Il Markets in Crypto-assets Regulation, Regolamento (UE) 2023/114 del 31 maggio 2023 (“Mica”) costituisce una delle prime normative che disciplina in maniera generale il fenomeno delle cripto-attività, già in parte oggetto di regolamentazione per settori specifici quali l’antiriciclaggio e l’ambito tributario.
Il Mica e il Regolamento pilota: nuove normative per le cripto-attività
Al riguardo, nel 2020 la Commissione Europea aveva lanciato una strategia per la finanza digitale, che si è concretizzata con il Mica e, per quanto riguarda le cripto-attività qualificabili come strumenti finanziari, con il Regolamento (UE) 2022/858 “relativo a un regime pilota per le infrastrutture di mercato basate sulla tecnologia a registro distribuito” (il cosiddetto “Regolamento Pilota”), recepito in Italia con il d.l. 25/2023.
In particolare, il Mica ha posto norme specifiche per tre tipologie di cripto-attività: (i) token collegati ad attività (o stablecoin); (ii) token di moneta elettronica; e (iii) cripto-attività diverse dai token collegati ad attività e dai token di moneta elettronica. Il regolamento fornisce inoltre una disciplina sui prestatori di servizi per cripto-attività (“crypto-assets service providers” o CASP) e sulle piattaforme di negoziazione.
Il calendario dell’entrata in vigore del Mica
I CASP e gli emittenti crypto-asset dovranno tenere ben presenti le date in cui la disciplina del Mica diverrà pienamente efficace e sarà ad essi applicabile, con la conseguente necessità di adeguarvisi per tempo, pena l’assoggettamento a rilevanti provvedimenti sanzionatori, quali misure di vigilanza finalizzate a far cessare le attività non conformi oltre a sanzioni amministrative pecuniarie.
A tal proposito, il Mica è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (9 giugno 2023), ossia il 29 giugno 2023. Esso, tuttavia, si applica in via generale dal 30 dicembre 2024 mentre le disposizioni sugli stablecoin e quelle sui token di moneta elettronica si applicano dal 30 giugno 2024. Altre disposizioni si applicano invece già dal 29 giugno 2023.
Le disposizioni transitorie del Mica per chi già opera in crypto-asset
Per i soggetti che già operano in crypto-asset sono comunque state previste disposizioni transitorie, in modo da consentire agli operatori di adeguarsi alla nuova normativa, nei termini che seguono:
- la disciplina delle offerte al pubblico di cripto-attività (initial coin offering o ICO) diverse dagli stablecoin e dai token di moneta elettronica non si applica alle ICO concluse prima del 30 dicembre 2024;
- sempre per quanto riguarda le cripto-attività diverse dagli stablecoin e dai token di moneta elettronica che sono stati ammessi alla negoziazione prima del 30 dicembre 2024: (a) la disciplina sulle comunicazioni di marketing si applica solo a quelle pubblicate successivamente al 30 dicembre 2024; (b) entro il 31 dicembre 2027, i gestori delle piattaforme di negoziazione garantiscono che sia elaborato, notificato e pubblicato un white paper (ossia, un documento analogo al prospetto informativo previsto per gli strumenti finanziari) sulle cripto-attività conformemente al regolamento, white paper da tenere in seguito aggiornato;
- i prestatori di servizi per le cripto-attività (CASP) che operavano già in conformità del diritto applicabile prima del 30 dicembre 2024 possono continuare a farlo fino al 1° luglio 2026 o fino al rilascio o al rifiuto di un’autorizzazione ai sensi del regolamento, se questa data è anteriore. Gli Stati membri possono comunque decidere di non applicare il regime transitorio per i CASP o di ridurne la durata, qualora considerino che il proprio quadro normativo nazionale applicabile prima del 30 dicembre 2024 sia meno rigoroso. Entro il 30 giugno 2024 gli Stati membri notificano alla Commissione e all’ESMA se hanno esercitato tale opzione e la durata del regime transitorio;
- gli emittenti stablecoin diversi dagli enti creditizi che hanno emesso token collegati ad attività conformemente al diritto applicabile prima del 30 giugno 2024 possono continuare a farlo fintantoché sia accordata o rifiutata loro un’autorizzazione, a condizione che richiedano l’autorizzazione prima del 30 luglio 2024. Per quanto riguarda gli enti creditizi che hanno emesso stablecoin conformemente al diritto applicabile prima del 30 giugno 2024, questi possono continuare a farlo fino all’approvazione del white paper sulle cripto-attività o alla mancata approvazione del white paper, a condizione che ne informino la rispettiva autorità competente prima del 30 luglio 2024;
5. gli Stati membri possono inoltre applicare una procedura semplificata per le domande di autorizzazione presentate tra il 30 dicembre 2024 e il 1° luglio 2026 da soggetti che al 30 dicembre 2024 erano autorizzati a prestare servizi per le cripto-attività a norma del diritto nazionale.
