Dopo sei anni travagliati, nel luglio 2021 anche l’Italia ha recepito, nella legge sul diritto d’autore nazionale (copyright), molte innovazioni introdotte dalla direttiva copyright che ha avuto un percorso non facile e molto contrastato negli anni precedenti.
Un lungo percorso per arrivare qui: la direttiva ue
La riforma del diritto d’autore ha di fatto preso il via in occasione della presentazione della strategia per il Digital Single Market, nel maggio del 2015, quando, nel contesto di un ampio complesso di iniziative per modernizzare il mercato digitale in Europa, la Commissione ha presentato anche le linee strategiche sui contenuti.
La Commissione aveva così preannunciato la presentazione di proposte legislative per assorbire le differenze fra i diversi regimi nazionali del diritto d’autore e aprire maggiormente agli utenti l’accesso online alle opere in tutta l’UE, anche mediante ulteriori misure di armonizzazione.
Le proposte riguardavano: i) portabilità dei contenuti di provenienza lecita; ii) accesso oltre frontiera ai servizi online di provenienza lecita, sempre nel rispetto della valenza dei diritti nel settore audiovisivo; iii) maggiore certezza del diritto, mediante deroghe armonizzate, circa l’uso oltre frontiera di contenuti per finalità specifiche (ad es., ricerca, finalità educative, estrazione di testo e dati, ecc.); iv) precisazione delle norme sull’attività degli intermediari in relazione ai contenuti coperti da diritto d’autore e, nel 2016, v) applicazione più moderna dei diritti di proprietà intellettuale, con particolare riguardo alle violazioni su scala commerciale (principio “follow the money”) e all’applicabilità transfrontaliera.
La norma italiana su copyright
L’effetto della norma italiana, che per quanto attiene a due aspetti fondamentali, ovvero la precisazione del ruolo di alcune categorie di intermediari e la definizione di un quadro trasparente per la remunerazione di autori ed artisti, è sicuramente positivo, nonché molto aderente al dettato comunitario.
Il testo approvato nel Consiglio de Ministri, che ora sarà inviato al Parlamento per un parere, contiene rilevanti adeguamenti della normativa italiana, già oggetto di significativi aggiornamenti comunitari negli ultimi anni, ma mai di tale portata. Si tratta della più importante riforma dalla direttiva 2001/29 dei primi anni duemila, con effetti anche sulla direttiva sul commercio elettronico del 2000/31.
Entrando nel merito della norma di recepimento il Governo italiano ha scelto in generale di seguire il criterio dell’aderenza al testo comunitario così come era anche già emerso dai criteri di delega. Tuttavia vi sono alcuni scostamenti che hanno generato un ulteriore dibattito in sede nazionale, soprattutto sull’art.15 che però qui tratteremo solo in maniera limitata lasciando ad altri un’analisi più estesa.
Nell’articolato italiano, che emenda la legge 633/1941 sono state anzitutto recepite le definizioni di, organismo di ricerca, estrazione di testi e dati, istituto di tutela del patrimonio culturale, pubblicazione di carattere giornalistico, servizio di società dell’informazione e prestatore di servizi di condivisione di contenuti online.
Sono state poi previste le norme relative all’estrazione testo e dati per ricerca, con le relative eccezioni e limitazioni, l’utilizzo di opere fuori commercio e il ruolo delle istituzioni per la conservazione del patrimonio culturale. Sul fronte dell’editoria giornalistica è stata stabilita la protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online e relativo equo compenso (ovvero il recepimento dell’art.15) per poi integrare nell’ordinamento italiano le norme sulle piattaforme online e il relativo utilizzo di contenuti protetti (ovvero quanto previsto dall’art.17) e le norme sulla remunerazione adeguata, trasparenza, adeguamento contrattuale e diritto di revoca.
Come possiamo pertanto notare, la normativa comunitaria ha fortemente inciso sulla legislazione nazionale in materia di diritti d’autore e connessi con la modifica o l’aggiunta di ben 72 tra nuovi articoli o commi alla legge 633/1941
Il nuovo diritto d’autore europeo: come si sta orientando l’Italia
L’articolo 17 della normativa copyright: la musica
Vale la pena di soffermarsi in questo contesto sull’articolo 17 molto rilevante per il settore musicale, in quanto, come previsto dalla Direttiva, ha affrontato e risolto un aspetto controverso dell’ambiente online, ovvero il ruolo e la configurazione giuridica del «prestatore di servizi di condivisione di contenuti online».
La normativa italiana è intervenuta introducendo un titolo dedicato nella legge, definendo le caratteristiche dei servizi e stabilendone le relative responsabilità.
