La Direttiva europea sul diritto d’autore (Direttiva 790/2019/UE) ha introdotto nell’aquis comunitario europeo, soprattutto nell’ambito delle cosiddette “eccezioni e limitazioni” ai diritti esclusivi degli autori, significative variazioni ad alcune norme della Direttiva Copyright (2001/29/CE), a quelle sulle banche di dati (96/9/CE) e sulla tutela giuridica dei programmi per elaboratore (2009/24/CE)[1].
Diritto d’autore: cosa cambia con la delega europea al Governo conferita ad aprile
Sono state così disciplinate le eccezioni e le limitazioni ai diritti esclusivi degli autori e dei produttori per gli specifici sfruttamenti delle opere in ambito digitale anche per il loro impiego online, inserendo nella Legge Autore una serie di nuove norme che riguardano: il settore c.d. “educational”, quello della riproduzione delle opere da parte degli istituti di tutela del patrimonio culturale (Art. 68, comma 2-bis L.A.); l’utilizzo delle opere digitali per fini illustrativi ad uso didattico (Art. 70-bis L.A.); il text and data mining (TDM) da parte degli organismi di ricerca e degli istituti di tutela del patrimonio culturale (Art. 70-ter e Art. 70-quater L.A.).
Avuto riguardo al TDM, per quanto riguarda le banche di dati, l’estrazione dei contenuti protetti da parte dei soggetti autorizzati dalla legge potrà avvenire solo per il tempo necessario all’impiego del testo e dei dati per le finalità scientifiche perseguite e solo nel caso in cui tale estrazione non sia stata oggetto di apposita “riserva” da parte del titolare dei diritti.
Rimane altresì vietata qualsiasi finalità commerciale nell’utilizzazione del materiale protetto che sia frutto dell’esercizio delle eccezioni stabilite dalla normativa di recepimento della Direttiva DSM.
Nel caso in cui il titolare dei diritti abbia applicato ai contenuti protetti su cui si intendano esercitare le eccezioni previste per legge, le misure tecnologiche di protezione di cui all’art. 102-quater L.A., i soggetti in possesso legittimo delle opere in base alle norme anzidette (Art. 70-bis e Art. 70-ter, commi 3 e 4, L.A.) potranno estrarne una copia nei limiti sopra tratteggiati e, comunque, nel rispetto del three-step-test cui fa riferimento, oltre che il nuovo Art. 70-sexies L.A., anche l’Art. 64-sexies c. 4, L.A. avuto riguardo alle banche di dati.
Secondo quanto poc’anzi evidenziato, gli atti di estrazione, di riproduzione e di comunicazione al pubblico in formato digitale di opere e di altri materiali protetti (incluse le banche di dati e i programmi per elaboratore) autorizzati ora dalla legge nel mercato unico digitale, potranno avvenire anche in ambito transfrontaliero.
Potranno quindi travalicare gli ambiti nazionali dei singoli Stati, purché l’esercizio di tali eccezioni avvenga esclusivamente per le finalità illustrative ad uso scientifico sopra ricordate, fermo restando che per determinati utilizzi o per certi tipi di opere o di altri materiali protetti, tra cui il materiale destinato principalmente al mercato dell’istruzione o a quello degli spartiti musicali, le suddette eccezioni in Italia non troveranno applicazione: il nostro Paese ha infatti esercitato l’opzione prevista dalla Direttiva DSM a condizione che per essi “siano facilmente reperibili sul mercato opportune licenze volontarie che autorizzino gli utilizzi ivi previsti e quando tali licenze rispondano alle necessità e specificità degli istituti di istruzione, e sono da questi facilmente conoscibili e accessibili”, in modo da rispondere alle necessità e alle specificità degli istituti di istruzione (Art. 70-bis c. 3 L.A.).
Cosa prevede l’articolo 70-bis della direttiva DSM
Fatte queste fugaci osservazioni di carattere generale sulle principali eccezioni di natura educativa che sono state oggetto di implementazione tramite la Direttiva DSM, in questa sede si intende esaminare con maggiore attenzione il contenuto dell’Art. 70-bis che si pone come fattispecie “gemella” a quella di cui all’art. 70 L.A. in materia di utilizzazione di parti o brani di opere in ambito analogico.
Al confronto delle due norme, appare peraltro assai più ristretto l’ambito dell’eccezione di cui alla prima di esse, dal momento che quella è riferita all’utilizzazione di “brani o parti di opere” per finalità illustrative ad uso didattico, mentre la seconda riguarda l’uso di tali estratti anche per fini di critica e di discussione, che non sono specificamente riportati al comma 1 e, al contempo, riguarda i contenuti digitali in ambito scolastico.
