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Pirateria, Italia e Usa: due approcci paralleli nella lotta



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Agcom estende il sistema Piracy Shield ai contenuti audiovisivi, mentre gli USA propongono il Foreign Anti-Digital Piracy Act. Due approcci paralleli per contrastare la pirateria online: amministrativo in Italia, giudiziario negli Stati Uniti

Pubblicato il 24 feb 2025

Luciano Daffarra

C-Lex Studio Legale



live streaming (1)

Con il provvedimento del 18 febbraio 2025 emanato dal Consiglio dell’Agcom si è stabilito che, a seguito della prevista consultazione pubblica, verrà a breve adottata una norma regolamentare volta ad impedire l’illecita messa a disposizione del pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive sui siti web di streaming illegale, commesse anche attraverso i protocolli IPTV.

Modifiche al regolamento Agcom per contrastare la pirateria online

Tale novella andrà quindi a incidere su quanto stabilito nell’Allegato “A” alla Delibera 189/23/CONS del 26 luglio 2023, che aveva introdotto disposizioni per il contrasto della pirateria on-line, limitatamente agli eventi sportivi trasmessi in diretta[1].

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Attuazione della legge 93/2023 per la tutela dei diritti d’autore

Con detta delibera viene quindi data piena attuazione alla norma di cui all’art. 2 della L. 93/2023[2] , la quale stabilisce – al comma 3 – che, nei casi di gravità e urgenza, riguardanti la messa a disposizione del pubblico abusiva, oltre che di eventi sportivi, anche di opere cinematografiche e audiovisive o di programmi di intrattenimento e di contenuti protetti assimilabili ad essi, i titolari dei diritti o i loro rappresentanti possano rivolgere un’istanza all’Authority per ottenere un provvedimento cautelare inaudita altera parte, per il blocco dei contenuti illeciti da parte degli Internet Service Provider.

Meccanismi di blocco dei contenuti illeciti

Il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e il blocco dell’instradamento del traffico di rete avuto riguardo agli indirizzi IP prevalentemente destinati alle attività illecite avverrà per il tramite della stessa piattaforma denominata “Piracy Shield, che è stata realizzata in collaborazione con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Funzionamento della piattaforma piracy shield

Tale apparato tecnologico atto alla disabilitazione dell’accesso ai contenuti che violano i diritti d’autore e i diritti connessi, risulta operativo dal primo febbraio 2024, disponendo di un programma di gestione automatizzata delle segnalazioni ricevute dall’Agcom con provenienza dai titolari dei diritti che ad essa si rivolgono al fine dell’ottenimento dell’ordine cautelare contemplato dal Regolamento[3].

Estensione della tutela alle opere cinematografiche e audiovisive

Sulla base di tali fatti, l’inserimento nel testo del Regolamento AGCOM sulla tutela del diritto d’autore nelle reti di comunicazione elettroniche di una specifica previsione che includa le opere cinematografiche e audiovisive, appare come una scelta già nitidamente espressa dal nostro legislatore.

Proposte di legge per il live blocking orders

Infatti, la disabilitazione dell’accesso alle opere tutelate anche per mezzo dei cosiddetti “live blocking orders” di derivazione anglosassone era stata già avanzata nelle proposte di legge in materia di lotta alla pirateria presentate nel corso degli anni 2018, 2019 e 2020: fra i relatori firmatari dei testi di legge sottoposti all’esame parlamentare[4] vi era anche Massimiliano Capitanio il cui articolato normativo ha fatto da base per il varo della L. 93 del 2023, dando l’abbrivio alle delibere AGCOM che ne hanno implementato le regole operative, inclusa quella dallo stesso Capitanio annunciata nei giorni scorsi.

Ruolo dell’Agcom nella lotta alla pirateria online

In tal senso, risulta chiaro che il funzionamento del sistema normativo diretto a combattere efficacemente la pirateria on-line è oggi incentrato sui poteri conferiti per legge all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni[5], Authority che ha assunto in Italia un ruolo assimilabile a quello della Federal Communication Commission negli Stati Uniti[6] e, in taluni casi più ampio di quella, come accade per la tutela del diritto d’autore in ambito digitale.

Convergenza dei media digitali e tutela delle opere audiovisive

Avuto riguardo al contenuto della delibera Agcom che sarà a breve pubblicata per il contrasto alla pirateria on-line di film e di altri contenuti audiovisivi protetti, il fatto che essa abbia inteso estendere a tutte le opere audiovisive la tutela del Regolamento AGCOM 680/13/CONS è il risultato inevitabile che consegue, oltre che all’esistenza di precise disposizioni al riguardo, all’ormai inarrestabile convergenza dei media digitali che ha portato molti operatori a svolgere il ruolo di broadcaster non solo di produzioni destinate alla visione durevole nel tempo, ma anche di eventi live, che includono i concerti musicali, le competizioni sportive e la stessa informazione giornalistica che si avvale sempre maggiormente di riprese e di contenuti che devono essere tutelati dagli atti di ritrasmissione non autorizzati.

