Con lo sviluppo dell’economia digitale, in un momento storico in cui i servizi ICT diventano sempre più centrali nella vita quotidiana delle persone a fronte di una generale fruibilità di applicazioni e piattaforme disponibili online, il tema della neutralità della Rete assume una rilevanza strategica prioritaria nell’agenda politica nazionale, europea e internazionale.
Il principio della neutralità della rete (net neutrality) – fondato sul trattamento non discriminatorio di qualsiasi forma di comunicazione elettronica nella diffusione del flusso di gestione del traffico senza subire blocchi o rallentamenti – incide inevitabilmente sulle dinamiche concorrenziali dei mercati e sul corretto esercizio dei diritti fondamentali dei consumatori.
Cos’è la neutralità della rete, in Europa
Nell’ambito dell’ordinamento dell’Unione europea la fonte normativa di riferimento in materia di net neutrality è il Regolamento (UE) n. 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 (entrato in vigore il 30 aprile 2016) “che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione”.
La neutralità della rete è appunto il principio che garantisce questo accesso.
In stretta connessione con il Considerando n. 1 del citato Regolamento, emanato al fine di favorire “il funzionamento ininterrotto dell’ecosistema di Internet quale volano dell’innovazione”, nel rispetto del “principio della neutralità tecnologica” (Considerando n. 2), il legislatore europeo interviene “per garantire un trattamento equo e non discriminatorio del traffico nella fornitura di servizi di accesso a Internet e i relativi diritti degli utenti finali” (ex art. 1).
A salvaguardia dell’apertura della rete, l’art. 3 attribuisce agli utenti il “diritto di accedere a informazioni e contenuti e di diffonderli, nonché di utilizzare e fornire applicazioni e servizi, e utilizzare apparecchiature terminali di loro scelta, indipendentemente dalla sede dell’utente finale o del fornitore o dalla localizzazione, dall’origine o dalla destinazione delle informazioni, dei contenuti, delle applicazioni o del servizio, tramite il servizio di accesso a Internet, ponendo contestualmente a carico dei fornitori dei servizi digitali, nel rispetto di condizioni contrattuali trasparenti ex art. 4, l’obbligo di trattare “tutto il traffico allo stesso modo, senza discriminazioni, restrizioni o interferenze, e a prescindere dalla fonte e dalla destinazione, dai contenuti cui si è avuto accesso o che sono stati diffusi, dalle applicazioni o dai servizi utilizzati o forniti, o dalle apparecchiature terminali utilizzate”.
Pertanto, salve specifiche deroghe tassativamente previste ove si tratti di misure tecniche di gestione “ragionevole” del traffico telematico (ossia “trasparenti, non discriminatorie e proporzionate”), necessarie all’adempimento di obblighi legali o alla tutela di preminenti interessi generali in situazioni eccezionali, è in generale preclusa per i fornitori la possibilità di bloccare, rallentare, alterare, limitare, discriminare specifici contenuti, applicazioni o servizi.
Net neutrality, il primato del Cile
Il Cile è stato il primo paese al mondo ad approvare una legge sulla neutralità della rete nel 2010.
Negli USA, dopo un primo intervento favorevole alla neutralità della rete, durante l’amministrazione Obama, la Federal Communications Commission ha abrogato tale normativa, in sede di riforma “Restoring Internet Freedom Order” – entrata in vigore nel mese di giugno 2018 – diretta non solo a escludere la configurazione dell’accesso a Internet come servizio di pubblica utilità, ma altresì, come ulteriore conseguenza, a fare venire meno il divieto per i fornitori telematici di bloccare alcuni siti web o di addebitare agli utenti un prezzo più elevato per un servizio di qualità superiore o per altri determinati contenuti.
Nonostante il dichiarato intento di predisporre un quadro omogeneo per la “protezione di una rete Internet aperta”, in grado di garantire ai consumatori un accesso alla Rete più sicuro ed economico, la riforma statunitense del 2018 ha provocato la proliferazione di differenti legislazioni adottate dagli Stati americani con conseguente frammentazione dell’assetto regolatorio vigente.
Ruolo di Berec
La corretta applicazione della disciplina è affidata al ruolo di vigilanza esercitato dalle autorità nazionali di regolamentazione (cd. ANR) ex art. 5, al fine di monitorare, nel rispetto degli orientamenti adottati dal BEREC, la conformità della gestione del traffico con le prescrizioni stabilite dal regolamento, per garantire agli utenti un servizio di accesso a Internet aperto e di buona qualità.
