Diritto d'autore

Videoregistrazione da remoto e copia privata: il caso austriaco all’attenzione della Corte di giustizia UE

La videoregistrazione da remoto per fini commerciali rientra nell’eccezione della copia privata? La Corte Suprema austriaca ha chiamato a pronunciarsi la Corte di Giustizia UE. I dettagli, i precedenti chiarificatori, la giurisprudenza italiana

Pubblicato il 03 Gen 2022

Maria Letizia Bixio

Ricercatore di diritto dell’economia - ICPC-Innovation, Regulation and Competition Policy Centre - Università Europea di Roma

Valeria Falce

Jean Monnet Professor of EU Innovation Policy; Professor in Digital Transformation and AI Policy; Ordinario di diritto dell’economia nell’Università Europea di Roma e Direttore ICPC – Innovation, Regulation and Competition Policy Centre

videoregistrazione da remoto

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea è stata chiamata a pronunciarsi dalla Corte Suprema austriaca (C-426/21) su una controversia che riguarda il diritto d’autore applicato alla videoregistrazione da remoto.

In particolare, il caso riguarda due emittenti televisive che hanno agito contro una società che offre a clienti professionali pacchetti di IPTV con videoregistrazione online.

La Suprema Corte austriaca ha chiesto alla Corte di Giustizia UE di chiarire se le riproduzioni dei contenuti delle trasmissioni effettuate in videoregistrazione online ricadano nell’eccezione della copia privata e se la società di IPTV debba essere considerata responsabile per la comunicazione al pubblico di contenuti protetti.

Direttiva Copyright e linee guida: focus sull’articolo 17

La tutela del diritto d’autore nei servizi di videoregistrazione da remoto

Già più volte in passato la Corte di Giustizia ha ribadito come la tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi debba essere intesa in senso lato e ricomprendere ogni forma di comunicazione al pubblico. In tal senso ai titolari dei diritti spetta l’autorizzazione di ogni forma di utilizzazione della propria opera, inclusa quella realizzata tramite l’intervento attivo di un operatore che metta a disposizione opere protette per la registrazione su cloud.

A fondamento di detta impostazioni vi sono le norme della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, in particolare, il suo articolo 5, paragrafo 2, lettera b), più volte invocato ed interpretato nel senso della non liceità di servizi volti ad offrire l’accesso a copie di opere protette senza l’autorizzazione dei titolari dei diritti.

L’azione delle emittenti austriache contro l’offerta di pacchetti IPTV

Di recente è stata avanzata dalla Corte Suprema austriaca e notificata alla Corte di Giustizia dell’Unione europea, una domanda di pronuncia pregiudiziale (C-426/21) in relazione ad una controversia che vede contrapporsi, da un lato come ricorrenti, la Seven.One Entertainment Group GmbH e la Puls 4 TV GmbH Co.KG, dall’altro come resistente la Ocilion IPTV Technologies GmbH.

Le società ricorrenti sono emittenti televisive, che hanno agito nei confronti di una società che offre a clienti professionali (quali gestori di reti, hotel, stadi, etc.), pacchetti di IPTV. Dette soluzioni includono, oltre ai contenuti tratti dall’offerta delle emittenti, anche un videoregistratore online che consente la visione in differita dei programmi. Alla base delle doglianze delle società ricorrenti vi è la violazione dei propri diritti di esclusiva, laddove i servizi della società resistente sarebbero stati offerti in assenza di licenza per la ritrasmissione in streaming del palinsesto delle ricorrenti.

Il funzionamento tecnico del servizio di videoregistrazione da remoto

Il cliente può quindi sia tramite la realizzazione di singole registrazioni, sia con la registrazione in serie di interi programmi, fruire del contenuto in un momento diverso dalla sua messa in onda.

Il servizio comprende, anche una funzione di replay, grazie alla quale è possibile rivedere contenuti trasmessi fino a sette giorni prima. A seguito di dette programmazioni, il sistema realizza in maniera del tutto automatica le registrazioni e le archivia, in linea di principio, per ciascun utente che le abbia programmate, in un proprio file (single copy).