Misure per garantire gli investimenti contro la pirateria

Diviene in questo contesto necessaria l’adozione di misure – quali quelle oggi prese in esame – che, nel rispetto delle regole sul diritto all’informazione del pubblico[7], siano capaci di garantire l’enorme investimento richiesto dall’organizzazione e dalla spettacolarizzazione dei diversi eventi, in modo da prevenire le gigantesche perdite che la pirateria audiovisiva continua a procurare agli operatori di questo mercato, per certi aspetti vulnerabile attraverso un uso illegittimo delle tecnologie, incluse quelle volte alla rimozione delle misure tecnologiche di protezione adottate dai titolari dei diritti[8].

L’attenzione del legislatore e degli Stati Uniti sulla pirateria audiovisiva

Il tema affrontato dalle norme rivolte ad attenuare la crescente pervasività della pirateria audiovisiva, oltre ad essere da tempo oggetto della costante attenzione del nostro legislatore, è da molti anni nel mirino del sia dei produttori americani del settore creativo e delle loro associazioni più rappresentative oltre che del governo degli Stati Uniti d’America.

La dimensione globale delle violazioni commesse attraverso i siti web di streaming e i servizi IPTV illegali è emersa in un recente studio svolto dall’associazione Alliance4Creativity[9] che riporta dati allarmanti circa il livello raggiunto dalle violazioni dei diritti d’autore on-line in numerosi paesi del mondo[10].

Foreign Anti-Digital Piracy Act (FADPA): la proposta di legge statunitense contro la pirateria digitale

Per fronteggiare questa crescita globale delle violazioni dei diritti su opere audiovisive e sugli eventi live, anche sportivi, Zoe Lofgren, quale Deputata del Congresso degli Stati Uniti d’America per lo Stato della California[11] – il 29 gennaio 2025 ha presentato il disegno di legge H.R. 791, denominato “Foreign Anti-Digital Piracy Act” (FADPA)[12], volto a emendare il Titolo 17 dello U.S. Code con l’inserimento di nuove disposizioni collocate alla Section 502 del testo di legge.

Nuove disposizioni per il blocco dei contenuti illeciti negli Usa

Il nuovo assetto normativo predisposto dalla proponente Lofgren mira a consentire ai titolari dei diritti o ai loro licenziatari legittimi, l’avvio di procedimenti giudiziari d’urgenza volti alla disabilitazione dell’accesso – non dissimili a quelli previsti dalle norme interne italiane – nei confronti di siti web e di servizi on-line basati all’estero (quindi al di fuori del territorio statunitense) e che mettono a disposizione del pubblico contenuti protetti dal diritto d’autore, senza il consenso dell’avente diritto.

Condizioni per l’avvio dei procedimenti anti-pirateria d’urgenza negli Usa

Il ricorso a queste misure interinali è consentito a chi agisce a condizione che vi sia, in alternativa, la violazione di diritti esclusivi su un’opera tutelata con il concomitante pericolo di un danno irreparabile derivante al titolare degli stessi dall’atto illecito commesso attraverso la messa a disposizione del pubblico abusiva dell’opera stessa, ovvero nel caso in cui la violazione occorra per il tramite dell’imminente trasmissione di un evento “live” veicolato sulla rete in assenza di un valido titolo, sempre che sussista il pericolo di un danno irreparabile per il soggetto che agisce in giudizio.

Procedura per l’emissione degli ordini di blocco delle trasmissioni illecite negli Usa

In ogni caso, l’avvio del procedimento d’urgenza, da radicarsi di fronte alla U.S. District Court competente, deve essere preceduto dall’invio al soggetto responsabile della trasmissione, identificato in base a un’attività di ricerca diligente, di una diffida che lo abbia raggiunto, oppure non abbia potuto raggiungerlo senza colpa del soggetto agente. La concessione dell’ordine di blocco da parte del giudice è subordinata al fatto che il fornitore dei servizi on-line sia identificato con il nome di dominio, l’indirizzo IP, o tramite informazioni equivalenti.

Inoltre, affinché l’ordine di blocco possa essere emesso, deve essere dimostrato che il servizio on-line nei cui confronti viene rivolta l’azione sia stato progettato per commettere violazioni on-line, non avendo esso altre finalità significative diverse da tale scopo.

Disposizioni aggiuntive della proposta di legge 791

Il testo della proposta di legge H.R. 791 prevede inoltre: la possibilità della concessione di provvedimenti d’urgenza ex parte nel caso in cui la violazione contestata riguardi eventi in diretta; i termini entro i quali ciascun ordine debba essere eseguito; la durata della validità dell’ordine; il divieto di prescrizioni imposte ai service providers che implichino l’impossibilità di utilizzo dei VPN da parte degli utenti o che impongano l’adozione di misure tecniche per il suo adempimento.

