La Camera dei Deputati, nelle Commissioni riunite VII Cultura e IX Trasporti e Comunicazioni, sta esaminando tre proposte di legge che variamente affrontano il rapporto tra reti e contenuti protetti dal diritto d’autore e si propongono di contrastare i fenomeni “residui” di pirateria digitale e di colmare l’assenza di una posizione compiuta del legislatore italiano in materia, in considerazione del fatto che la disciplina nazionale è di derivazione comunitaria e di emanazione dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
L’approccio del legislatore, che pone gli operatori di telecomunicazioni al centro dell’opera di contrasto della pirateria digitale solleva qualche dubbio in termini di efficacia.
Streaming illegale, il nuovo boom: come combattere il fenomeno
Pirateria digitale: nascita ed evoluzione
Il tema non è nuovo ed è di interesse di tutti gli stakeholder, perché un ambiente digitale sempre più improntato al principio di legalità è un pre-requisito essenziale per fare crescere il mercato a beneficio di tutti gli attori e sviluppare in esso servizi innovativi e sostenibili.
La convergenza ha avvicinato in modo inestricabile l’industria delle tecnologie e quella dei contenuti, passando per la dematerializzazione di questi ultimi; le forme tradizionali di intermediazione tra autore e consumatore dell’opera creativa hanno da tempo subito la disintermediazione operata dalla rete, come è accaduto ad altri settori di servizio.
Storicamente, la pirateria digitale sulle opere d’autore è una delle prime manifestazioni di tale fenomeno, in un’epoca in cui le industrie dei titolari dei diritti non avevano ancora percepito le potenzialità della distribuzione digitale.
I primi contenuti oggetto di diffusione illecita sono stati quelli musicali, scambiati online grazie al servizio peer-to-peer proposto da Napster (attivo dal giugno 1999 al luglio 2001).
A venti anni di distanza, la distribuzione digitale è la prima voce di ricavo dell’industria musicale, grazie allo sviluppo di servizi legali di successo che hanno completamente spiazzato quelli illeciti (a livello mondiale, i ricavi “digitali” dell’industria musicale ammontano a 14,6 b$ su un totale di 21,6b$[1]).
La storia del mercato musicale è paradigmatica di un percorso di sviluppo su cui si sono ormai avviate anche le altre industrie di contenuti protetti dal diritto d’autore: l’offerta legale prolifera e “chiude il mercato” per quella illegale, meno qualitativa e più rischiosa per il consumatore.
Nonostante tale tendenza sia ormai inequivocabile grazie allo sviluppo di piattaforme e servizi digitali legali, la cui valorizzazione consente il giusto riconoscimento del contributo delle industrie creative grazie ai vari modelli di business oggi noti (abbonamento, pay-per-view, gratuiti con pubblicità, profili premium e family…), permangono fenomeni di sfruttamento illecito di opere (prevalentemente cinematografiche) ed eventi in diretta protetti da diritti di trasmissione in esclusiva.
La disciplina nazionale
Va tuttavia sottolineato che la disciplina in materia – anche nazionale – esiste ed è corposa.
Per limitarci alle disposizioni più rilevanti e senza entrare nella copiosa giurisprudenza, vanno ricordati:
- Il Regolamento per la promozione dell’offerta legale e la tutela del diritto d’autore, emanato da Agcom con delibera n. 680/13/CONS del 12 dicembre 2013, successivamente integrata dalla delibera n. 490/18/CONS, che ha previsto – e aggiornato nel tempo – procedure volte proprio al contrasto della fruizione illecita online di opere protette dal diritto d’autore (tutti i tipi di opere, anche – ad esempio – editoriali, musicali o fotografiche);
- le Linee Guida emanate da Agcom al fine dell’efficace attuazione degli ordini derivanti dall’applicazione del Regolamento, che hanno consentito agli Operatori nazionali di agire in condizioni di certezza e di collaborare al meglio con l’Autorità ai fini di tutela degli interessi dei titolari di diritti;
- la direttiva 19/790/CE, cosiddetta “copyright”, che risponde all’esigenza da cui prendono le mosse anche i progetti di legge in discussione, tenendo conto del dibattito sviluppatosi a livello comunitario e individuando un punto di equilibrio tra le diverse istanze di tutti gli stakeholder;
- il d. lgs. n. 177 del novembre 2021 che recepisce la direttiva copyright nell’ordinamento italiano.
- Il punto di partenza per qualsiasi discorso sulle regole di Internet in Europa è costituito dalla direttiva quadro dell’Unione Europea sul commercio elettronico, direttiva 2000/31/CE, recepita in Italia con d. lgs. 70/2003.
Tutte queste norme sono il risultato di anni di dibattiti e valutazioni:
- l’attività dell’Agcom si è fondata sulle risultanze dell’indagine conoscitiva su “Il diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica”, tramite cui ha raccolto contributi conoscitivi sul fenomeno da parte di tutti gli stakeholder;
- la Commissione europea negli anni dal 2014 al 2019 ha posto l’Agenda digitale tra le sue priorità strategiche e in questo ambito ha promosso un ampio dibattito e alcune attività legislative – tra cui la già citata direttiva copyright – finalizzate ad adeguare la normativa pre-esistente alle novità prodotte dalla digitalizzazione, garantendo anche online diritti e prerogative riconosciute offline;
- a livello di legislatore nazionale, del tema si sono occupate a più riprese le commissioni parlamentari sull’anticontraffazione.
