La vendita sottocosto è la vendita al pubblico di uno o più prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto. Si tratta di una categoria particolare di vendite promozionali, a loro volta da ricondurre nell’alveo delle vendite straordinarie disciplinate, in primis, dal D.Lgs 114/98
Il legislatore italiano, al fine di tutelare la concorrenza ed il libero mercato ha ritenuto essenziale disciplinare molto attentamente, con il DPR 218/2001, questo tipo di vendite, prevedendo tutta una serie di adempimenti necessari per chiunque fosse interessato ad effettuare vendite sottocosto.
Comunicazioni al Comune di appartenenza, durata dell’iniziativa, frequenza nell’arco dell’anno ecc. ecc. sono solo alcuni degli aspetti toccati dalla norma.
Le vendite sottocosto online
Esistono però delle circostanze che permettono al commerciante di non adempiere alle diverse formalità del DPR 218/2001.
Il caso di vendite sottocosto on line, ad esempio, consente all’impresa di sottostare a vincoli sicuramente meno rigidi rispetto a quelli previsti per le vendite in negozio.
E infatti, come precisa la circolare n.3528/2001 del Mise visto il richiamo operato nel divieto sancito dall’art. 1, comma 2, al parametro della superficie, la disciplina sulla vendita sottocosto deve ritenersi non applicabile alle forme speciali di vendita di cui agli artt. 17, 18 e 19 del decreto n. 114 e, quindi, anche al commercio elettronico, in quanto non esiste un locale di vendita al cui correlare il citato parametro della superficie.
Dunque, via libera al sottocosto on line?
Non proprio. Difatti, come specifica il Mise nella circolare 97761/2013, la non applicabilità del Decreto Presidenziale alle vendite on line riguarda solo taluni adempimenti, tra i quali:
- obbligo di comunicazione al Comune almeno dieci giorni prima dell’inizio della vendita;
- previsione di una durata massima di dieci giorni;
- rispetto del numero massimo di tre vendite sottocosto all’anno;
- obbligo di non superare più di cinquanta tipologie di prodotti per ogni vendita;
- rispetto del periodo di venti giorni tra una vendita sottocosto e la successiva.
Tuttavia è da rilevare come resti, in ogni caso, impregiudicata l’applicazione delle disposizioni in materia di pratiche commerciali scorrette di cui agli articoli 20 e seguenti del Codice del consumo che potrebbero comunque rendere necessarie comunicazioni al pubblico analoghe a quelle previste dal DPR 218/2001 per evitare di incorrere nel pericolo di informazioni ingannevoli e/o omissioni pregiudizievoli per i consumatori.
Per questo motivo, di fatto, è da ritenere che molti degli obblighi la cui applicabilità è stata esclusa dal Mise, risultino tutt’ora applicabili anche alle vendite sottocosto online.
E infatti, coordinate le varie normative, appare caldamente consigliabile fornire una comunicazione più che trasparente al cliente indicando con chiarezza, ad esempio, il numero dei pezzi in offerta, i motivi per cui gli stessi sono da considerarsi “irregolari”, la durata della vendita sottocosto e, in ogni caso, tutte le informazioni utili per consentire al cliente di rappresentarsi una esatta percezione di cosa sta acquistando.
Non solo, da ritenere che, pur venendo meno gli obblighi di cui al DPR 218/2001, permangano tutti gli obblighi previsti per le altre tipologie di vendite promozionali.
Dovrà quindi considerarsi indubbiamente applicabile la disciplina di cui all’ art. 15, comma 5 del D.Lgs 114/98 in materia di corretta comunicazione del prezzo.
Pertanto, anche nelle vendite sottocosto on line, lo sconto o il ribasso effettuato dovrà essere “espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto”. Sara quindi necessaria una chiara indicazione del prezzo originario, dello sconto applicato e, infine, del prezzo finale di vendita il quale dovrà essere rappresentato con caratteri tali da essere chiaramente distinguibile rispetto alle altre informazioni.
Infine, in base al parere 10 gennaio 2012, n. 3517, è da ritenere che anche alle vendite sottocosto si applichi comunque la previsione di cui all’ art. 3 del D.L. n. 223 del 4 luglio 2006, in base al quale “… le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 , e di somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni (…) f) l’ottenimento di autorizzazioni preventive e le limitazioni di ordine temporale o quantitativo allo svolgimento di vendite promozionali di prodotti, effettuate all’interno degli esercizi commerciali, tranne che nei periodi immediatamente precedenti i saldi di fine stagione per i medesimi prodotti“.
Tale precetto deve essere inteso nel senso che, le vendite sottocosto non potranno essere effettuate nel periodo precedente a quello dei saldi, salvo che si tratti di prodotti la cui categoria merceologica non è soggetta al carattere di stagionalità tipico della vendita straordinaria in questione.
Conclusioni
Da tale assunto deriva però un ultimo quesito: posto che i saldi potrebbero talvolta svolgersi in date differenti a seconda della località, un’impresa che commercia on line a quale data dovrebbe fare riferimento?
Non esiste una risposta univoca a riguardo, tuttavia, a parere di chi scrive, è da ritenere consigliabile utilizzare come data di riferimento quella della prima località italiana ove iniziano i saldi.
In conclusione, è quindi necessario ricordare che questo genere di vendite hanno una loro disciplina ben definita, non lasciando spazio a improvvisazione, risultando, peraltro, le sanzioni di non poco conto, specie se l’attività appare capace di violare i principi stabiliti a tutela dei consumatori e/o del corretto funzionamento del mercato.