Ulteriori disposizioni regolano, fra le molte ulteriori incluse nel testo, la possibilità di emendare e integrare l’ordine aggiungendo ai destinatari altri fornitori di servizi on-line e altri nomi di dominio e/o indirizzi IP, l’implementazione e la revisione degli ordini, l’eventuale rimborso dei costi sopportati dal fornitore di servizi, che potrà essere allo stesso concesso dietro sua richiesta, la proroga della durata di un determinato provvedimento, la trasparenza delle informazioni sugli ordini emanati, la tutela dei mezzi di prova che escludono la possibilità per un fornitore di servizi di vedersi citato in giudizio per violazione dei diritti d’autore qualora il medesimo sia stato identificato in un atto del procedimento ovvero abbia adempiuto a quanto stabilito nell’ordine stesso.

Confronto tra norme italiane e statunitensi sulla pirateria online

Svolgendo un confronto cursorio delle norme interne vigenti con quelle che saranno oggetto di discussione e approvazione negli Stati Uniti, si osserva che sussiste una sostanziale similarità nella procedura seguita per i blocchi on-line, dovendosi al contempo rilevare che, mentre in Italia si è delegato per legge il compito dell’istruttoria e delle emissioni degli ordini di blocco all’AGCOM, negli Stati Uniti si è riservata l’adozione dei provvedimenti di blocco al giudice.

Questa opzione è necessitata dalla circostanza che la normativa d’oltreoceano si prefigge di impedire le violazioni on-line commesse attraverso siti web collocati in territori situati al di fuori della giurisdizione degli Stati Uniti, ponendo ancora una volta una questione su cui avevamo a suo tempo svolto alcune riflessioni, quella riguardante l’ambito operativo delle decisioni straniere, soprattutto a seguito di una sentenza resa dalla Corte Suprema del Canada il 28 giugno 2017, tema che ora merita senz’altro un approfondimento[13].

Note


[1] Qui si trova il provvedimento cui ci riferiamo: https://www.agcom.it/sites/default/files/migration/attachment/Allegato%2031-7-2023%201690809518758.pdf

[2] La normativa reca il titolo: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica”.

[3] Le norme di riferimento sulle misure cautelari sono contenute quelle contenute nell’art. 8, commi 4 e 5 e nell’art. 9-bis, comma 4-bis, 4-ter e 4-quater del Regolamento.

[4] Il richiamo viene fatto ai progetti di legge illustrati sinteticamente in questi due articoli:

[5] Il contributo offerto attraverso l’articolo raggiungibile con questo link è diretto a fornire una visione globale del tema: https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/tutela-del-diritto-dautore-il-ruolo-centrale-di-agcom/

[6] Qui si trova la sintesi degli obblighi della F.C.C. https://www.fcc.gov/about-fcc/what-we-do

[7] Questo principio è stato fatto salvo dal richiamo in seno alla L. 93/2023, in nota, Si riporta il testo dell’articolo 33, comma 3, al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato”, il quale dispone: “Il Ministero con proprio decreto individua, inoltre, sentita l’Autorità (AGCOM), gli eventi di interesse sociale o di grande interesse pubblico, come anche definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo del 9 gennaio del 2008, n. 9, offerti, in diretta o in differita, in chiaro o a pagamento, al pubblico italiano, di cui deve essere garantita, a tutela dell’utenza, la fruizione nel rispetto di adeguati standard di regolarità, continuità del servizio e qualità delle immagini, come determinati dall’Autorità ai sensi del comma 4

[8] Esse sono regolate dall’Art. 102-quater della L. 633/1941.

[9] La mission e la composizione di questa organizzazione possono essere prese in esame nel sito web da essa creato: https://www.alliance4creativity.com/

[10] Qui si trova una tabella illustrativa con i dati sulla pirateria on-line raccolti dalla Alliance4Creativity a livello globale: https://www.alliance4creativity.com/wp-content/uploads/2023/12/WDWK-2022-worldwide-071223.pdf

Secondo le informazioni raccolte dagli stake-holder i siti web illegali hanno raggiunto, nell’anno 2022, il numero di 127,6 miliardi di visualizzazioni e un solo sito pirata posto al di fuori degli stati Uniti ha generato, nel mese di ottobre 2024, 364 milioni di visite, un numero di accessi superiore a quello dei Canali Disney+ nel medesimo lasso temporale.

[11] La stessa Ms. Zoe Lofgren ricopre il ruolo di “Membro emerito della Commissione per la scienza, lo spazio e la tecnologia della Camera” e di “Membro senior della sottocommissione per i tribunali, la proprietà intellettuale, l’intelligenza artificiale e Internet della House of Representatives”

[12] Il testo della proposta di legge si può raggiungere qui: https://lofgren.house.gov/sites/evo-subsites/lofgren.house.gov/files/evo-media-document/1.29.25%20-%20Foreign%20Anti-Digital%20Piracy%20Act_Full%20Text_0.pdf

[13] Ci riferiamo al caso Equustek / Datalink qui esaminato: https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/art/la-giurisdizione-rete-porte-aperte-un-potenziale-conflitto-poteri-livello-planetario-AE7IRaNC

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