divulgazione del sapere

Opere letterarie e diritto d’autore tra blog e eShop: cosa dicono norme e giurisprudenza

L’ordinamento italiano consente la libera divulgazione di citazioni, parti di opera o riassunti purché non vi sia espresso divieto e non si agisca a fini commerciali o di concorrenza verso l’autore. Ecco come muoversi, tra norme e giurisprudenza, per fare blogging e network su contenuti letterari inserendo anche un eShop

Pubblicato il 08 Lug 2020

Monia Donateo

Polimeni.Legal

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Come si concilia la libertà di fare blogging e network su contenuti letterari con l’inserimento nel proprio blog di un e-shop di gadget o articoli personalizzati? In tale caso, può ancora parlarsi di “libera” divulgazione del sapere? Partendo dalla normativa vigente sia europea che interna, cercheremo di fornire una risposta logico-giuridica ad un fenomeno che, come spesso accade, non trova precise risposte da parte del legislatore e/o della giurisprudenza, ma segue il flusso del magma digitale.

La legge sul diritto d’autore e il diritto alla citazione di opere

A consolidare il trend di blogging letterario, rendendo il sistema dell’esclusiva autoriale più compatibile con il mutato contesto tecnologico e socio-economico di riferimento, di recente, è stata l’Unione europea. Infatti, con la ormai nota Direttiva UE 2019/790, ha apprestato una nuova tutela a favore degli editori online di opere giornalistiche, per assicurare «la sostenibilità» del settore, lasciando pressoché immutato il sistema delle eccezioni e limitazioni alla tutela autoriale di cui all’art. 5 della Direttiva n. 2001/29/CE.

E anzi, con preciso riferimento all’articolo 17.7 della nuova normativa, sulla responsabilità dei servizi di condivisione di contenuti caricati dagli utenti, l’attenzione è da porre all’ultimo comma che introduce uno speciale regime di eccezione, in deroga al carattere facoltativo delle eccezioni per finalità parodistica e caricaturale della precedente Direttiva 2001/29. Ebbene, la nuova previsione consente agli utenti di avvalersi di citazioni, critica, rassegna, utilizzi a scopo di caricatura, parodia o pastiche, per la pubblicazione di contenuti sulle piatteforme di condivisione online, dunque anche per i blogger o, in genere, per i content creator.

Ne deriva che, in materia di utilizzabilità di citazioni et simila, agli Stati membri è demandato l’importante compito di promuovere un giusto equilibrio tra il diritto di proprietà intellettuale degli autori, da un lato, e quello degli utenti del web, dall’altro.

In linea di massima può affermarsi che il criterio dirimente tra i due contrapposti interessi si fonda sulla verifica del concreto e attuale pregiudizio che può configurarsi ai danni dei titolari dei diritti.

Attualmente, l’ordinamento italiano (Art. 70, l. n. 633/1941) consente la libera divulgazione, da parte di chiunque, di citazioni, di parti di opera o riassunti purché non vi sia espresso divieto e non si agisca per fini commerciali o di concorrenza nei confronti dell’autore. Dunque, può dirsi che il blogging cosiddetto letterario è pacificamente ammesso per scopi culturali, di critica o di discussione.

A ogni modo la riproduzione deve essere breve e concisa, seguita obbligatoriamente dalla menzione del titolo dell’opera, del suo autore, dell’editore e, eventualmente, anche dal nome del traduttore se si tratta di un’opera straniera.

Con riguardo alla giurisprudenza, si registra un coacervo di pronunce diverse che tenta di dirimere l’innegabile contrasto tra un trend da tempo sedimentato – come quello del blogging culturale – a tutela della sensibilità collettiva rispetto al maggior grado di libertà nell’accesso ai contenuti culturali e il contrastante interesse individuale dell’autore alla tutela morale ed economica della propria opera.

Blog e eCommerce 

Che sia frutto di un intento strategico o di un’idea nata dopo la pura ispirazione culturale, il blog intercetta utenza e può essere sfruttato per il proprio e-shop. Si tratta di ampliare il bacino di visitatori slegati dalla vendita diretta e che, dunque, non hanno bisogno – almeno nell’immediato – di un prodotto da acquistare, ma che vengono comunque affiliati dai contenuti letterari presenti sul proprio blog. L’utente è dunque mosso dal proprio interesse per la pagina e dalla tipologia di contenuti spuri di toni commerciali. Infatti, mentre il classico schema dell’e-commerce affronta le richieste del pubblico per soddisfare esigenze di acquisto (grosso modo già consolidate), il blog fa lo stesso, però utilizzando le necessità divulgative e informative. Ciò verticalizza il traffico del sito rendendo appetibile un servizio di vendita che è solo apparentemente accessorio.

