Dopo un iter legislativo durato oltre un anno, lo scorso 23 aprile 2021, la Legge di Delegazione Europea per gli anni 2019 e 2020 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale ed è entrata in vigore lo scorso 8 maggio 2021.
Il Governo è ora chiamato ad attuare la normativa di recepimento per ben 39 direttive e ad adeguare l’ordinamento italiano alle nuove disposizioni introdotte da 16 ulteriori regolamenti europei.
Diritto d’autore: cosa cambia con la delega europea al Governo conferita ad aprile
Nell’oggetto della delega al Governo sono presenti diverse disposizioni considerate cruciali nell’ambito delle riforme di matrice europea previste dal Mercato Unico Digitale, tra cui:
- la Direttiva (UE) 2018/1808 che prevede la riforma della normativa sui fornitori di servizi media audiovisivi, il cui termine di recepimento è scaduto il 19 settembre 2020;
- la Direttiva (UE) 2018/1972 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche, il cui termine di recepimento è scaduto il 21 dicembre 2020;
- la Direttiva (UE) 2019/770 relativa ai contratti di fornitura di contenuti e di servizi digitali, il cui termine di recepimento è fissato per il 1° luglio 2021 e le cui disposizioni dovranno essere applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- la Direttiva (UE) 2019/771 relativa ai contratti di vendita di beni, il cui termine di recepimento è fissato per il 1° luglio 2021 e le cui disposizioni dovranno essere applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- la Direttiva (UE) 2019/790 che prevede la riforma del diritto d’autore e dei diritti connessi nel mercato unco digitale, il cui termine di recepimento è fissato per il 7 giugno 2021;
Quali saranno i prossimi sviluppi
Il recepimento e l’attuazione degli obblighi previsti dalla normativa europea sono disciplinati dalla L. n. 234/2012, che impone al Governo una serie di scadenze per l’adozione dei rispettivi decreti legislativi. Tale sistema è necessario al fine di limitare l’apertura di possibili procedure d’infrazione da parte della Commissione Europea e l’imposizione delle sanzioni connesse.
Nello specifico, l’art. 31 della L. n. 234/2012 prevede che il Governo adotti i decreti legislativi connessi alla Legge di Delegazione Europea entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato nelle direttive. Quando questa regola non può essere applicabile, come nei casi indicati sopra, i decreti legislativi devono essere emanati entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di Delegazione Europea.
Pertanto, entro il prossimo 8 agosto 2021, il Governo sarà chiamato ad adottare i decreti legislativi contenenti le misure di recepimento che riterrà più adeguate (nei limiti della delega e dei criteri direttivi forniti). Prima della rispettiva adozione, gli schemi di tali decreti dovranno essere comunque trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per un parere preventivo. Decorsi quaranta giorni dalla trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Cosa cambierà
Il recepimento di queste normative europee comporterà diversi cambiamenti alla legge italiana, che si sono resi necessari alla luce dello sviluppo tecnologico senza precedenti avvenuto negli ultimi anni e dei numerosi cambiamenti del contesto economico nel mercato unico digitale che ne sono derivati.
Con tutta probabilità, le principali modifiche interesseranno le disposizioni del Codice del Consumo (D.Lgs. n. 206/2005), il Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e Radiofonici o “TUSMAR” (D.Lgs. n. 177/2005), la Legge sul Diritto d’Autore (L. n. 633/1941), nonché il Codice delle Comunicazioni Elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003).
I servizi media audiovisivi
Per quanto riguarda i servizi media audiovisivi, la direttiva (UE) 2018/1808 modifica e aggiorna la direttiva AVMS (2010/13/UE). Le novità principali riguarderanno: l’estensione di alcune regole audiovisive alle piattaforme di condivisione video e ai contenuti audiovisivi condivisi su determinati servizi di social media, l’introduzione di flessibilità sulle restrizioni applicabili alle trasmissioni televisive, il rafforzamento della promozione dei contenuti europei, la protezione dei minori (con, per esempio, una dettagliata disciplina delle comunicazioni commerciali audiovisive) e il tema dell’hate speech, il rafforzamento dell’indipendenza dell’autorità nazionale di regolamentazione e l’aggiornamento delle sue competenze, la revisione dell’impianto sanzionatorio amministrativo sulla base dei principi di ragionevolezza, proporzionalità ed efficacia.