Il 30 agosto 2016 il BEREC, in stretta collaborazione con la Commissione europea, ha pubblicato le prime linee guida – aggiornate nel 2020 nell’ambito del documento “BEREC Guidelines on the Implementation of the Open Internet Regulation”, per consentire alle ANR di presidiare sull’applicazione coerente del regolamento.
Tenuto conto della prima serie di relazioni sullo stato di applicabilità della normativa europea (da maggio 2016 ad aprile 2017), della seconda serie di relazioni (da maggio 2017 ad aprile 2018) e della terza serie di le relazioni (da maggio 2018 ad aprile 2019), il 30 aprile 2019 la Commissione europea ha pubblicato una relazione aggiornata sull’attuazione del regolamento.
La Commissione europea ha quindi diffuso i risultati dello studio, dopo aver analizzato le decisioni normative e i casi giudiziari in tutti gli Stati membri dell’UE e in Norvegia, riscontrando il generale raggiungimento di un efficace e coerente stato di attuazione della disciplina.
Neutralità della rete, lo stato dell’arte in Italia
In conformità con le Linee guida del BEREC, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), nel mese di giugno 2020, ha pubblicato la relazione annuale 2020 sulle attività svolte in materia di net neutrality, da cui si evince lo svolgimento di una serie di attività ispettive e di monitoraggio sulle pratiche commerciali adottate per la fornitura dei servizi telematici sul mercato italiano, sia reperendo le informazione direttamente dai principali ISP, sia in sede di audizioni ufficiali con i soggetti interessati, al fine di acquisire chiarimenti ulteriori sulle criticità riscontrate.
AGCOM ha, inoltre, svolto un’attività generale di ricognizione sulle offerte c.d. zero rating che, sebbene non esplicitamente vietate dal Regolamento, determinando l’accesso a Internet senza costi e sotto certe condizioni senza computare il traffico generato da (o verso) particolari servizi o applicazioni di streaming musicale, streaming video/IPTV (c.d. “zero-rated”) ai fini del raggiungimento delle soglie di consumo, possono limitare i diritti degli utenti, incidendo sulla regolamentazione in materia di net neutrality anche sotto il profilo del corretto trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679.
Sul fronte della qualità dei servizi di connessione a Internet, AGCOM ha promosso dal 2010 il progetto “Misura Internet”, in cui sono riportati i dati statistici sulle prestazioni fornite dagli ISP a livello regionale e nazionale, per calcolare il valore annuale della velocità di download e upload nel trasferimento dei dati aggregando le misurazioni raccolte per ogni operatore.
Con specifico riferimento alle reti mobili, AGCOM ha promosso dal 2012 il progetto “Misura Internet Mobile”, per comparare le velocità della connessione mobile offerta dai principali operatori di rete mobile, evidenziando “un generalizzato miglioramento nelle prestazioni”, da cui si evince che, “considerando le misure statiche, il valore medio della velocità in download risulta, ad esempio, di oltre 66 Mbps, con un aumento del 111%, mentre la velocità in upload risulta maggiore di 29 Mbps, il 45% in più dell’anno precedente. Considerando le misure dinamiche, il valore medio della velocità in download è risultato di oltre 50 Mbps, con un aumento di più del 89%, mentre la velocità in upload è stata di circa 26 Mbps, il 36% in più del precedente anno”.
Le migliori prestazioni sono riscontrate a Bologna (102 26 Mbps in download e 36 Mbps in upload, rispettivamente in aumento del 156% e del 56%), Verona (81 Mbps in download e 33 Mbps in upload, con un aumento del 104% e del 47%), Milano (circa 79 Mbps in download e 34 Mbps in upload, rispettivamente in aumento del 144% e di quasi il 53%) e Bari (70 Mbps in download e 28 Mbps in upload, rispettivamente in aumento del 107% e del 31%).
Per certificare l’effettiva velocità minima della connessione da rete fissa, da comparare con la velocità contrattualmente promessa, AGCOM mette gratuitamente a disposizione degli utenti il software certificato NeMeSys per misurare la qualità della propria connessione di accesso a Internet, con la possibilità di inviare un reclamo all’operatore affinché, decorsi 45 giorni senza aver ripristinato la velocità minima contrattualmente promessa, è consentito recedere senza costi.