Su iniziativa di alcuni parlamentari è stato di recente adottato, nelle Commissioni Riunite (VII e IX) un testo unificato denominato “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della diffusione illecita di contenuti tutelati dal diritto d’autore mediante le reti di comunicazione elettronica” che ha riunito le proposte. C. 1357 Butti, C. 2188 Capitanio, C. 2679 Zanella e C. 3407 Liuzzi.
Il testo adottato ha riconosciuto la gravità del fenomeno, in particolare nei settori dello streaming online di eventi sportivi e audiovisivi individuando una serie di provvedimenti urgenti e cautelari da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom), già attiva con un regolamento per la tutela del diritto d’autore, introducendo nuove misure per la disabilitazione dell’accesso a contenuti illeciti.
Vediamo quali sono le novità che la proposta di legge si accinge ad introdurre nell’ordinamento italiano.
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Disabilitare l’accesso ai contenuti illeciti: il nuovo scenario
Con un proprio provvedimento l’Agcom può ordinare ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di accesso alla rete, di disabilitare l’accesso ai contenuti illeciti mediante il blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio, e il blocco all’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP.
Con questo Agcom ordinerà anche il blocco futuro di ogni altro nome di dominio, sotto dominio o di ogni altro indirizzo IP che, attraverso qualsiasi variazione del nome o della semplice declinazione o estensione (cd. Top Level Domain), consenta l’accesso ai medesimi contenuti abusivamente diffusi o a contenuti della stessa natura.
Nei casi di gravità e urgenza, che riguardino la messa a disposizione di contenuti in diretta o assimilabili (live streaming), con provvedimento cautelare abbreviato, adottato inaudita altera parte, Agcom ordinerà ai prestatori di servizi, compresi i prestatori di servizi di accesso alla rete, di disabilitare l’accesso ai contenuti trasmessi abusivamente mediante blocco dei nomi a dominio e degli indirizzi IP.
Il provvedimento è adottato a seguito della richiesta da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa, come ad esempio entità di content protection. In caso di eventi in diretta o assimilabili, il provvedimento è adottato, notificato ed eseguito prima della diretta o al più tardi nel corso della medesima e, per gli eventi assimilabili, prima della loro prima trasmissione o al più tardi nel corso della medesima. L’Agcom, con proprio regolamento, disciplina il procedimento cautelare abbreviato di cui al presente comma, assicurando strumenti effettivi di reclamo al soggetto cui il provvedimento è destinato.
La lotta alla pirateria digitale in Ue
Con la sempre maggiore diffusione di contenuti digitali sulle piattaforme online anche il fenomeno della pirateria ha visto una costante evoluzione, ampliandosi rispetto ai settori tradizionali ed emergendo come una sfida rilevante anche nella distribuzione di contenuti in diretta, tramite il live streaming.
Ad esempio, il Parlamento Europeo, nella plenaria del 19 maggio 2021 aveva adottato una relazione riguardante la pirateria di eventi sportivi.
Secondo i parlamentari era necessaria un’estensione degli attuali diritti relativi alle dirette. Gli eurodeputati invitavano la Commissione europea ad avanzare proposte concrete in merito agli eventi sportivi in diretta, ad esempio permettendo la rimozione o il blocco immediati senza però interrompere la diretta legalmente trasmessa.
La rimozione di contenuti illegali dovrebbe avvenire immediatamente dopo la notifica e non oltre 30 minuti dall’inizio dell’evento. Le nuove regole dovrebbero colpire le emittenti illegali, non gli utenti, che fruiscono spesso inconsapevolmente di contenuti illegali. Queste regole non sono da intendersi per i contenuti trasmessi in diretta nel luogo dell’evento o video girati dal pubblico, in quanto non infrangono nessuna regola e sono parte integrante dell’esperienza del tifoso.
Il tema è anche in parte rientrato nel dibattito comunitario sul Digital Services Act (DSA ) del quale abbiamo già più volte scritto su questa testata è che, allo stato, si trova a livello di trilogo.
Cosa deve fare il titolare dei diritti
Il titolare dei diritti o i suoi aventi causa, al fine di impedire la fruizione illegale dei contenuti da parte degli utilizzatori finali, presentano all’Agcom la richiesta di immediato blocco della risoluzione DNS dei nomi di dominio e blocco dell’instradamento del traffico di rete agli indirizzi IP, anche congiuntamente.