Chi sono i prestatori di servizi di condivisione contenuti
In particolare, secondo il decreto legislativo, si intende per prestatore di servizi di condivisione di contenuti online un prestatore di servizi della società dell’informazione che presenta cumulativamente i seguenti requisiti:
- a) ha come scopo principale, o tra i principali scopi, di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere o di altri materiali protetti dal diritto d’autore;
- b) le opere o gli altri materiali protetti sono caricati dai suoi utenti;
- c) le opere o gli altri materiali protetti sono organizzati e promossi allo scopo di trarne profitto direttamente o indirettamente.
Non sono considerati prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi del presente Titolo quelli che danno accesso alle enciclopedie online senza scopo di lucro, ai repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, nonché le piattaforme di sviluppo e di condivisione di software open source, i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, i prestatori di mercati online, di servizi cloud da impresa a impresa e di servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale, salvo che il mercato online o il servizio cloud consenta di condividere opere protette dal diritto d’autore tra più utenti.
Molto rilevante, seguendo quanto previsto dalla Direttiva l’aspetto di comunicazione al pubblico che di fatto cambia completamente la natura di queste piattaforme.
Comunicazione al pubblico
I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, quando concedono l’accesso al pubblico a opere protette dal diritto d’autore o ad altri materiali protetti caricati dai loro utenti, compiono un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico per i quali devono ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti, anche mediante la conclusione di un accordo di licenza.
L’autorizzazione include gli atti compiuti dagli utenti che caricano sulla piattaforma del prestatore di servizi opere protette dal diritto d’autore quando non agiscono per scopi commerciali o la loro attività non genera ricavi significativi.
In questi casi non si applica la limitazione di responsabilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.
Eccezione alla responsabilità del fornitore
Per quanto attiene alla liability, in linea con il dettato comunitario, la legge italiana prevede che i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, in mancanza dell’autorizzazione da parte dei titolari dei diritti, sono responsabili per gli atti non autorizzati di comunicazione al pubblico e di messa a disposizione del pubblico di opere e di altri materiali protetti dal diritto d’autore, salvo che dimostrino di avere soddisfatto cumulativamente le seguenti condizioni:
- aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione secondo elevati standard di diligenza professionale di settore;
- aver compiuto, secondo elevati standard di diligenza professionale di settore, i massimi sforzi per assicurarsi che non sono rese disponibili opere e altri materiali specifici per i quali hanno ricevuto le informazioni pertinenti e necessarie dai titolari dei diritti;
- avere, dopo la ricezione di una segnalazione sufficientemente circostanziata da parte dei titolari dei diritti, tempestivamente disabilitato l’accesso o rimosso dai propri siti web le opere o gli altri materiali oggetto di segnalazione e aver compiuto, secondo il livello di diligenza richiesto alla lettera b), i massimi sforzi per impedirne il caricamento in futuro.
Per stabilire, secondo il principio di proporzionalità, se il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online è esente da responsabilità, sono presi in considerazione, con valutazione caso per caso, anche la tipologia, il pubblico e la dimensione del servizio e la tipologia di opere o di altri materiali caricati dagli utenti del servizio, nonché la disponibilità di strumenti adeguati ed efficaci e il relativo costo per i prestatori di servizi. In ogni caso, non è esente da responsabilità il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online che pratica o facilita la pirateria in materia di diritto d’autore.
I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online forniscono tempestivamente ai titolari dei diritti, su richiesta di questi ultimi, informazioni complete e adeguate sulle modalità di attuazione delle disposizioni e, quando sono stati conclusi accordi di licenza tra i prestatori di servizi e i titolari dei diritti, informazioni sull’utilizzo dei contenuti oggetto degli accordi.
Molto importante tale attività non comporta un obbligo generale di sorveglianza in linea con le decisioni della Corte di Giustizia dell’UE, ed in particolare il caso Scarlet/Sabam.
L’impegno delle piattaforme per il diritto d’autore
C’è poi un aspetto economico che riguarda gli impegni delle piattaforme. I nuovi prestatori di servizi di condivisione di contenuti online, che operano nel mercato dell’Unione europea da meno di tre anni e hanno un fatturato annuo inferiore a 10 milioni di euro, calcolati in conformità alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, sono responsabili ai sensi dell’articolo 102-septies salvo che dimostrino cumulativamente di aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione e di avere, in seguito alla ricezione di una segnalazione sufficientemente circostanziata, tempestivamente disabilitato l’accesso alle opere o ad altri materiali segnalati o aver rimosso dai propri siti web tali opere o altri materiali.
I prestatori di servizi di cui sopra e che hanno un numero medio di visitatori unici mensili riferiti all’anno solare precedente superiore a 5 milioni, per l’esenzione di responsabilità devono dimostrare altresì di aver compiuto i massimi sforzi per impedire il futuro caricamento di opere o di altri materiali segnalati per i quali i titolari dei diritti hanno fornito informazioni pertinenti e necessarie.
Reclami
Infine la legislazione di recepimento ha affrontato il tema del notice &stay down e del meccanismo di reclamo.
