l'analisi

Vendita di beni di consumo, la nuova disciplina: nuovi diritti e vecchie certezze

Le nuove disposizioni della disciplina della vendita dei bei al consumo si applicheranno a tutti i contratti di vendita di beni mobili materiali, sia conclusi online sia offline, dopo il primo gennaio 2022. Vediamo quali sono le novità più importanti per venditori e consumatori

Pubblicato il 03 Dic 2021

Maria Cristina Daga

Avvocato, Partner presso P4I - Partners4Innovation

Andrea Del Forno

Legal Consultant di P4I

ecommerce

La disciplina della vendita di beni al consumo sta per entrare in una nuova fase di tutela. Le nuove disposizioni contenute nel D. Lgs. 4 novembre 2021 n. 170 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 novembre 2021 introducono delle importanti novità al Codice del Consumo. Esse si applicheranno a tutti i contratti di vendita di beni mobili materiali, sia conclusi online sia offline, dopo il primo gennaio 2022 e si sostanziano, essenzialmente, in una serie di importanti novità tra le quali la previsione di requisiti soggettivi e oggettivi dei beni oggetto del contratto di vendita, la definizione di “bene con elementi digitali”, l’obbligo del venditore di rendere sempre disponibili gli aggiornamenti della documentazione in uso, i rimedi in caso di difetti di conformità, le modalità di esercizio di tali rimedi e le garanzie convenzionali.

Tali modifiche, che verranno recepite nel nostro ordinamento attraverso una novella degli artt. 128 – 135septies del Codice del Consumo, consentono di dare attuazione alla Direttiva UE 2019/771 e, quindi, di armonizzare alcuni elementi dei contratti di vendita dei beni, così da contribuire ad aumentare il livello di protezione dei consumatori e, contemporaneamente, a garantire il corretto funzionamento del mercato interno.

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Analisi e novità dei principali articoli

Quali sono le novità della nuova disciplina? Esaminiamo gli articoli principali.

A chi si rivolgono le modifiche normative? (Art. 128)

L’articolo 128 incomincia equiparando, e dunque estendendo il campo di applicazione del nuovo capo I “Della vendita di beni” introdotto dal D. Lgs. 170/2021, anche ai contratti di permuta, di somministrazione, d’appalto, d’opera e, comunque, a tutti quei contratti finalizzati alla fornitura di beni da fabbricare o produrre. Al contrario, esclude espressamente dall’alveo di applicazione i beni oggetto di vendita forzata, o comunque venduti da autorità giudiziarie o soggetti delegati, i supporti durevoli che fungono esclusivamente da vettore di un contenuto digitale ed i contratti di fornitura di contenuto o servizio digitale non incorporati o interconnessi con un bene mobile (a questi ultimi si applica la disciplina della direttiva UE 2019/770).

Inoltre, tale intervento regolatorio detta espressamente alcune definizioni fondamentali per la materia, tra le principali:

  1. Bene: con tale termine si deve intendere non solo “qualsiasi bene mobile materiale, anche da assemblare”, ma anche ad esempio qualsiasi bene mobile materiale con “elementi digitali”, cioè che incorpora o è interconnesso con un servizio o contenuto digitale, tale che la mancanza dello stesso comprometterebbe “lo svolgimento delle funzioni proprie del bene”;
  2. Contenuti digitali: con questa espressione si fa riferimento ai dati prodotti e forniti in formato digitale;

Conformità dei beni al contratto. Cosa cambia? (Art. 129)

Tale articolo andrà a disciplinare i requisiti per la conformità dei beni oggetto del contratto di vendita, i quali rimangono sostanzialmente gli stessi della precedente normativa, ma vengono suddivisi, alla luce della Direttiva UE 2019/771, in due categorie: 1) Requisiti Soggettivi, 2) Requisiti Oggettivi.

Dunque, affinché un prodotto possa essere considerato conforme al contratto di vendita, deve soddisfare i pertinenti requisiti soggettivi e oggettivi analiticamente previsti dalla norma.

Obblighi del venditore e condotta del consumatore. Le importanti novità normative (Art. 130).

L’articolo 130, poi, al punto 2 introduce nel nostro ordinamento una delle più importanti novità regolamentate dalla Direttiva UE 2019/771, ovvero la disciplina concernente i beni con elementi digitali: per tali beni, viene stabilito che il venditore è obbligato nei confronti del consumatore a tenerlo informato sugli aggiornamenti, anche di sicurezza, e, per mantenere la conformità degli stessi, di fornirglieli:

  1. nel periodo di tempo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenendo in considerazione la tipologia e le finalità del bene e degli elementi digitali. Inoltre, si deve tenere conto anche delle circostanze e della natura del contratto, qualora il contratto di vendita preveda un unico atto di fornitura del contenuto o servizio digitale;
  2. per un periodo di due anni qualora il contratto preveda una fornitura continuativa del contenuto o servizio digitale per un periodo di tempo non superiore a due anni.
    Se, invece, il contratto stabilisce una fornitura con durata superiore ai due anni, gli aggiornamenti devono essere forniti per lo stesso periodo di tempo.

