Il 17 febbraio 2023 è scaduto il termine per comunicare alla Commissione europea il numero degli utenti di piattaforme e motori di ricerca, come richiesto dal Digital Services Act. In base al risultato, la Commissione potrà designare alcuni soggetti come piattaforme o motori di ricerca di grandi dimensioni. Vediamo le implicazioni.
Digital Services Act, cosa cambia per i fornitori di servizi online
Piattaforme online molto grandi (Vlop) e motori di ricerca online molto grandi (Vlose): il primo censimento
Le piattaforme ed i motori di ricerca che contino più di 45 milioni di utenti mensili attivi sono considerati “molto grandi”: la ragione è che interesserebbero almeno il 10% della popolazione dell’Unione.
Le Vlop (Very large online platform) e le Vlose (Very large online search engines) sono passibili di sanzioni fino al 6% del fatturato globale e, per violazioni gravi, possono vedere imposta la sospensione del servizio.
Essenziale, quindi, identificarle con un conteggio ufficiale e con una scadenza definita.
La Commissione aveva pubblicato un documento che conteneva orientamenti non vincolanti per dare indicazioni chiare sulle modalità di conteggio e di comunicazione alla Commissione stessa dei dati raccolti. Erano escluse dall’onere di comunicazione le micro e piccole imprese.
Interessante l’esito del primo conteggio: tra le Vlop e Vlose si registrano YouTube (401,7 milioni di utenti), Google Search (332 milioni), Google Maps (278,6 milioni), Google Play Store (274,6 milioni), Google Shopping (74,9 milioni), Facebook (255 milioni), Instagram (250 milioni), TikTok (125 milioni), Microsoft Bing (107 milioni), Wikipedia (151,5 milioni), TikTok (100,9 milioni), LinkedIn (122 milioni) e Snapchat (96,8 milioni).
Amazon e AliExpress ed Apple non hanno fornito un numero esatto di utenti, ma hanno dichiarato di superare la soglia dei 45 milioni.
Sotto soglia, invece, eBay, Twitch, Spotify, Telegram e WhatsApp.
L’aggiornamento dei numeri – con conseguente inserimento o meno nell’elenco di Vlop o Vlose – avrà cadenza semestrale.
Come si è arrivati a questi risultati
Sorge spontanea una domanda: i risultati sono frutto dei criteri assegnati dalla Commissione e di quelli impostati dal Regolamento?
Come viene identificato un utente attivo
La risposta è positiva: il DSA è estremamente chiaro nell’indicare le modalità identificative di un utente attivo.
Il particolare, l’articolo 3 (rubricato “Definizioni”) indica con chiarezza, alle lettere p) e q), chi siano i “destinatari attivi” da conteggiare.
In particolare, per le piattaforme, è qualificato “destinatario attivo” il soggetto che “che si è avvalso di una piattaforma online richiedendo alla piattaforma online di ospitare informazioni o esponendosi alle informazioni ospitate dalla piattaforma online e diffuse attraverso la sua interfaccia online” (articolo 3, lettera p del Regolamento UE 2022/2065).
La Commissione, con interpretazione autentica, ha esplicato il concetto nei seguenti termini: “tutti i destinatari che interagiscono col servizio, che sia visionando o ascoltando contenuti diffusi sulla piattaforma online, oppure fornendo tali contenuti, ad esempio al fine di vendere o pubblicizzare un prodotto o un servizio, dovranno essere considerati destinatari attivi del servizio ai fini del regolamento sui servizi digitali. Il concetto di destinatario attivo del servizio non coincide necessariamente con quello di utente registrato di un servizio o di utente che ha effettuato una transazione sulla piattaforma online. Ad esempio, un utente che visualizza gli elenchi pubblicati su una piattaforma online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali deve essere considerato un destinatario attivo del servizio, anche se non finisce per acquistare alcun prodotto o servizio sulla piattaforma online”.
Per i motori di ricerca, invece, è qualificato “destinatario attivo” il soggetto “che ha formulato una richiesta a un motore di ricerca online e si è esposto a informazioni indicizzate e presentate sulla sua interfaccia online” (articolo 3, lettera q del Regolamento UE 2022/2065).
Per la Commissione, “i prestatori di motori di ricerca online sono tenuti a includere nei loro calcoli dei destinatari medi attivi del loro servizio solo i destinatari che presentano attivamente una ricerca e sono esposti ai contenuti indicizzati e presentati sull’interfaccia online del prestatore”.
Il conteggio, poi, viene effettuato secondo criteri normativamente impostati e con l’interpretazione autentica – ma non vincolante – data dalla Commissione ad inizio febbraio 2023: “a norma dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento sui servizi digitali, i prestatori di piattaforme online e di motori di ricerca online sono tenuti a pubblicare informazioni sul numero medio mensile di destinatari che utilizzano i loro servizi, calcolato conformemente alle pertinenti disposizioni del regolamento e alla luce degli orientamenti di cui al considerando 77. I prestatori devono mettere tali informazioni a disposizione del pubblico attraverso le proprie interfacce online”.
Nessun obbligo normativamente imposto di comunicazione del numero esatto degli utenti: solo comunicazione di superamento – o meno – della soglia.
Questo significa che i soggetti che si sono auto definiti sotto soglia potrebbero essere soggetti ad ispezione da parte delle competenti Autorità Garanti.
Conclusioni
E’ interessante notare come i parametri siano stati impostati in modo inequivocabile – niente accountability, per capirci – e come l’interpretazione autentica sia stata veicolata come “guida alle aziende per rispettare il DSA”.
Dato che i parametri non erano vincolanti, l’atto non era impugnabile. Per i soggetti che si sono auto qualificati come Vlop o Vlose, poco importa.
Per i soggetti che, al contrario, hanno dichiarato di essere sotto soglia il discorso potrebbe essere diverso.
In caso di ispezione e sanzione conseguente al superamento della soglia di 45 milioni di utenti attivi, la correttezza o meno dei criteri impostati dalla Commissione potrebbe essere unicamente oggetto di vaglio di ragionevolezza o di “correttezza tecnica”.
In altri termini, l’Autorità o il giudice che dovessero valutare il superamento o meno della soglia sulla base dei criteri non vincolanti della Commissione, dovrebbe valutarne unicamente la conformità allo spirito del regolamento.
E’ tuttavia improbabile un’interpretazione che se ne discosti: scatterebbe, in quel caso, l’esigenza di un rinvio pregiudiziale alla CGUE.
I prossimi sei mesi diranno se i dati forniti da piattaforme e motori di ricerca erano corretti o meno e se erano corretti i criteri di calcolo.