telemarketing molesto

Registro opposizioni cellulari, ecco lo stop alla pubblicità molesta

La riforma del telemarketing prevista dalla legge n. 5/2018 si concretizza dopo un complesso iter di approvazione. Con il decreto in Gazzetta Ufficiale si va verso importanti novità per cittadini e operatori. Vediamo quali e in quale misura. Sarà vera fine per gli illeciti?

Pubblicato il 13 Apr 2022

Maurizio Pellegrini

Fondazione Ugo Bordoni

Telemarketing proposta di legge

L’ampliamento del Registro pubblico delle opposizioni (RPO) ai cellulari diventa sempre più concreto. È del 29 marzo la pubblicazione in G.U. del D.P.R. n. 26/2022, ovvero il nuovo regolamento attuativo che disciplina il funzionamento e definisce le attività che dovranno essere svolte per la realizzazione dei nuovi servizi.

La riforma del telemarketing prevista dalla legge n. 5/2018 si concretizza dopo un complesso iter di approvazione, che ha superato diversi ostacoli, ultimo dei quali l’applicazione delle nuove regole anche ai consensi per chiamate automatizzate (cd. robocall), originariamente non prevista e introdotta con un emendamento presente nel DL Capienze dello scorso dicembre.

Il nuovo Registro pubblico delle opposizioni – la cui gestione è affidata dal Ministero dello sviluppo economico (MiSE) alla Fondazione Ugo Bordoni – rappresenterà un modello innovativo per la gestione dei dati personali per finalità di marketing, ponendo un freno alle chiamate indesiderate.

Ma vediamo cosa stabilisce il nuovo regolamento e che impatto avrà sui cittadini e sugli operatori di marketing.

Prossimi passi del registro pubblico opposizioni 

La data di pubblicazione in G.U. del D.P.R. n. 26/2022 diventa una tappa fondamentale, a partire dalla quale viene fissato un cronoprogramma dettagliato.

  • Entro 120 giorni, ovvero entro il 27 luglio 2022, dovranno essere attivati i nuovi servizi per i cittadini e gli operatori. La realizzazione del nuovo RPO entro tale data diventa cruciale onde evitare che il precedente regolamento venga abrogato prima che il nuovo sistema sia funzionante, creando un vuoto normativo.
  • Prima di arrivare all’attivazione del nuovo RPO è necessario rispettare ulteriori adempimenti: entro 30 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.P.R. n. 26/2022 il Ministero dello sviluppo economico dovrà svolgere la consultazione dei principali operatori e delle associazioni dei consumatori riconosciute nel Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti. In tale ambito saranno svelate ufficialmente le soluzioni tecniche per realizzare quanto previsto dal nuovo regolamento.
  • Gli operatori saranno chiamati a fornire le nuove volumetrie di utilizzo del servizio per dimensionare il nuovo RPO e consentire l’individuazione del modello tariffario più adeguato. Ricordiamo, infatti, che il servizio non ha oneri e costi per lo Stato, è gratuito per i cittadini e viene sostenuto economicamente dagli operatori che consultano il RPO, i quali corrispondono le tariffe stabilite dal Ministro dello sviluppo economico.
  • Il cronoprogramma prevede inoltre che entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U. del D.P.R. n. 26/2022 il MiSE debba emanare un regolamento, sentiti l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali e l’Autorità per la Garanzie nelle comunicazioni, per disciplinare il trasferimento delle numerazioni fisse non presenti negli elenchi telefonici pubblici per la loro successiva iscrizione di default nel RPO (ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 5/2018). Ad eccezione dell’Elenco Telefonico Nazionale (ETNa) – il database gestito dal Ministero dell’interno a disposizione delle forze di Polizia e dell’Autorità Giudiziaria per ragioni di sicurezza e contrasto delle frodi – al momento non esiste una regolamentazione specifica per la gestione e il trasferimento delle numerazioni telefoniche cd. riservate.
  • Oltre agli adempimenti di carattere regolamentare, non va sottovalutato il lavoro tecnico necessario per estendere il servizio alle circa 98 milioni di numerazioni attive in Italia e agli operatori coinvolti nella riforma. Il tutto nel rispetto dei vincoli operativi, che impongono la gestione delle richieste dei cittadini entro un giorno lavorativo e l’aggiornamento delle liste di contatti degli operatori entro 24 ore dalla sottomissione. Tali requisiti implicano la re-ingegnerizzazione degli attuali processi del RPO al fine di consentire una gestione il più possibile automatizzata.

Registro pubblico opposizioni cellulari e altri numeri, novità ai cittadini

Una volta attivato il nuovo servizio, sarà possibile iscrivere la propria numerazione nel RPO – qualunque numero – per opporsi al trattamento dei dati per fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta, comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato mediante l’impiego del telefono e (per le numerazione negli elenchi telefonici pubblici) mediante posta cartacea.

Il servizio, in continuità con l’impostazione attuale, si rivolge alle numerazioni intestate sia a persone fisiche sia a persone giuridiche.

Con l’iscrizione si intenderanno annullati tutti i consensi rilasciati in precedenza per finalità di marketing tramite telefono. L’efficacia dell’opposizione avrà effetto sulle chiamate con operatore umano – per intenderci quelle dei call center – mentre la revoca dei consensi varrà anche per le chiamate automatizzate.

