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Streaming illegale, sanzioni in arrivo per gli utenti: ecco cosa rischiano

È ai “clienti” che è destinata l’attività dell’Operazione “Dott. Pezzotto”: Procura di Napoli e Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche Guardia di Finanza, con tecnologie innovative, li stanno rintracciando incrociando i dati degli account, gli indirizzi IP e i metodi di pagamento

Pubblicato il 30 Nov 2022

Marco Cartisano

Studio Polimeni.legal

mercato televisivo - streaming

Continua la lotta dello Stato contro i servizi di streaming illegale gestiti dalle organizzazioni criminali che provvedono all’istallazione e alla creazione dei contenuti digitali, che alla gestione, distribuzione del servizio fino al “supporto clienti”.

La metodologia utilizzata ricorda quel traffico interazionale di stupefacenti in cui i broker trattano il prezzo e la spedizione della sostanza, fino ad arrivare ai pusher che la vendono al dettaglio ai clienti.

IPTV illegale e streaming, cos’è e le multe per organizzatori e utenti

Ed è proprio ai “clienti” che è destinata l’ulteriore attività dell’Operazione “Dott. Pezzotto” condotta dalla Procura della Repubblica di Napoli e dal Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche Guardia di Finanza che, con tecnologie innovative, li sta rintracciando incrociando i dati degli account, gli indirizzi IP e, soprattutto, i metodi di pagamento dell’abbonamento.

Nello specifico, l’AG aveva ordinato agli ISP il rendirizzamento delle connessioni degli utilizzatori delle IPTV sequestrate su apposito server, che ha tenuto traccia degli utenti ai fini delle successive contestazioni.

Notificati i primi verbali di contestazione

Gli organi inquirenti hanno contestato ai soli utilizzatori la violazione di cui all’art. 174 ter L. 633/1941 (Legge sul Diritto d’Autore) che così recita: “Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171 , 171-bis , 171-ter , 171- quater , 171-quinquies , 171-septies e 171-octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale”.

Il trasgressore, anzitutto, non deve concorrere nei reati previsti dalla legge che, in estrema sintesi, significa la sua totale estraneità all’organizzazione, alla rete di vendita, distribuzione, gestione e procacciamento clienti, ricezione dei pagamenti e così via.

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È prevista, altresì, la sanzione accessoria della confisca dei materiali (ovviamente inapplicabile, trattandosi di flusso dati) e la pubblicazione sui quotidiani nazionali degli estremi della trasgressione.

La stessa norma punisce la recidiva o particolare gravità del fatto con la sanzione amministrativa fino ad € 1.032 e con la stazione accessoria della confisca del materiale e, se si tratta di un’attività imprenditoriale o commerciale, con la revoca delle licenze e delle autorizzazioni amministrative.

In entrambi i casi, se il pagamento avviene entro 60 giorni, il trasgressore potrà pagare in misura ridotta rispettivamente € 51,33 per la sanzione ai sensi del primo comma ed € 344,00 per quella relativa la secondo comma.

Va fatta, in ogni caso, una doverosa precisazione, ossia che in base alla giurisprudenza prevalente, l’applicazione della sola sanzione amministrativa (e non anche dell’eventuale ricettazione od incauto acquisto) opera nei soli casi di acquisto e ricezione per uso personale. (Cassazione penale sez. II, 20/05/2008, n.35239, conf. Cassazione penale sez. II, 13/10/2009, n.44045).

I possibili ricorsi

È possibile contestare il verbale secondo l’art. 18 L. 689/1981 inviando entro 30 giorni dalla notifica all’Autorità che ha emesso l’atto, scritti e memorie difensive in cui spiegare le ragioni dell’estraneità alla condotta che, si rammenta, è sempre di natura personale ai sensi dell’art. 3 della citata legge; fra l’altro il trasgressore può chiedere di essere sentito personalmente anche se è sempre opportuno chiedere, prima di contestare, copia degli atti che hanno determinato l’Autorità a comminare la sanzione.

Qualora la l’Autorità ritenga fondate le giustificazioni presentate archivia il verbale o, in caso contrario, emette ordinanza ingiunzione determinando definitivamente l’importo della sanzione amministrativa ed ordinando il pagamento entro 30 giorni.

Contro l’ordinanza ingiunzione è, infine, ricorrere entro 30 giorni dalla notifica al Giudice di Pace (stante la competenza per valore) del luogo dove ha sede l’Autorità che ha emesso il provvedimento cui potranno essere sottoposte ulteriori motivazioni, presentare documenti o testimoni ovvero rilevare, in punta di diritto, la possibile inidoneità della norma contestata a punire condotte non in precedenza previste dal legislatore, attesa la rapidità con cui la tecnologia si evolve, anche per scopi illeciti.

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