Alcuni dei temi coperti dalla direttiva sono già stati oggetto di interventi normativi in Italia, come per esempio quello sugli obblighi di investimento in quote europee (v. da ultimo l’Allegato B alla delibera AGCOM 24/19/CONS che reca il testo coordinato del regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti). In ogni caso è da salutare con favore un intervento unico, complessivo e coordinato in materia di servizi media audiovisivi.
Ad oggi la direttiva non risulta recepita, oltre che in Italia, in Repubblica Ceca, Estonia, Irlanda, Spagna, Croazia, Cipro, Polonia, Romania, Slovenia, Slovacchia.
Le comunicazioni elettroniche
Per quanto riguarda le comunicazioni elettroniche, la direttiva (UE) 2018/1972 istituisce il cosiddetto Codie europeo delle comunicazioni elettroniche e sostituisce e abroga una serie di direttive in materia. La revisione della direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (direttiva e-privacy) è inclusa invece in un altro pacchetto di riforma che porterà alla sua abrogazione a valle dell’approvazione del regolamento europeo e-privacy. Tuttavia ricordo che il criterio direttivo m) dell’art. 4 della legge di delegazione europea obbliga il Governo a provvedere ad annoverare le ricerche di mercato, sociali e di opinione tra le ricerche scientifiche e storiche a fini statistici, nel rispetto delle diverse finalità che le medesime perseguono, essendo orientate alla ricerca del dato, all’aggregazione delle opinioni e all’espletamento dei sondaggi e non alla promozione e commercializzazione di beni e servizi come nelle televendite e nel telemarketing. Quindi è possibile che sia prevista una deroga all’art. 130 del Codice Privacy o comunque una sua specificazione.
E’ impossibile sintetizzare in poche righe la gran quantità di norme che devono essere recepite tuttavia, per comprendere i punti di snodo più delicati, è utile leggere il documento del MISE con cui è stata lanciata la consultazione pubblica concernente lo schema di Decreto legislativo di recepimento della direttiva in questione. Il Ministero ha sollecitato l’invio entro il 12 giugno 2021 di indicazioni e commenti relativi ai seguenti macro-temi:
- eventuali misure di semplificazione da introdurre per agevolare e sviluppare la connettività e per potenziare gli investimenti in reti a banda ultralarga, sia fisse che mobili, garantendo l’accesso generalizzato alle reti ad altissima velocità e la loro ampia diffusione per tutti i cittadini, evitando zone bianche in assenza di copertura sul territorio nazionale;
- una nozione di servizio universale che rispecchi il progresso tecnologico, l’evoluzione del mercato e della domanda degli utenti;
- i criteri da considerare per la parametrazione degli oneri amministrativi e dei contributi per i diritti d’uso delle frequenze e delle risorse di numerazione, fermo restando la necessità di garantire l’invarianza di gettito e l’uso efficiente dello spettro;
- le disposizioni regolamentari di settore da estendere ai fornitori di servizi cd. “Over the top” (OTT);
- misure regolamentari, modalità di organizzazione e meccanismi di gestione dello spettro radio che possano favorire lo sviluppo di progetti innovativi ed il 5G;
- misure da adottare per le imprese attive esclusivamente sul mercato all’ingrosso;
- valutazioni sull’impianto normativo in materia di tutela dei consumatori, con particolare riferimento alle tematiche legate alle risorse di numerazione ed alla qualità dei servizi stante l’adozione di un approccio di armonizzazione massima in tema di disciplina relativa alla tutela degli utenti nel settore delle comunicazioni elettroniche, con la possibilità di un regime derogatorio, a determinate condizioni, solo fino al 21 dicembre 2021.
Oltre quanto sopra, la legge di delegazione europea prevede anche la revisione dell’apparato sanzionatorio amministrativo e penale e l’aggiornamento dei compiti dell’autorità di regolamentazione, anche nell’ottica di rafforzarne le prerogative di indipendenza (come indicato sopra per i servizi media audiovisivi).
La maggior parte degli stati membri dell’Unione Europea è in ritardo nel recepimento di questa direttiva.
I contratti di fornitura di contenuti e di servizi digitali
Per quanto riguarda il recepimento delle direttive 770 sui contratti di fornitura di contenuti e di servizi digitali e 771 sui contratti di vendita di beni, entrambe del 2019, la legge di delegazione europea non prevede criteri particolari circa la trasposizione delle relative previsioni normative nell’ordinamento italiano.
