Nell’annuncio da parte della Commissione del pacchetto regolatorio in ambito digitale, pubblicato ieri, si deve preliminarmente riconoscere come, dopo molti anni, sia stato finalmente accolto un principio cardine evocato più volte dall’industria dei contenuti e non solo.
Principio ben riassunto dalla vicepresidente Vestager nella conferenza stampa di presentazione delle nuove misure: ciò che è illegale offline è altrettanto illegale online.
Un passo importante, quello della nuova regolamentazione delle piattaforme digitali, che l’Europa, dopo il GDPR e la recente direttiva sul copyright, ha deciso di intraprendere, anche questa volta come apripista a livello globale.
Nuove tutele contro l’illegalità in rete nel Digital Services Act
Pur salvaguardando le normative di riferimento, ovvero la direttiva sul commercio elettronico e le già citate previsioni recentemente adottate sul fronte del copyright il Digital services act – una delle misure proposte col nuovo pacchetto – introdurrà una serie di nuovi obblighi armonizzati per i servizi digitali a livello dell’UE, attentamente calibrati in funzione delle dimensioni di tali servizi e del loro impatto, quali:
- norme per la rimozione di beni, servizi o contenuti illegali online;
- garanzie per gli utenti i cui contenuti sono stati erroneamente cancellati dalle piattaforme;
- nuovi obblighi per le piattaforme di grandi dimensioni di adottare misure basate sul rischio al fine di prevenire abusi dei loro sistemi;
- misure di trasparenza di ampia portata, anche per quanto riguarda la pubblicità online e gli algoritmi utilizzati per consigliare contenuti agli utenti;
- nuovi poteri per verificare il funzionamento delle piattaforme, anche agevolando l’accesso dei ricercatori a dati chiave delle piattaforme;
- nuove norme sulla tracciabilità degli utenti commerciali nei mercati online, per contribuire a rintracciare i venditori di beni o servizi illegali;
- un processo di cooperazione innovativo tra le autorità pubbliche per garantire un’applicazione efficace in tutto il mercato unico.
Nuove responsabilità soprattutto per i big
Le piattaforme che raggiungono più del 10% della popolazione dell’UE (45 milioni di utenti) sono considerate di natura sistemica e sono soggette non solo a obblighi specifici di controllo dei propri rischi ma anche all’introduzione di una nuova struttura di sorveglianza. All’interno di questo nuovo quadro in materia di responsabilità si inserirà l’attività di un consiglio dei coordinatori nazionali dei servizi digitali, e la Commissione sarà dotata di poteri speciali per quanto riguarda la supervisione delle piattaforme molto grandi, anche con la possibilità di sanzionarle direttamente.
Nel dettaglio la proposta di regolamentazione è sicuramente molto articolata ed è probabile che inizi l’iter in Parlamento e nel Consiglio agli inizi dell’anno.
I contenuti del Digital Services Act sulle responsabilità degli intermediari
- Il capo I contiene disposizioni generali, tra cui l’oggetto e l’ambito di applicazione del regolamento e le definizioni dei termini chiave utilizzati nel regolamento.
- Il capo II contiene disposizioni sull’esenzione della responsabilità dei prestatori di servizi di intermediazione. In particolare, esso comprende le condizioni per le quali i prestatori di servizi di mero trasporto, di caching e di hosting sono esonerati dalla responsabilità per le informazioni di terzi che trasmettono e memorizzano. Qui si prevede inoltre che le esenzioni dalla responsabilità non devono essere disapplicate quando i prestatori di servizi di intermediazione svolgono indagini volontarie di propria iniziativa o rispettano la legge e si stabilisce un divieto di sorveglianza generale o di obblighi attivi di accertamento dei fatti per tali prestatori. Infine, impone ai prestatori di servizi di intermediazione l’obbligo di agire contro i contenuti illegali e di fornire informazioni.
- Il capo III stabilisce gli obblighi di due diligence per un ambiente online trasparente e sicuro, in cinque diverse sezioni.
La due diligence
La sezione 1 stabilisce gli obblighi applicabili a tutti i prestatori di servizi di intermediazione, in particolare: l’obbligo di istituire un unico punto di contatto per facilitare la comunicazione diretta con le autorità degli Stati membri, la Commissione e il consiglio di amministrazione, l’obbligo di designare un rappresentante legale nell’Unione per i prestatori non stabiliti in uno Stato membro, ma che offrono i loro servizi nell’Unione; l’obbligo di indicare nei loro termini e condizioni le restrizioni che possono imporre all’uso dei loro servizi e di agire in modo responsabile nell’applicazione e nell’esecuzione di tali restrizioni; gli obblighi di trasparenza in relazione alla rimozione e alla disabilitazione di informazioni considerate di contenuto illegale o contrarie ai termini e condizioni dei prestatori.