Peraltro, se consideriamo che nel dicembre 2020 la Commissione Europea ha presentato alcune proposte legislative, una delle quali, Digital Services Act, interviene – almeno in parte – su materie affini ai disegni di legge in discussione, emerge in modo evidente: che il tema rimane una priorità all’attenzione del policy maker; che la complessità dell’ecosistema digitale richiede una attenta ponderazione di diritti ed interessi in gioco e che tra questi deve essere trovato un equilibrio sostenibile per tutti gli attori dell’ecosistema; che nuovi interventi devono essere in grado di assicurare un quadro normativo coerente nei suoi diversi elementi.
Le proposte di legge e il ruolo degli operatori di telecomunicazioni
Le proposte di legge in discussione andrebbero a modificare sensibilmente l’equilibrio raggiunto sinora nel diritto comunitario e nazionale nel bilanciamento di diritti fondamenti e interessi in gioco rispetto alla complessa materia in questione, disegnando un sistema che riconoscerebbe di fatto ai titolari dei diritti il potere di stabilire cosa sia illecito nella circolazione dei contenuti online e facendone discendere obblighi in capo agli operatori di reti e servizi di accesso ad Internet e, in alcune formulazioni, anche in capo all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
In queste proposte, il ruolo centrale per il contrasto della pirateria digitale sarebbe a carico degli operatori di telecomunicazioni, che dovrebbero immediatamente disabilitare l’accesso ai siti che ospitano contenuti illeciti.
Gli operatori di telecomunicazioni nazionali hanno collaborato in modo fattivo all’attuazione delle misure previste per la repressione del fenomeno della pirateria digitale sin dall’emanazione del Regolamento Agcom del 2013 e continuano a collaborare con tutte le Autorità e – ove possibile – i titolari dei diritti, essenzialmente attuando misure di disabilitazione dell’accesso a siti Internet indicati dalle Autorità.
L’evoluzione dello sfruttamento illecito dei contenuti
Volendo aggredire quanto resta del fenomeno della pirateria digitale, è necessario però osservare che in parallelo con lo sviluppo delle piattaforme legali, anche le modalità di sfruttamento illecito hanno sperimentato una significativa evoluzione.
La circolazione illecita online di opere protette da diritti di privativa non avviene più ad opera (un tempo amatoriale e gratuita) di una comunità di utenti, ma a scopo di lucro da parte di soggetti che organizzano servizi illeciti grazie all’utilizzo di “fonti” con accesso legittimo ai contenuti “premium” (la registrazione in sala; abbonamenti allo sport in tv; copia dei contenuti editoriali) e alla re-immissione in rete su vere e proprie piattaforme illecite, che spesso utilizzano server dedicati e appositi terminali di utenti (il cosiddetto “pezzotto”).
Strumenti di contrasto che mettano al centro dell’azione repressiva solo il ruolo dell’operatore di mero accesso ad Internet, non solo si pongono in contrasto con il principio base di esenzione di responsabilità dell’operatore mero intermediario di comunicazione, ma è ragionevole immaginare che non siano neanche in grado di incidere in modo strutturale sul fenomeno, perché l’incentivo economico dei pirati a perpetuare la propria attività resterà comunque più alto del disincentivo di cambiare l’indirizzo IP a cui è stato disabilitato l’accesso.
Un nuovo approccio per perseguire gli illeciti
Di fronte a una offerta di contenuti online in violazione dei diritti d’autore o di esclusiva che si fa sempre più sofisticata, le esigenze dei titolari dei diritti per azioni di contrasto sempre più tempestive e incisive sono comprensibili, così come l’attenzione del legislatore.
Tuttavia, la sfida contro gli utilizzi illeciti online delle opere ed eventi protetti da diritti di privativa potrà essere vinta in modo strutturale solo grazie ad una azione corale da parte di tutti gli attori dell’ecosistema: è necessario un approccio nuovo ed integrato, che costruisca un sistema in grado di perseguire l’illecito e chi lo commette, non limitandosi a bloccare la circolazione online dei contenuti in violazione, ma utilizzando le informazioni disponibili per arrivare ad individuare e arrestare l’attività di chi gestisce le piattaforme illegali; è necessaria una riflessione più profonda sulla fattibilità tecnica e sui costi delle operazioni di tutela e repressione degli illeciti, che comprenda anche quali soggetti siano tenuti a sostenerli o abbiano diritto a vederseli riconosciuti; è necessaria una maggiore collaborazione da parte degli stessi titolari di diritti per sperimentare soluzioni innovative piuttosto che meramente repressive e delegate agli Operatori di telecomunicazioni. Su tutto questo, il cantiere del regolatore è ancora aperto, anche a livello comunitario, e la discussione in corso può essere preziosa.
Conclusioni
Sotto il profilo del coinvolgimento di tutti gli attori, tra le diverse norme in discussione quella che prevede di inserire anche la sensibilizzazione degli alunni e degli studenti sulla diffusione illecita di prodotti audiovisivi e digitali tra le misure di educazione alla cittadinanza digitale è certamente una delle più adatte a costruire il nuovo approccio in modo strutturale: una maggiore consapevolezza da parte dei clienti finali delle implicazioni della fruizione illecita di contenuti online, che renda chiaro a tutti che il ricorso alle piattaforme illegali alimenta veri e propri circuiti criminali a scopo di lucro, può essere un elemento convincente per attrarre nell’azione corale di tutela dei diritti online anche quei consumatori che ancora costituiscono la domanda dell’offerta illegale.
Note
- Dati 2020, fonte: rapporto IFPR 2021 ↑