La piena entrata in vigore del Mica è altresì soggetta all’approvazione di atti delegati da parte della Commissione e delle necessarie norme tecniche di attuazione, le quali stabiliranno la disciplina di dettaglio su numerosi aspetti. Sarà pertanto importante monitorare l’implementazione di tale normativa secondaria. Ad esempio, sono in via di approvazione i regulatory technical standard (RTS) in materia di conflitti di interesse dei CASP, sono stati approvati gli RTS in merito alle procedure autorizzative relative ai token collegati ad attività significativi e sono state di recente approvate le norme procedurali per l’esercizio, da parte dell’ABE (l’Autorità Bancaria Europea), della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi (sui quali l’ABE esercita la vigilanza, mentre sugli altri crypto-asset, non riconducibili alla categoria di quelli “significativi”, la vigilanza è esercitata dalle Autorità competenti nazionali, quali la Consob e Banca d’Italia).
L’ambito di applicazione del Mica
Come anticipato, il Mica trova applicazione per i crypto-asset quali gli stablecoin, i token di moneta elettronica e i token fungibili non riconducibili a tali due categorie; quando, invece, una cripto-attività è qualificabile come strumento finanziario (ad es. azioni, obbligazioni, quote di fondi comuni di investimento), non trova applicazione il Mica bensì il Regolamento Pilota oltre alla normativa in tema di strumenti e di servizi finanziari. Infatti, a differenza degli USA, ove la SEC ha cercato di ricondurre le cripto-attività alla categoria degli strumenti finanziari o, a seconda del caso, delle commodities, la Commissione ha chiaramente distinto i due ambiti, precisando che: (i) le cripto-attività qualificabili come strumenti finanziari continuano a essere regolate dalla disciplina di questi ultimi, salve le norme specifiche del Regolamento Pilota; mentre (ii) le altre cripto-attività verranno regolate dal Mica.
La normativa è in ogni caso in gran parte ispirata a quella già in essere sugli strumenti finanziari e sui servizi finanziari, anche se con un certo grado di semplificazione proprio al fine di evitare di appesantire e vincolare troppo un settore che finora ha goduto di una sostanziale deregolamentazione la quale, tuttavia, ha comportato il verificarsi di abusi e frodi da parte di alcuni operatori ed emittenti sia in Europa sia negli USA.
Non sono infine disciplinati dal Mica e dal Regolamento Pilota crypto-asset quali i non-fungible token (“NFT”) e altre categorie come, ad esempio, i depositi, i prodotti assicurativi, le posizioni inerenti a cartolarizzazioni e gli asset monetari (“fondi”) salvo che si tratti di token di moneta elettronica. Anche a livello soggettivo, il Mica non si applica per quanto riguarda le operazioni infragruppo, i curatori nell’ambito di procedure di insolvenza, la BCE, le banche centrali e le organizzazioni pubbliche internazionali.
Applicabilità del Mica alle criptovalute: un aspetto ancora discusso
Tra gli aspetti discussi, resta quello dell’applicabilità del Mica ai Bitcoin e ad altre criptovalute non collegate ad altri asset (quindi, diverse dagli stablecoin e dalla moneta elettronica, la quale costituisce un vero e proprio mezzo di pagamento), emesse da sistemi completamente decentralizzati che non fanno riferimento a un soggetto individuato.
Vi è quindi chi ha sostenuto che il Mica non sia applicabile a tali criptovalute, che rimarrebbero completamente deregolamentate. A tal proposito, lo stesso considerando n. (22) del regolamento conferma che, qualora i servizi per le cripto-attività siano prestati in modo completamente decentrato senza alcun intermediario, essi non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento.
Qualora le cripto-attività non abbiano un emittente identificabile (come, ad esempio accade con i Bitcoin, mentre con Ethereum si potrebbe sostenere che un soggetto di riferimento esista), esse non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento, e non dovrebbero essere assoggettati alla vigilanza delle Autorità competenti, non essendovi un soggetto che avrebbe il compito e la responsabilità di applicare il Mica.
Si tratta in buona sostanza del modello di finanza decentralizzata (o “Defi”) prospettato e implementato dagli ideatori dei sistemi di criptovalute. Il considerando n. (22) precisa, tuttavia, che i CASP che prestano servizi in relazione a tali cripto-attività (c.d. completamente decentralizzate) dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del regolamento; se, pertanto, le criptovalute decentralizzate sono oggetto dell’attività e dei servizi svolti dai CASP, questi sono tenuti ad applicare le disposizioni del Mica, assumendosene la responsabilità a tutela dei clienti, degli investitori e del mercato.