Infatti, la cooperazione tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online e i titolari dei diritti non pregiudica la disponibilità delle opere o di altri materiali caricati dagli utenti nel rispetto del diritto d’autore e dei diritti connessi, incluso il caso in cui tali opere o altri materiali siano oggetto di un’eccezione o limitazione.
Gli utenti, quando caricano e mettono a disposizione contenuti da loro generati tramite un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online, possono avvalersi delle seguenti eccezioni o limitazioni al diritto d’autore e ai diritti connessi:
- citazione, critica, recensione;
- utilizzo a scopo di caricatura, parodia o pastiche.
In questo contesto, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti online informano i propri utenti, tramite la comunicazione dei loro termini e condizioni del servizio, della possibilità di utilizzare opere e altri materiali avvalendosi delle eccezioni o delle limitazioni al diritto d’autore e ai diritti connessi.
Sempre nel rispetto delle normative comunitarie l’applicazione di queste previsioni non comporta l’identificazione dei singoli utenti né il trattamento dei dati personali, ferma restando l’applicazione del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Quando i titolari dei diritti chiedono al prestatore di servizi di condivisione di contenuti online di disabilitare l’accesso a loro specifiche opere o ad altri materiali o di rimuoverli, indicano i motivi della richiesta. Le decisioni sulla richiesta di disabilitazione o la rimozione dei contenuti sono soggette a verifica umana. Il prestatore dà immediata comunicazione agli utenti dell’avvenuta disabilitazione o rimozione.
I prestatori di servizi di condivisione di contenuti online istituiscono e rendono disponibili agli utenti dei servizi meccanismi di reclamo celeri ed efficaci per la contestazione della decisione di disabilitazione dell’accesso o di rimozione di specifiche opere o di altri materiali da essi caricati. A tal fine l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adotta apposite linee guida. Nelle more della decisione sul reclamo, i contenuti in contestazione rimangono disabilitati.
La decisione adottata dal prestatore di servizi di condivisione di contenuti online a seguito del reclamo di cui sopra può essere contestata con ricorso presentato all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo le modalità da essa definite tramite regolamento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. È fatto salvo il diritto di ricorrere all’autorità giudiziaria.
Remunerazione artisti
Infine, non meno importanti sono anche le norme relative alla remunerazione degli autori ed artisti che l’Italia ha recepito con particolare attenzione.
Obbligo di trasparenza: autori, artisti interpreti ed esecutori otterranno regolarmente informazioni aggiornate sullo sfruttamento delle proprie opere dai soggetti cui hanno concesso i diritti. La mancata comunicazione comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino all’1% del fatturato da parte di AGCOM. Inoltre, detto inadempimento costituisce una presunzione legale di inadeguatezza del compenso in favore dei titolari dei diritti. Su questo punto andranno sicuramente introdotti dei decreti attuativi che consentano di rendere efficiente questo meccanismo senza generare contenziosi. Nel settore musicale tutte le principali aziende dispongono già oggi di portali dedicati agli artisti che consentono di disporre di dati ed informazioni sulle ripartizioni e utilizzazioni in maniera contestuale.
Istituzione di un meccanismo di adeguamento contrattuale: autori, artisti interpreti ed esecutori hanno diritto a una remunerazione ulteriore se quella inizialmente pattuita si rilevasse sproporzionatamente bassa rispetto ai proventi generati dallo sfruttamento delle loro opere.
Diritto dell’autore e dell’artista di revocare la licenza in esclusiva in caso di mancato sfruttamento.
Introduzione del principio della remunerazione adeguata e proporzionata al valore potenziale o effettivo dei diritti concessi nonché commisurata ai ricavi che derivano dal loro sfruttamento.
Gli effetti sul mercato della musica
Ma quali effetti avrà questa nuova legislazione sul mercato dei contenuti digitali, in particolare in quello della musica?
Se osserviamo i ricavi del 2020, piattaforme con milioni di utenti come YouTube, hanno generato ricavi molto contenuti rispetto ai segmenti in abbonamento e non solo, e questo grazie ad una normativa non aggiornata che ha ampliato l’esistente value gap, ovvero la discriminazione remunerativa su piattaforme che di fatto operano nello stesso segmento di business.
Se guardiamo ai ricavi dagli abbonamenti questi hanno superato i 104 milioni di euro l’anno scorso, contro i 22,5 milioni di quelli giunti dal settore video stream. Questi ultimi sono stati inferiori perfino al modello ad-suppoted audio che ha generato oltre 38 milioni di euro.
Con la nuova legislazione sia apre una nuova stagione dove ci si attende un riequilibrio nella filiera musicale, con una remunerazione adeguata e proporzionata ai ricavi delle piattaforme high tech e una più definita responsabilità di queste ultime nel combattere i contenuti illegali.