Inoltre, l’articolo 130 stabilisce che se il consumatore non installa entro un termine congruo gli aggiornamenti forniti dal venditore, quest’ultimo non risponde per difetti di conformità che derivano unicamente dalla mancanza degli aggiornamenti se ha informato il consumatore della loro disponibilità, delle conseguenze della mancata installazione e delle istruzioni adeguate alla relativa installazione.

Sul tema delle responsabilità del venditore

Alla luce della disciplina sancita, il venditore risponde di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna e che si manifesta entro due anni da tale momento. La grande novità, pertanto, si realizza nel fatto che il consumatore non dovrà più denunciare i vizi entro due mesi dalla scoperta, come invece sanciva la precedente normativa.

In relazione ai beni con elementi digitali, il venditore risponde per qualsiasi difetto del contenuto o servizio digitale che si verifica o manifesta entro due anni, ma se il contratto prevede una fornitura degli stessi per un periodo superiore, la responsabilità del venditore per i difetti di conformità degli stessi ha la stessa durata della fornitura. L’azione del consumatore si prescrive nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene, anche se, nel caso di beni usati, le parti possono contrattualmente limitare la durata della responsabilità.

Salvo prova contraria, si presume che qualsiasi difetto di conformità esisteva fin dal momento della consegna se si manifesta entro un anno dalla stessa, a meno che ciò sia incompatibile con la natura del bene o del difetto di conformità stesso.

L’art. 134 inoltre sancisce il diritto di regresso per il venditore: questi, pertanto, quando è responsabile nei confronti del consumatore di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o omissione di un altro soggetto della catena di produzione e distribuzione, può rivalersi nei confronti di queste persone entro un anno.

Carattere imperativo delle disposizioni e tutela in base ad altre disposizioni

Viene espressamente previsto che ogni patto, anteriore alla comunicazione al venditore del difetto di conformità e volto a escludere o limitare, anche in modo indiretto, i diritti riconosciuti al consumatore, deve essere ritenuto nullo. Fermo quanto previsto, inoltre, tutto quello che non è disciplinato dalla normativa in oggetto è espressamente regolato dal Codice civile e dalle leggi in materia di formazione, validità ed efficacia dei contratti, comprese le conseguenze della risoluzione del contrato ed il diritto al risarcimento del danno.

E dal punto di vista fiscale?

Ai fini della presente disamina e per completezza espositiva, occorre precisare che, per pura coincidenza, nella data del 25 novembre si è espressa anche l’Agenzia delle Entrate in merito all’argomento della vendita di beni tramite incaricati di vendita.

Infatti, una società avente come oggetto sociale “la produzione, la distribuzione e la vendita in ogni forma, incluse la vendita per corrispondenza e la vendita a domicilio” di una serie di prodotti di consumo, i quali vengono o venduti direttamente ai consumatori finali oppure ai soggetti incaricati alla vendita per uso personale, ha avanzato un interpello richiedendo espressamente all’Autorità di chiarire se le transazioni e vendite poste in essere tramite incaricato potessero essere qualificate come “commercio elettronico indiretto”, poiché in queste casistiche “la transazione commerciale avviene in via telematica ma il cliente riceve la consegna fisica della merce a domicilio secondo i canali tradizionali”.

L’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 793 del 25 novembre 2021, ha risposto all’interpello in maniera affermativa: in altre parole, ha dichiarato che una compravendita di questo tipo è da intendere come “commercio elettronico indiretto”, dal momento che le fasi di ordinazione, pagamento dei beni da acquistare e conseguente stipula del contratto di vendita sono interamente gestite in via telematica ed è rimessa alla modalità tradizionale solamente la consegna fisica del bene di consumo.

Alla luce di questa interpretazione, pertanto, la società istante non è tenuta a documentare i relativi corrispettivi né tramite fattura (a meno che non vi sia un’eventuale richiesta del cessionario in tal senso), né tramite trasmissione telematica dei corrispettivi, ex articolo 2 del D. Lgs. n. 127 del 2015.

Conclusioni

Il nostro ordinamento giuridico ha finalmente introdotto gli elementi digitali e contenuti digitali nella disciplina consumeristica, con particolare riferimento agli aspetti di natura contrattuale nei rapporti con i venditori di tali beni. Sarà pertanto importante recepire tali previsioni all’interno dei termini e delle condizioni di vendita per garantire una corretta distribuzione delle responsabilità e una tutela dei contenuti digitali oggetto della vendita.

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