In relazione alla direttiva 770, dovranno essere recepite norme relative alla armonizzazione di alcuni aspetti dei contratti di fornitura di contenuto o servizi digitali, volte a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori. In particolare, le norme si applicheranno a qualsiasi contratto in cui l’operatore economico fornisce, o si impegna a fornire, un contenuto digitale o servizio digitale al consumatore e quest’ultimo corrisponde – o si impegna a corrispondere – un prezzo o dati personali. Il legislatore italiano dovrà recepire le previsioni riguardanti gli obblighi in materia di conformità al contratto del contenuto o servizio digitale nonché quelle relative ai rimedi per difetto di conformità e mancata fornitura. Inoltre, dovranno essere recepite le previsioni circa i limiti per la modifica del contenuto o servizio digitale da parte dell’operatore economico.
La direttiva 770 e la direttiva 771 si integrano a vicenda. Mentre la prima stabilisce determinate prescrizioni concernenti i contratti di fornitura di contenuto digitale o di servizi digitali, la seconda stabilisce determinate prescrizioni concernenti i contratti di vendita di beni. La massima integrazione delle due direttive è con riferimento alla vendita di beni con elementi digitali vale a dire qualsiasi bene mobile materiale che incorpora o è interconnesso con un contenuto digitale o un servizio digitale in modo tale che la mancanza di detto contenuto digitale o servizio digitale impedirebbe lo svolgimento delle funzioni del bene. Pensiamo a uno smartwatch. In questo caso, l’orologio smart sarebbe considerato il bene con elementi digitali in grado di svolgere le rispettive funzioni solo in combinazione con un’applicazione prevista dal contratto di vendita, ma che deve essere scaricata dal consumatore su uno smartphone. L’elemento digitale interconnesso sarebbe dunque l’applicazione. Ciò dovrebbe applicarsi anche se il contenuto digitale o il servizio digitale incorporato o interconnesso non venisse fornito direttamente dal venditore ma, conformemente al contratto di vendita, fosse fornito da un terzo.
Con riferimento alla direttiva 771, il legislatore italiano dovrà recepire invece norme applicabili a qualsiasi contratto di vendita tra un consumatore e un venditore, compresi quelli per la fornitura di beni ancora da fabbricare o produrre. Anche in questo caso dovranno essere introdotte norme sulla conformità dei beni al contratto, sui rimedi in caso di difetto di conformità, sulle garanzie commerciali. In pratica si tratta di un aggiornamento delle norme attualmente collocate nel Codice del Consumo e derivanti dal recepimento della direttiva 1999/44/CE, che è infatti abrogata dalla direttiva 771 a decorrere dall’inizio dell’anno prossimo.
In questo complesso e complessivo sistema di revisione della normativa a protezione dei consumatori, non bisogna dimenticare un ulteriore tassello fondamentale che non è coperto dalla legge di delegazione europea. Mi riferisco alla direttiva (UE) “Omnibus” 2019/2161 che modifica, tra le altre, la Consumer Rights Directive (2011/83/UE), quella che regola – tra le varie cose – gli obblighi informativi in materia di e-commerce e il diritto di recesso.
Le norme di recepimento delle direttive 770 e 771 saranno applicabili a far data dal prossimo 1 gennaio 2022 mentre quelle derivanti dalla direttiva “Omnibus” dal prossimo 28 maggio 2022.
La riforma del diritto d’autore
Per quanto riguarda, infine, il recepimento della direttiva (UE) 2019/790 che prevede la riforma del diritto d’autore e dei diritti connessi nel mercato unco digitale, varie sono le novità in arrivo ma quelle più discusse e attese sono sul (i) riconoscimento dei diritti d’autore agli editori per l’utilizzo on-line delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione, eccezion fatta per gli utilizzi privati e non commerciali, i collegamenti ipertestuali e l’utilizzo di estratti molto brevi (snippet) nonché sul (ii) livello di diligenza (“massimi sforzi”) richiesto affinchè i servizi di condivisione di contenuti online non siano responsabili per atti non autorizzati di comunicazine al pubblico.
Conclusioni
Sicuramente la pandemia ha rallentato il recepimento di molte delle nuove normative di matrice europee volte a regolamentare il mercato unico digitale. E non solo in Italia. Ciò detto, siamo in un periodo di forte cambiamento in cui i principali operatori digitali internazionali hanno una grande attenzione su quando e come queste norme verranno recepite (in Italia e altrove) in modo da poter capire come gestire i propri prodotti e servizi attuali e futuri e poter valutare quanto sia fattibile o rischioso adottare un approccio unico in relazione alle attività dirette ai vari stati membri.