Sarà possibile iscrivere una numerazione e gestire l’iscrizione nel tempo attraverso tre modalità: web, telefono, email. Una volta inserita una numerazione nel RPO sarà possibile rinnovare l’iscrizione, annullando i consensi rilasciati fino a tale data, oppure cancellare l’iscrizione totalmente o nei confronti di specifici operatori. Proprio quest’ultima funzionalità appare quella che nel tempo dovrebbe consentire agli operatori che agiscono nella legittimità di continuare a proporre le offerte agli utenti interessati. Con l’esercizio della revoca selettiva dell’opposizione, infatti, la numerazione non risulterà iscritta nel RPO per gli operatori scelti dall’utente. In caso di successivo rinnovo dell’iscrizione il contraente telefonico potrà decidere di mantenere attiva questa sorta di white list, senza revocare di conseguenza i consensi rilasciati a tali operatori.

È bene ricordare, inoltre, che la legge n. 5/2018 vieta la comunicazione a terzi, il trasferimento e la diffusione di dati personali degli iscritti al RPO per fini di pubblicità, vendita diretta, comunicazione commerciale o per il compimento di ricerche di mercato non riferibili alle attività, ai prodotti o ai servizi offerti dal titolare del trattamento.

Un ultimo aspetto da chiarire riguarda le iscrizioni di default previste dal nuovo regolamento, che  riguardano la migrazione delle numerazioni iscritte nel RPO al momento dell’avvio dei nuovi servizi e l’iscrizione automatica delle numerazioni fisse non presenti negli elenchi telefonici. In entrambi i casi, come chiarito dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel parere rilasciato durante l’iter di approvazione, non dovranno essere annullati i consensi precedentemente espressi, in assenza di un’azione attiva e consapevole da parte degli utenti interessati, che potranno in ogni caso rinnovare successivamente l’iscrizione per revocare i consensi rilasciati.

È importante sottolineare che il nuovo RPO non si pone come uno strumento per dire no al telemarketing, bensì come un servizio per avere il controllo sul trattamento dei dati personali.

RPO, cosa cambia per gli operatori

Alla luce delle novità introdotte per i contraenti telefonici, tutti gli operatori che intendono utilizzare per fini di marketing numerazioni nazionali avranno l’obbligo di consultare mensilmente il nuovo RPO e comunque prima dell’avvio di ogni campagna, con l’eccezione delle utenze per cui è stato raccolto il consenso nell’ambito di un contratto in essere oppure cessato da meno di trenta giorni.

Gli operatori potranno consultare il nuovo RPO attraverso il web (area riservata online) oppure PEC, con la futura possibilità di attivare un’ulteriore interfaccia automatizzata (web services).

A differenza di quanto avviene attualmente, il sistema restituirà all’operatore per ogni numerazione sottoposta a verifica lo stato attuale – iscritta/non iscritta – e l’eventuale data di annullamento dei consensi.

Sarà responsabilità dell’operatore, in funzione della base giuridica su cui tratta le numerazioni, stabilire se il contatto è lecito oppure no.

Le liste restituite dal gestore del RPO saranno valide 15 giorni per il marketing telefonico e 30 giorni per il marketing postale. Decorsi tali termini l’operatore dovrà sottoporre nuovamente a verifica le numerazioni se intende continuare a utilizzarle.

Occorrerà consultare il RPO non solo per il contatto diretto con l’utente, ma anche in caso di cessione a terzi. Tale previsione da un lato garantisce che i dati dei contraenti telefonici siano trasferiti secondo un principio di legittimità e dall’altro un mercato dei dati più trasparente in cui le numerazioni in circolo fanno riferimento a contraenti interessati all’offerta commerciale.

La fine delle telefonate illecite ai cellulari?

La riforma del telemarketing si è resa necessaria a causa di comportamenti illeciti da parte di alcuni soggetti, che hanno contribuito a far etichettare il telemarketing come un’attività fastidiosa e aggressiva, mettendo in cattiva luce anche i soggetti che operano nel rispetto delle volontà dei contraenti telefonici, offrendo loro opportunità di risparmio agevolando la concorrenza. Per questo motivo il nuovo Registro pubblico delle opposizioni si pone come un tassello importante per favorire la trasparenza sul trattamento dei dati personali, che nella quasi totalità dei casi avviene all’insaputa del soggetto a cui i dati appartengono.

Il paradigma normativo attuale in cui l’utente deve esercitare i propri diritti nei confronti di ogni singolo titolare del trattamento viene rinnovato, consentendo ai cittadini di esprimere il diritto di opposizione in maniera semplice e granulare tramite il Registro pubblico delle opposizioni.

Verosimilmente sarà necessario un tempo fisiologico di adeguamento affinché tutti gli operatori interessati si adeguino alla riforma, ma a regime il sistema dovrebbe assicurare il trattamento delle sole numerazioni per cui non è stato esercitato il diritto di opposizione, senza disturbare chi non è interessato alle offerte commerciali.

Se è vero che il nuovo RPO si pone come un servizio per la tutela dei dati personali, occorre anche evidenziare che la sua efficacia dipenderà dal rispetto delle norme da parte dei soggetti coinvolti. Le attività di marketing illegale, infatti, danneggiano non solo i cittadini, ma anche gli operatori che agiscono nella legalità. Sebbene in generale l’introduzione di una nuova disciplina non riesca da sola a contrastare un fenomeno illegale, d’altro canto la maggiore trasparenza garantita dal nuovo RPO dovrebbe favorire l’accertamento di comportamenti impropri e rappresentare un deterrente al marketing illecito. In caso di ispezione gli operatori saranno chiamati a dimostrare la previa consultazione del RPO oppure le motivazione per cui non è stato necessario, rispondendo in solido per le violazione dei propri call center ed eliminando quella zona grigia che ostacolava gli accertamenti delle Autorità preposte.

In sostanza, la finalità della riforma non appare essere quella di bloccare il telemarketing bensì quella di stabilire delle regole certe per consentire agli operatori di esercitare la propria attività commerciale e ai cittadini di scegliere quali offerte ricevere.

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