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Proposta di Direttiva Ue sul copyright: responsabilità dei provider e sfide giuridiche

La nuova direttiva Ue sul copyright, in via di definizione, dovrebbe garantire a editori, musicisti, artisti, interpreti e sceneggiatori la possibilità di negoziare migliori accordi di remunerazione per l’uso delle opere presenti sulle piattaforme online. Si prospettano, però, importanti sfide per gli operatori del diritto

Pubblicato il 15 Feb 2019

Giovanna Boschetti

Counsel - Studio CBA

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La sempre più prossima Direttiva 2016/0280 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul diritto d’autore nel mercato unico digitale porterà con sé importanti sfide per gli operatori del diritto in relazione agli illeciti sul web ed all’enforcement; pur nascendo con l’intendo di consentire a editori e autori di negoziare migliori accordi di remunerazione per l’uso delle proprie opere presenti sulle piattaforme online.

Direttiva sul diritto d‘autore in dirittura d’arrivo

La direttiva è ancora in bozza, ma Parlamento Europeo, Consiglio Europeo e la Commissione dell’Unione Europea sembra abbiamo trovato un accordo sul dibattuto terreno della riforma del diritto d’autore. La bozza di direttiva che dovrebbe essere approvata – secondo quanto dichiarato (su Twitter) dal responsabile dell’accordo, il vicepresidente della commissione Andrus Ansip – ha l’ambizione di risolvere i vari problemi legati alla riforma del diritto d’autore.

Infatti, secondo le dichiarazioni, l’accordo mira ad aumentare le possibilità dei titolari dei diritti – parliamo soprattutto di editori (testate giornalistiche) ma anche musicisti, artisti, interpreti e sceneggiatori – di negoziare migliori accordi di remunerazione per l’uso delle proprie opere presenti sulle piattaforme online.

Il nuovo testo concordato pare essere meno restrittivo rispetto a quello approvato alcuni mesi fa. Ma l’accordo deve fare un passo in più: essere approvato dai rappresentanti del Consiglio e dall’assemblea plenaria del Parlamento europeo. Una volta confermato e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE, gli Stati membri avranno a disposizione di due anni per recepire le nuove norme nella legislazione nazionale.

Tutela dei contenuti e responsabilità dei provider

Un particolare punto d’attenzione, nel contesto delineato, merita il nuovo profilo dei prestatori della società dell’informazione alla luce del testo dell’articolo 13 della citata proposta di Direttiva 2016/0280. Secondo tale articolo, sostanzialmente, i prestatori dei servizi della società dell’informazione che “memorizzano” o comunque “danno accesso a grandi quantità di opere e altro materiale caricati dagli utenti” sono tenuti a raggiungere accordi preventivi rispetto all’utilizzo di quei contenuti e ad adottare adeguate misure per garantire il rispetto di quegli accordi ed il riconoscimento di quei contenuti, anche fornendo ai titolari dei diritti d’autore informazioni adeguate sul funzionamento e l’attivazione delle misure stesse.

Il tema della responsabilità del provider ha trovato la sua prima enunciazione a livello comunitario nella “Direttiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”, recepita nel nostro ordinamento con il Decreto Legislativo n. 70/2003 che ne riporta l’intestazione.

Tale Decreto Legislativo, tuttora vigente, prevede agli articoli 14, 15 e 16 una classificazione dei provider secondo tipologie, caratterizzate ciascuna da specifiche responsabilità in relazione al servizio offerto.

Ad esempio:

  • per l’access provider, colui che si limita ad offrire una mera trasmissione di dati su una rete di comunicazione, è prevista una responsabilità sostanzialmente circoscritta al caso in cui lo stesso dia origine alla trasmissione di informazioni oppure selezioni il destinatario e/o i contenuti della comunicazione;
  • per il caching provider, colui che ospita temporaneamente dati sul proprio server, è invece prevista una responsabilità solo qualora modifichi le informazioni in proprio possesso ovvero interferisca con la tecnologia riconosciuta e non si attivi tempestivamente per l’eventuale rimozione di contenuti;
  • per l’hosting provider, colui che ospita contenuti sui propri sistemi, è prevista una responsabilità solo se consapevole della illiceità dei contenuti ospitati o inerte alla loro rimozione. È espressamente escluso, nel citato Decreto Legislativo n. 70/2003 un obbligo generale di sorveglianza sui contenuti.

Le sfide giuridiche della Direttiva

Ebbene: sin dall’entrata in vigore della Direttiva comunitaria 2000/31 la giurisprudenza si è interrogata sulla responsabilità di volta in volta attribuibile al prestatore dei servizi on line alla luce della tipologia dei servizi concretamente offerti e ha ribadito, ai fini della responsabilità civile, l’obbligo dei provider di tempestiva comunicazione e collaborazione con le autorità competenti qualora si fosse rilevata attività illecita nei propri sistemi.

Quanto sopra ci porta a concludere che, al di là delle interessanti evoluzioni normative e giurisprudenziali che la direttiva oggetto di esame indubbiamente porterà, gli operatori del diritto avranno importanti sfide da valutare in relazione agli illeciti sul web ed all’enforcement, che andrà valutato sul piano delle azioni inibitorie e risarcitorie, con riferimento alla transnazionalità del pubblico, alla localizzazione dei sistemi informatici coinvolti ad allo stabilimento principale dei provider che li gestiscono.

Bisogna dunque attendere il testo definitivo della Direttiva sul copyright che chiarirà come gli scenari sinora soltanto ipotizzati verranno concretamente a delinearsi in sede comunitaria e nazionale.

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