Newsletter e informativa privacy

Sempre nell’ottica bivalente di business e diffusione culturale, il blog/e-commerce può dotarsi del servizio di newsletter. Dal punto di vista legale, tali comunicazioni elettroniche, magari sugli ultimi contenuti pubblicati, necessitano dell’espressa richiesta del destinatario. Tuttavia, sempre che non si preveda un trattamento ulteriore e diverso dei dati, non è necessario acquisire un altro consenso rispetto a quello fornito dall’utente nella compilazione ed invio del modulo di iscrizione alla newsletter. Pertanto, occorre solo inserire sul proprio sito diciture come la seguente:

“*i campi contrassegnati sono obbligatori. I suoi dati non verranno conservati né strutturati. Tramite questo modulo verrà inviata un’email di corrispondenza. Pertanto i suoi dati non verranno trattati in alcun modo, ai sensi del regolamento UE 2016/679.”

Con il relativo check:
“ Iscrivimi alla newsletter – ai sensi dell’art.130 del d.lgs. 196/2003, presa visione dell’informativa privacy, presto il consenso all’invio di informazioni commerciali sui servizi dello studio legale.”

E’, quindi, necessario che l’utente possa vedere l’informativa privacy (anche tramite link) e ponga la spunta sul pulsante di iscrizione alla newsletter, dopo aver compilato i campi obbligatori richiesti.

Ciò, purché i dati richiesti nel modulo di iscrizione (in genere nome, cognome ed email) non siano eccessivi rispetto alla finalità (cioè l’invio della newsletter). In altri termini, i dati raccolti devono essere solo quelli strettamente necessari per l’invio della newsletter. Qualora si voglia trattare i dati anche per un ulteriore scopo, ad esempio ai fini della profilazione, occorre invece un ulteriore consenso, separato e specifico, dunque un altro check,

Ovviamente l’utente deve essere libero, in qualsiasi momento, di cancellarsi dal servizio, tramite link disiscriviti che sia semplice e gratuito.

Limiti del blog e-commerce letterario

L’intento economico dietro il proprio blog, integrato appunto da un e-shop, non snatura la divulgazione del sapere, ma uno scopo può aiutare l’altro. Occorre però essere cauti, in quanto in linea generale vige il divieto di appropriarsi e di sfruttare ai fini commerciali l’opera altrui, ancorché meramente citata. Infatti, l’art. 12 L.D.A. dispone che l’autore ha “il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo”. Inoltre, ai sensi dell’art. 4 della medesima legge “sono altresì protette le elaborazioni di carattere creativo dell’opera stessa, quali le traduzioni in altra lingua, le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera originaria, gli adattamenti, le riduzioni, i compendi, le variazioni non costituenti opera originale”.

Lo scopo di sfruttamento economico inibisce la libera circolazione anche di frammenti dell’opera. Pertanto, se si intraprende l’attività di blogging di citazioni et similia, in ausilio al proprio business, occorre richiedere il consenso espresso dell’autore e rispettare le condizioni anzidette (indicazioni nome, opera etc.).

In caso di violazione dei suddetti requisiti, il blogger può essere costretto dal titolare del diritto d’autore a pagare il risarcimento dei danni e a rimuovere la citazione, con conseguente obbligo di ritirare dal commercio tutti i prodotti o le opere ove sia riportata la citazione illegittima. Se non si contrassegna una citazione come tale si commette un plagio e l’autore, leso nel suo diritto (oppure i suoi eredi) può proteggersi a norma dell’art. 68 LDA.

Vige una sola eccezione a tale regola generale del diritto di citazione, ovvero quando l’autore dell’opera sia morto da oltre settant’anni. Infatti, trascorso questo segmento temporale, anche gli eredi del de cuius autore perdono qualsivoglia diritto patrimoniale collegato all’opera. Si badi bene: i diritti morali – che riguardano l’attribuzione della paternità (provenienza) di un’opera al suo creatore – permane sine die e, al cospetto di violazioni che inficiano la persona dell’autore tramite la sua opera, si può certamente incorrere nelle sanzioni di cui agli artt. 171 a 174-ter L.D.A.

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