La sezione 2 stabilisce obblighi supplementari rispetto a quelli di cui alla sezione 1, applicabili ai prestatori di servizi di hosting. In particolare, tale sezione obbliga i prestatori a mettere in atto meccanismi che consentano a terzi di notificare la presenza di presunti contenuti illegali. Inoltre, se il prestatore decide di rimuovere o disabilitare l’accesso a determinate informazioni fornite da un destinatario del servizio, impone l’obbligo di fornire a tale destinatario una motivazione.
La sezione 3 stabilisce obblighi applicabili a tutte le piattaforme online, oltre a quelli di cui alle sezioni 1 e 2. La sezione specifica che non si applica alle piattaforme online che sono micro o piccole imprese ai sensi dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE.
La sezione 4 stabilisce l’obbligo per le piattaforme online di fornire un sistema interno di gestione dei reclami per quanto riguarda le decisioni prese in relazione a presunti contenuti o informazioni illegali incompatibili con i loro termini e condizioni. Essa obbliga inoltre le piattaforme online a rivolgersi a organismi certificati di composizione extragiudiziale delle controversie per risolvere qualsiasi controversia con gli utenti dei loro servizi. Obbliga inoltre le piattaforme online a garantire che gli avvisi presentati dai soggetti cui è stato concesso lo status di “trusted flagger” siano trattati con priorità e stabilisce le misure che le piattaforme online devono adottare contro gli abusi.
Inoltre, questa sezione prevede l’obbligo per le piattaforme online di informare le autorità competenti nel caso in cui vengano a conoscenza di informazioni che facciano sorgere il sospetto di reati gravi che comportano una minaccia per la vita o la sicurezza delle persone.
Principio know your business customer
Un ulteriore passaggio importante è quello che riguarda il cosiddetto principio KYBC (know your business customer).
Le piattaforme online sono obbligate a ricevere, archiviare, fare sforzi ragionevoli per valutare l’affidabilità dei professionisti che utilizzano i loro servizi e pubblicare informazioni specifiche sui professionisti che utilizzano i loro servizi, qualora tali piattaforme online consentano ai consumatori di concludere contratti a distanza con tali professionisti.
Tali piattaforme online sono inoltre tenute a organizzare la loro interfaccia in modo da consentire ai professionisti di rispettare la normativa dell’Unione in materia di sicurezza dei consumatori e dei prodotti Le piattaforme online sono inoltre tenute a pubblicare relazioni sulle loro attività relative alla rimozione e alla disabilitazione di informazioni considerate di contenuto illegale o contrarie ai loro termini e condizioni (articolo 23). La Sezione comprende anche gli obblighi di trasparenza per le piattaforme online in materia di pubblicità online.
La sezione 4 stabilisce, in aggiunta agli obblighi di cui alle sezioni da 1 a 3, obblighi per le piattaforme di grandi dimensioni per la gestione dei rischi sistemici. Le piattaforme online di grandi dimensioni sono tenute a effettuare valutazioni dei rischi sistemici derivanti dal funzionamento e dall’utilizzo dei loro servizi o ad essi correlati e a adottare misure ragionevoli ed efficaci per attenuare tali rischi. Esse devono inoltre sottoporsi a verifiche esterne e indipendenti. La sezione comprende anche un obbligo specifico nel caso in cui piattaforme online molto grandi utilizzino sistemi di raccomandazione o visualizzino pubblicità online sulla loro interfaccia online.
Inoltre, la sezione stabilisce le condizioni alle quali le piattaforme online molto grandi forniscono l’accesso ai dati al coordinatore dei servizi digitali o della Commissione, l’obbligo di nominare uno o più responsabili della conformità per garantire il rispetto degli obblighi previsti dal regolamento e obblighi specifici e supplementari in materia di trasparenza.
La sezione 5 contiene disposizioni trasversali riguardanti gli obblighi di diligenza, ossia i processi per i quali la Commissione sosterrà e promuoverà l’elaborazione e l’attuazione di norme europee armonizzate (articolo 34), il quadro per l’elaborazione di codici di condotta e il quadro per l’elaborazione di codici di condotta specifici per la pubblicità online. Esiste anche una disposizione sui protocolli di crisi per far fronte a circostanze straordinarie che incidono sulla sicurezza pubblica o sulla salute pubblica.
Attuazione
Il capo IV contiene le disposizioni relative all’attuazione e all’applicazione del presente regolamento quali quelle riguardanti le autorità nazionali competenti, i coordinatori digitali e i meccanismi di vigilanza, quali quelli collegati ad un comitato che irroga sanzioni e dotta misure provvisorie o definitive, nonché ammende.
Una portata epocale
Come si può pertanto evincere da una prima analisi di dettaglio, l’iniziativa della Commissione è sicuramente di portata epocale e con effetti di ampia gittata.
Si tratta ora di seguire l’iter per valutare quanto sarà in grado di rendere più sicuro l’ambiente digitale.