In background si svolge però una procedura di deduplica — non visibile all’utente finale — la quale, in caso di coincidenza di più programmazioni di registrazioni per più clienti, impedisce la realizzazione di più copie dei contenuti della trasmissione; mentre, al momento della realizzazione della prima copia, tutti gli utenti finali che hanno programmato la stessa registrazione vi possono accedere tramite un collegamento assegnato individualmente. La copia viene poi cancellata quando l’ultimo utente abbia cancellato la programmazione della rispettiva registrazione. La versione completa di IPTV offerta dalla resistente è disponibile in due varianti, segnatamente sotto forma di cloud e on premise. La versione cloud viene ospitata direttamente dalla resistente (vale a dire, è gestita sui suoi server). Nella versione on premise la resistente mette a disposizione dei gestori di rete l’hardware e il software e il relativo supporto tecnico e stipula accordi quadro con detti gestori, per consentirgli di utilizzare e fornire le soluzioni del sistema di IPTV a clienti finali. In tale contesto la responsabilità dell’acquisizione dei corrispondenti diritti di ritrasmissione via cavo e dei diritti sui contenuti dovrebbe ricadere sui gestori.

Le richieste delle emittenti alla corte austriaca

Le società hanno richiesto in via d’urgenza di vietare alla resistente:

(a) di comunicare al pubblico, (ri)trasmettere o mettere a disposizione sotto forma di live stream i propri programmi televisivi;

(b) di mettere a disposizione dei suoi clienti, in particolare nell’ambito della versione on premise o di offerte analoghe, servizi o prodotti con i quali venga consentito di comunicare al pubblico, (ri)trasmettere o mettere a disposizione i programmi televisivi delle emittenti;

(c) di riprodurre o far riprodurre da terzi, tramite memorizzazione, i programmi televisivi delle emittenti, in particolare con offerte quali il videoregistratore online, oppure di mettere a disposizione dei clienti del servizio di cloud copie di detti programmi al fine della realizzazione di copie (private).

Le questioni pregiudiziali all’attenzione della Corte di Giustizia europea

Sulla base di tali elementi fattuali e processuali, dopo l’accoglimento in primo e secondo grado delle richieste delle ricorrenti, la società resistente ha chiesto dinanzi all’Oberster Gerichtshof (Corte suprema austriaca) il rigetto in toto della domanda.

La Suprema corte, pur ritenendo, in linea con la dottrina prevalente in Austria e in Germania, che la gestione commerciale di un videoregistratore online, nel quale sono sostanzialmente conservati i contenuti della trasmissione al fine di renderli accessibili agli utenti finali, non può ricadere nell’eccezione per copia privata, ha ritenuto di non poter fornire una risposta tale da considerarsi un «acte clair» ed ha così proposto le seguenti domande pregiudiziali:

  1. chiarire se le riproduzioni dei contenuti della trasmissione, effettuate grazie al videoregistratore online offerto dalla resistente, ricadano nell’eccezione applicabile per la copia privata ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 4, dell’UrhG.
  2. chiarire se la resistente, nell’ambito della versione completa on premise da essa fornita, debba essere considerata responsabile per la comunicazione al pubblico di contenuti protetti della trasmissione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29.

I precedenti chiarificatori nel caso di Torino

All’attenzione della Corte di giustizia vengono posti quesiti, del tutto analoghi a quelli sollevati dal Tribunale di Torino con ordinanza del 4 maggio 2016, procedimento che ha portato alla sentenza della Corte di giustizia europea del 29 novembre 2017 (C-265/16). All’epoca, la Corte rispose ribadendo che la direttiva 2001/29/CE ed in particolare il suo articolo 5, paragrafo 2, lettera b), “deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che consente a un’impresa commerciale di fornire ai privati un servizio di videoregistrazione da remoto su cloud di copie private relative a opere protette dal diritto d’autore, attraverso un sistema informatico, mediante un intervento attivo nella registrazione di tali copie da parte di detta impresa, in difetto del consenso del titolare del diritto”.

La gestione commerciale di un videoregistratore online, nel quale sono sostanzialmente conservati i contenuti di trasmissioni, ovvero di contenuti protetti dal diritto d’autore, con l’intento di renderli accessibili a soggetti fruitori, non può, infatti, ricadere nell’eccezione per copia privata, dal momento che il perimetro della copia privata esula qualsiasi forma di utilizzo direttamente o indirettamente commerciale.

Per altro, come rilevato anche nel più recente caso austriaco, nella videoregistrazione online le società che offrono tali servizi, applicano un procedimento tecnico che comporta la realizzazione di una c.d. “copia master”, dove, i contenuti protetti, non sono memorizzati individualmente per ciascun cliente finale, dietro sua richiesta, in uno spazio controllato da quest’ultimo, bensì, tutti i clienti finali possono accedere, a richiesta, alla prima copia master effettuata dalla società fornitrice del servizio. Al cliente finale è dunque offerta la possibilità illimitata di guardare in differita per sette giorni i programmi delle ricorrenti tramite la funzione di replay. Motivo per cui le società ricorrenti sostengono che il videoregistratore online e la funzione di replay non possono inquadrarsi nell’eccezione prevista dal diritto d’autore con riguardo alla copia privata.

