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Recepimento Direttiva Omnibus, Netcomm: “Evitare asimmetrie a danno delle imprese italiane”

In vista della piena operatività della Direttiva europea “Omnibus”, Netcomm evidenzia il timore di possibili discostamenti che potrebbero creare problemi a tutte le imprese che operano oltre i confini nazionali. I punti dirimenti della direttiva, i rischi di un recepimento non armonizzato

Pubblicato il 22 Giu 2022

Roberto Liscia

Presidente Netcomm

ecommerce

Il 28 maggio 2022 rappresenta la data di recepimento e la piena operatività della direttiva negli Stati Membri della “Direttiva Omnibus”[1], volta a migliorare l’applicazione e a modernizzare le norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori, con particolare riguardo alle disposizioni inerenti alla presentazione del prezzo di vendita.

Nel nostro ordinamento l’iter di recepimento non è ancora completato, l’iter di emanazione della Legge Delega che attribuisce il mandato al Governo per l’implementazione è nelle fasi conclusive in queste ore e, al termine dell’iter, il Governo procederà con la predisposizione del Disegno di Legge di recepimento per dare piena attuazione.

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Netcomm, anche a seguito di un confronto con le imprese consorziate e con le associazioni che aderiscono a Ecommerce Europe (di cui Netcomm è membro fondatore), sottolinea il timore di possibili discostamenti in fase di recepimento che potrebbero determinare criticità per tutte le imprese che operano oltre i confini nazionali.

I punti dirimenti della Direttiva Omnibus

Ma entriamo più nel dettaglio per approfondire i punti a nostro giudizio più dirimenti. Nello specifico, la Direttiva Omnibus, all’articolo 2, dispone le “Modifiche della direttiva 98/6/CE” mediante l’inserimento dell’Articolo 6 bis, che stabilisce, in sostanza, che ogni annuncio di sconto deve indicare il “prezzo più basso applicato dal professionista durante un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni prima dell’applicazione della riduzione del prezzo”.

Per aiutare gli Stati membri a recepire le modifiche in piena coerenza con la normativa UE esistente, la Commissione europea ha adottato delle Linee Guida[2] che potranno supportare gli Stati membri nella loro attuazione.

I punti di attenzione dell’art. 6 bis

In particolare, Netcomm, in relazione all’articolo 6 bis ha rilevato alcuni punti di attenzione di cui si dovrebbe tenere conto:

l’articolo 6 bis riguarda solo un professionista che annuncia una riduzione del prezzo da lui precedentemente applicato negli ultimi 30 giorni; il “prezzo precedente” è, ovviamente, il prezzo applicato dallo stesso professionista;

la norma sulla riduzione del prezzo non dovrebbe riguardare le offerte “personalizzate” o “condizionate”;

la disposizione sulla riduzione del prezzo non riguarda il confronto dei prezzi in cui un professionista confronta il proprio prezzo di vendita con un altro “prezzo di riferimento” come il prezzo al dettaglio consigliato o un prezzo applicato da un concorrente

la “regola del prezzo più basso” si applica solo alle offerte rivolte all’intera clientela. Esclude, ad esempio, la riduzione offerta nell’ambito di un programma fedeltà o le vendite private per i clienti VIP.

la direttiva sull’indicazione dei prezzi si applica ai «prodotti», che nel contesto della direttiva stessa vanno interpretati come «beni». Conformemente ad altre disposizioni del diritto del consumo dell’UE per «beni» si intendono i beni mobili. Pertanto, la direttiva sull’indicazione dei prezzi, compreso l’articolo 6 bis, non si applica ai servizi (tra cui i servizi digitali) né ai contenuti digitali.

Conclusioni

La corretta proposizione del prezzo di vendita è un aspetto fondamentale per tutte le attività commerciali indipendentemente dal canale di vendita utilizzato; tuttavia, nel digitale assume un profilo determinante per la competitività delle imprese.

In vista del recepimento di tale norma nell’ordinamento nazionale – posto che nell’articolo 4, lettera f) della legge di delegazione europea non vi è alcuna menzione alle Linee Guida – è nostra premura insistere affinché l’implementazione della direttiva tenga conto delle suddette indicazioni.

È necessario, infatti, evitare un discostamento con le linee guida sopra menzionate nonché un possibile conflitto o interferenza tra l’applicazione del recepimento della Direttiva (UE) 2019/2161 e la normativa sulle pratiche commerciali sleali. Un recepimento non armonizzato potrebbe infatti determinare frammentazione tra la normativa applicata negli Stati Membri, con conseguenti asimmetrie competitive a danno delle imprese che operano in Italia rispetto agli altri Paesi dell’Unione.
Tale principio appare quantomai importante in relazione alla disposizione relativa all’annuncio di riduzione del prezzo di vendita, un aspetto fondamentale nell’ambito dell’attività commerciale svolta per il tramite dei canali tradizionali e dei canali web.

Note

  1. La Direttiva (UE) 2019/2161 “modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell’Unione relative alla protezione dei consumatori”, con particolare riguardo alle disposizioni inerenti la presentazione del prezzo di vendita.
  2. Guidance on the interpretation and application of Article 6a of Directive 98/6/EC of the European Parliament and of the Council on consumer protection in the indication of the prices of products offered to consumers. Orientamenti sull’interpretazione e l’applicazione dell’articolo 6 bis della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021XC1229(06)

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