Il titolare dei diritti o i suoi aventi causa devono allegare alla richiesta la relativa documentazione, che può consistere in una lista dei nomi di dominio e degli indirizzi IP attraverso i quali vengono resi disponibili i contenuti diffusi abusivamente.
Tale lista può essere aggiornata periodicamente da parte del titolare dei diritti o dei suoi aventi causa e comunicata direttamente da parte di questi ultimi ai soggetti destinatari del provvedimento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che devono provvedere immediatamente alla relativa rimozione o disabilitazione.
Questo provvedimento di disabilitazione dovrà essere notificato immediatamente dall’Agcom ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai titolari dei diritti o ai loro aventi causa richiedenti il provvedimento medesimo, ai motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell’informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell’accessibilità al sito web o ai servizi illegali, nonché alla European Union Internet Referral Unit dell’Europol.
Come devono agire prestatori di servizi di accesso, motori di ricerca e fornitori di servizi
Il prestatore di servizi di accesso alla rete, il motore di ricerca e i fornitori di servizi della società dell’informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell’accessibilità al sito web o ai servizi illegali eseguono senza alcun indugio e in tempo reale il provvedimento dell’Autorità disabilitando la risoluzione DNS dei nomi di dominio e l’instradamento del traffico di rete verso gli indirizzi IP, anche congiuntamente, indicati nella lista di cui al comma 4 o comunque adottando le misure tecnologiche e organizzative necessarie a rendere non fruibili i contenuti trasmessi abusivamente da parte degli utilizzatori finali.
Infine, l’Agcom trasmetterà alla procura della Repubblica presso il tribunale di Roma l’elenco dei provvedimenti di disabilitazione adottati ai sensi del presente articolo, con l’indicazione dei prestatori e degli altri soggetti a cui tali provvedimenti sono stati notificati. I destinatari dei provvedimenti informano senza indugio la medesima procura della Repubblica di tutte le attività svolte in adempimento dei predetti provvedimenti e comunicano ogni dato o informazione nella loro disponibilità che possa consentire l’identificazione dei fornitori abusivi.
Le novità anche in tema di camcording
Sempre nella stessa proposta di legge si prevede di ampliare la portata dell’art.171 Al comma 1 dell’articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, viene aggiunta una previsione per contrastare, con norme penali l’attività di registrazione di film o audiovisivi nei cinema. La novella prevede che:
«h-bis) abusivamente esegue la fissazione, in tutto o in parte, di un’opera cinematografica, audiovisiva o editoriale, con le modalità stabilite dal comma 1 dell’articolo 85-bis del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ovvero effettua la riproduzione, l’esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita».
Follow the money: il ruolo degli istituti di credito e delle società di carte di credito
Un altro elemento della proposta riguarda il ruolo degli istituti di credito e delle società di carte di credito alle quali l’autorità giudiziaria potrà richiedere informazioni utili per la repressione delle attività illecite a fini di lucro sulle reti di comunicazione elettronica.
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 171-sexies della legge 22 aprile 1941, n. 633, viene infatti inserito il seguente:
«2-bis. L’autorità giudiziaria può disporre il sequestro preventivo e la confisca dei proventi realizzati in conseguenza della commissione degli illeciti di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter e 171-quater. Al fine di individuare i proventi dell’illecito l’autorità giudiziaria può delegare le autorità competenti a richiedere, ai sensi dell’articolo 56 del codice di procedura penale, agli istituti di credito, ai fornitori di servizi di pagamento e alle società che emettono e distribuiscono carte di credito, anche se soggetti esteri, le informazioni necessarie a individuare i titolari dei siti internet coinvolti».
Tutte le violazioni configurano anche la responsabilità degli enti ai sensi della legge 231 e la modifica dell’attuale regolamento Agcom recependo le novità dovrà avvenire entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della legge che ora, dopo il voto nelle Commissioni riunite procederà nell’iter parlamentare.
Sicuramente questa proposta, laddove dovesse trasformarsi in una legge dello stato porrebbe l’Italia ulteriormente all’avanguardia, così come avvenuto con il regolamento Agcom del 2013, nel contrasto alla pirateria online.