L’art. 70-bis L.A. sembra quindi prevedere un ambito squisitamente didattico e diffusivo della cultura, mentre l’art. 70 presenta connotazioni più ampie di “discussione e critica” anche non necessariamente didattiche o connesse agli istituti di istruzione.
In altri termini, la lettera della nuova norma sembra assolvere una finalità, cioè quella educativa, volta a garantire la diffusione della cultura nella scuola, in relazione alle necessità della didattica che diviene l’interesse primario tutelato.
Dal momento poi che l’art. 10-bis della Convenzione dell’Unione di Berna attribuisce agli Stati membri il potere di stabilire le condizioni per eventuali “libere utilizzazioni”, il nuovo Art. 70-bis L.A. pare collocato a fianco dell’Art. 70 per regolare fattispecie diverse e più limitate rispetto a quest’ultima disposizione.
In questo senso, la stessa Direttiva 2001/29/CE sui diritti d’autore nella società dell’informazione precisa i limiti cui un alto livello di protezione del D.A. possa essere concesso, stabilendo all’art. 5, paragrafo 5[2] che “le eccezioni si applicano esclusivamente:
- in determinati casi speciali;
- che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dell’opera o degli altri materiali e
- non arrechino ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del titolare”.
Non difformemente dal testo della Direttiva già attuata in Italia per il tramite del D. Lgsl. 68/2003, anche la giurisprudenza della Corte di Giustizia si è posta il tema della lettura particolarmente restrittiva delle eccezioni al diritto d’autore.
Nel caso Funke Medien (C-469/17 del 29 luglio 2019) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea[3] ha stabilito che “la libertà di informazione e la libertà di stampa, sancite all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, non possono giustificare, al di fuori delle eccezioni e limitazioni previste all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29, una deroga ai diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico dell’autore, di cui rispettivamente all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva”.
Secondo la medesima decisione, il giudice nazionale, nell’ambito del bilanciamento che è tenuto ad effettuare fra le diverse posizioni in gioco, tenuto conto dell’insieme delle circostanze del caso concreto, tra i diritti esclusivi dell’autore di cui all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, da un lato, e i diritti degli utenti di materiali protetti previsti dalle disposizioni derogatorie dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), di tale direttiva, dall’altro, deve fondarsi su un’interpretazione di dette disposizioni che, pur rispettando la loro formulazione e preservando il loro effetto utile, sia pienamente conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea[4].
Se questa è la volontà del nostro legislatore, il fine didattico, eccezione fatta per il materiale destinato principalmente al mercato dell’istruzione (e degli spartiti e partiture musicali) ex Art. 70-bis, comma 3, assume un’importanza centrale in seno alla Legge 633/1941, tanto da usufruire – con le limitazioni derivanti dall’esclusione del fine commerciale perseguito e dal fatto che l’esercizio dell’eccezione avvenga sotto la responsabilità di un istituto di istruzione – di una diffusione non garantita ad altre forme espressive che potrebbero disperdere o danneggiare irrimediabilmente i diritti esclusivi degli autori.
Note
- https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/diritto-d-autore/ ↑
- Il “considerando n. 42) della Direttiva InfoSoc recita: “Nell’applicare l’eccezione o la limitazione per finalità didattiche non commerciali e di ricerca scientifica, compreso l’apprendimento a distanza, la natura non commerciale dell’attività in questione dovrebbe essere determinata dall’attività in quanto tale. La struttura organizzativa e i mezzi di finanziamento dell’organismo di cui trattasi non costituiscono i fattori decisivi a tal fine.” ↑
- La decisione, nel richiamare il caso ACI Adam C-435/12, evidenzia altresì che le corti nazionali debbano applicare le eccezioni al diritto d’autore in conformità con il three step test di cui all’art. 5.5. Dir. InfoSoc. ↑
- In Italia, fra gli altri, il Tribunale di Roma, con sentenza del 5 ottobre 2016, n.18413, ha statuito che gli artt. 65 e ss. della Legge n. 633/1941 rivestono carattere eccezionale e derogatorio rispetto al principio generale che riserva all’autore i diritti di sfruttamento economico della sua opera. Pertanto, tali disposizioni devono applicarsi solo ai casi espressamente previsti e sono legittime solo in quanto giustificate da interessi costituzionalmente garantiti di rango pari o superiore rispetto a quelli cui derogano. ↑