindi, l’INPS ha definito i criteri di riferimento volti a determinare il corretto regime previdenziale in base alle modalità concrete di svolgimento dell’attività e alla sua finalità economica.
L’approccio quindi non è astratto, bensì concreto e basato su parametri sostanziali: l’inquadramento previdenziale dipende infatti dalle modalità effettive di esecuzione della prestazione e non dal nomen juris assegnato all’attività, in linea con i principi del diritto del lavoro.
Indice degli argomenti
I criteri per identificare l’obbligo previdenziale dei content creator
L’individuazione della gestione previdenziale di riferimento avviene pertanto all’esito di un esame che tenga conto di alcune variabili chiave, quali le modalità di svolgimento dell’attività, il contenuto della prestazione, il modello organizzativo adottato e le modalità di percezione del reddito.
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Sulla base di questi presupposti, l’INPS stabilisce che l’obbligo previdenziale dei content creator che operano come lavoratori autonomi dipenda dalla struttura con cui l’attività viene organizzata.
Content creator come lavoratori del terziario
Se l’attività è esercitata in forma imprenditoriale, quindi con un’organizzazione stabile e l’impiego di mezzi di produzione prevalenti rispetto all’attività personale, il creator rientra nel settore commerciale/terziario ed è tenuto all’iscrizione alla Gestione speciale autonoma degli esercenti attività commerciali.
Questo accade, ad esempio, quando il creator monetizza la propria attività attraverso la gestione di banner pubblicitari e la vendita di contenuti digitali.
Content creator nella Gestione Separata
Se invece prevale l’apporto personale e intellettuale, senza una struttura imprenditoriale e senza vincoli di subordinazione o parasubordinazione, l’iscrizione è dovuta alla Gestione Separata INPS.
Questo inquadramento si applica sia alle attività esercitate in modo abituale (anche se non esclusivo) sia a quelle occasionali che generano un reddito pari o superiore a 5.000 euro annui. Sul punto, la Circolare chiarisce che la natura abituale dell’attività autonoma si valuta considerando elementi come la partita IVA con codice ATECO specifico, il reddito dichiarato in modo ricorrente, la fatturazione di compensi, le spese professionali sostenute o l’iscrizione ad associazioni di categoria.
Content creator come lavoratori dello spettacolo
Accanto a queste ipotesi, la Circolare disciplina anche il caso in cui l’attività del content creator presenti caratteristiche artistiche, culturali o di intrattenimento. In questi casi, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia finalizzata a scopi promozionali o commerciali, l’INPS prevede l’iscrizione al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo.
Al fine di determinare l’applicabilità del FPLS, l’INPS fa riferimento alle categorie tabellate ai sensi del D.Lgs. C.P.S. n. 708/1947, così come successivamente aggiornato, che includono, tra gli altri, attori, registi, fotomodelli e indossatori.
Di conseguenza, i creator che realizzano su commissione contenuti audiovisivi con finalità pubblicitaria o promozionale per brand o agenzie rientrano tra i lavoratori dello spettacolo e devono iscriversi al FPLS, indipendentemente dalla forma contrattuale e dal grado di autonomia nella prestazione. Infine, la Circolare chiarisce che, quando il rapporto coinvolge anche media agency o talent agency, l’onere contributivo ricade sul committente, che assume il ruolo di datore di lavoro ai fini previdenziali, in conformità alla disciplina dello spettacolo.
Content creator e digital marketing: obblighi specifici
La Circolare affronta con particolare attenzione il settore del digital marketing, che si manifesta attraverso la diffusione su blog, vlog e social network di contenuti promozionali sotto forma di foto, video e commenti.
A questo proposito, l’INPS sottolinea che, in base alla normativa sulle comunicazioni commerciali e al divieto di pubblicità occulta, i contenuti promozionali su blog, vlog e social network devono essere chiaramente identificabili come tali, anche quando si presentano sotto forma di racconto personale. I content creator sono quindi tenuti a segnalare la natura promozionale dei loro contenuti attraverso hashtag o indicazioni esplicite.
Sulla base di tali considerazioni, l’INPS afferma che i contenuti pubblicitari diffusi sulle piattaforme digitali sono equiparabili a quelli trasmessi su TV, cinema o radio. Ne consegue che, sotto il profilo previdenziale, i lavoratori coinvolti nella realizzazione di questi contenuti devono essere ricondotti alla categoria dei lavoratori dello spettacolo, con obbligo per il soggetto committente di versamento dei contributi previdenziali al Fondo Pensioni per i Lavoratori dello Spettacolo (c.d. FPLS), indipendentemente dalla forma contrattuale adottata.
Content creator esclusi dal FPLS e questioni aperte
Non tutti i content creator rientrano però in questa categoria. Sono infatti escluse dall’iscrizione al FPLS le attività senza finalità pubblicitaria, come la pubblicazione di contenuti personali finalizzati esclusivamente all’accrescimento della propria visibilità, nonché le attività di endorsement, con le quali il creator si limita a mostrare un prodotto senza un ruolo artistico o interpretativo. In questi casi, l’obbligo previdenziale ricade sulla Gestione Separata INPS, qualora ricorrano i presupposti del lavoro autonomo.
La Circolare INPS n. 44/2025 rappresenta un passo avanti verso un quadro normativo più chiaro per i content creator; tuttavia, L’INPS ma lascia aperte diverse questioni interpretative.
Dal punto di vista del diritto dello spettacolo, è essenziale chiarire i confini tra attività promozionale e artistica per evitare incertezze applicative. L’assenza di una disciplina specifica rischia di generare infatti disparità di trattamento e contenziosi, rendendo necessario un intervento legislativo che garantisca maggiore certezza agli operatori del settore. Sarà necessario monitorare l’evoluzione della prassi giurisprudenziale per comprendere l’effettiva portata delle indicazioni fornite dall’INPS, auspicando interventi normativi che garantiscano maggiore certezza agli operatori del settore.