Quanto alla versione on premise, si configurerebbe una normale comunicazione al pubblico ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, che come tale presupporrebbe la previa autorizzazione da parte dell’avente diritto.

Videoregistrazione da remoto e copia privata: cosa dice la giurisprudenza italiana

Come noto, analogamente all’ordinamento austriaco, nell’ordinamento interno, l’istituto della copia privata, è regolato dagli artt. 71 sexies e ss. della L.633/1941 e consente la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali.

È importante ricordare come a seguito dell’emanazione del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, il testo dell’art. 71 septies è stato modificato nel 1 comma mediante l’inserimento della previsione in base alla quale per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso (lettera d).

Successivamente all’inserimento della sopra citata disposizione, tuttavia, l’Italia ha subìto una procedura di pre-infrazione, Mark 29900 D1/DB D, da parte della Commissione europea, in quanto la previsione non era stata ritenuta conforme alle disposizioni della Direttiva 2001/29/CE.

Alla base del convincimento della Commissione vi era la considerazione per cui tale assetto avrebbe implicitamente autorizzato gli operatori di sistemi di videoregistrazione da remoto a produrre copie di opere audiovisive per fini commerciali e a distribuire dette copie in base ad un sistema di “consegna su richiesta”. Con la conseguenza di spogliare i diritti esclusivi di riproduzione e messa a disposizione delle opere. Sulla base di tale ragionamento larga parte della dottrina è dell’avviso che la disposizione di cui all’ultimo periodo dell’art. 71 septies, co. 1, sarebbe in realtà da abrogare.

A valle di una serie di chiarimenti sull’interpretazione di detta norma, pervenuti anche dal TAR Lazio mediante la sent. 2157/2012, confermata in Consiglio di Stato mediante la sent. 823/2015, il Ministero dei beni culturali in sede di aggiornamento delle tabelle per la determinazione del compenso per copia privata, non ha inserito alcun compenso sui servizi di videoregistrazione da remoto, né in occasione del D.M. 30 dicembre 2009, né in quella del D.M. 20 giugno 2014, né da ultimo nel D.M. 30 giugno 2020.

L’attività di fornitura di servizi di videoregistrazione da “supporto remoto”, infatti, come recita la citata sent. TAR n. 2157/2012, è concetto di qualificazione normativa estremamente incerto, sicché la scelta del Ministero di soprassedere sull’attuazione della previsione di cui all’art. 71 septies co. 1, lett. d. è tutt’altro che arbitraria.

Conclusioni

In tal senso, guardando tanto alla giurisprudenza interna, quanto a quella della stessa Corte di giustizia su casi analoghi, parrebbe che i servizi oggetto di esame si concretizzano nella possibilità, in capo all’utente, di fruire di una riproduzione di contenuti in quantità illimitata, attività però di per sè oggetto di autorizzazione da parte dei titolari dei diritti e pertanto non riconducibile all’eccezione della copia privata.

Quanto all’onere del versamento dell’equo compenso per copia privata, per l’ulteriore attività che dovesse porre in essere l’utente – effettuazione di copie dei contenuti archiviati nei server su altri apparecchi e supporti (pc, tablet, chiavette USB, smartpone, etc.) – risulterebbe assolto in ragione del prelievo che è a monte fissato sui devices stessi, proprio per consentire l’effettuazione di copie di contenuti.

In conclusione, la fattispecie sottoposta all’esame della Corte di Giustizia non parrebbe suscitare alcun nuovo problema, specie nell’ordinamento italiano, stante la completa aderenza interpretativa fornita dalla Corte di giustizia con la citata sentenza del 29 novembre 2017, sul rinvio pregiudiziale del Tribunale di Torino nella causa C-265/16. Altrettanto ovvia parrebbe l’interpretazione dei servizi on premise quali atti di comunicazione al pubblico. Tuttavia, seppur in uno scenario che ottimisticamente non dovrebbe riservare sorprese, è bene attendere il responso definitivo della Corte di giustizia.

*Questo articolo è parte della rubrica “Innovation Policy: Quo vadis?” a cura dell’ICPC-Innovation, Regulation and Competition Policy Centre

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