legge di bilancio

Web tax, perché resta un problema irrisolto

La nuova legge ha più ombre che luci e ha così un valore più simbolico e pratico. Ecco perché. La speranza è che nel 2018 si sciolgano alcuni nodi e si faccia chiarezza sufficiente

Pubblicato il 10 Gen 2018

web-tax global tax

La legge di bilancio 2018, dopo una lunga e travagliata vicenda, iniziata già al Senato con l’emendamento Mucchetti e corretta alla Camera con gli emendamenti Boccia, ha introdotto qualcosa che può sembrare simile a una sorta di web tax.

È dal 2013 che, non senza ragione, l’onorevole Boccia pone il problema di tassare le OTT per i servizi resi sul territorio nazionale, indipendentemente da dove abbiano la sede o dove sia stata conclusa la transazione.

Nel 2013 mancavano però anche i presupposti giuridici. A quel tempo, infatti, non era ancora stata affermata la competenza dell’UE rispetto ai fornitori di servizi on line sulla base del territorio di residenza del destinatario del servizio e non solo, come allora le OTT sostenevano, sulla base del luogo dove il fornitore di servizi aveva lo stabilimento principale.

Con la decisione Google/Spain, del 2014, nota ai più come sentenza sul diritto all’oblio, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea affermò un principio importantissimo, non da tutti i commentatori colto nella sua rilevanza generale: e cioè la competenza della legislazione dell’Unione e degli Stati membri rispetto ai servizi resi a un destinatario residente sul territorio dell’Unione o di uno Stato, anche indipendentemente da dove il fornitore avesse la sede.

Proprio grazie a questo principio, che consentì di imporre a Google l’applicazione del diritto all’oblio rispetto alle notizie diffuse tramite il  motore di ricerca nell’ambito dell’Unione quando esse non avessero più interesse per l’opinione pubblica o fossero false o inesatte, la Corte aprì allora la via anche alla possibilità di imporre legalmente nel territorio dell’Unione, o a iniziativa degli Stati, o dell’Unione in base al principio di sussidiarietà, anche la tassazione sui servizi resi a un destinatario residente nell’Unione, indipendentemente dal luogo di stabilimento del fornitore.

L’applicazione di questo principio, applicato alle ipotesi di web tax, consente che forme di tassazione delle attività di fornitura di servizi digitali possano essere istituite dai legislatori nazionali, anche nei casi in cui il fornitore del servizio sia stabilito in altro Stato dell’Unione o fuori da questa.

Allo stesso tempo, proprio la inevitabile complicazione derivante dalla possibilità che un fornitore di servizi con stabilimento in uno Stato dell’Unione possa essere tassato da questo, in norme del principio di stabilimento, e da altri Stati dell’Unione, per i servizi forniti ai propri cittadini, ha reso ancora più urgente procedere rapidamente verso una forma di tassazione europea, sulla base di una iniziativa adottata dall’Unione in virtù del principio di sussidiarietà.

Questa questione è stata posta con una certa forza dalla Presidenza estone dell’Unione e ha formato uno dei punti centrali del Consiglio europeo di settembre 2017, dedicato proprio al tema della competitività dell’Europa nel cambiamento digitale. Tuttavia la Presidenza estone non ha potuto portare a termine il lavoro e tutto è stato rinviato al Consiglio Ecofin del dicembre 2017, conclusosi anch’esso con ulteriore rinvio.

È in questo quadro che deve essere valutata la normativa italiana contenuta nella legge di bilancio 2018.

Tanto il presentatore dell’emendamento al Senato, senatore Mucchetti, quanto il Presidente della Commissione bilancio della Camera Boccia hanno inteso infatti compiere almeno due operazioni.
La prima, cominciare a prevedere una forma di tassazione dei servizi on line che assicurasse gettito e consentisse di far pagare almeno una imposta, anche se piccola, alle OTT operanti in favore di cittadini e imprese  operanti sul territorio italiano,  anche se esse non sono  qui residenti; la seconda, quella di dare un ulteriore stimolo all’UE e in particolare al Presidente della Commissione Junker. È necessario, infatti, un intervento deciso della Commissione anche per superare le resistenze di alcuni Paesi, interessati a impedire una tassazione europea comune che potrebbe mettere a rischio parte dei loro introiti derivanti anche dalle tasse pagate dalle OTT con stabilimento nel loro territorio, come Irlanda e Malta.

I problemi

Non si può negare dunque che l’intento che ha mosso i due promotori, e da ultimo in particolare il Presidente Boccia, abbia ragioni importanti. Tuttavia non si può evitare di sottolineare i dubbi e le perplessità che le disposizioni approvate suscitano. Dal Senato alla Camera, e dai primi emendamenti Boccia a quelli approvati in via definitiva vi è stato, infatti, un continuo arretramento, anche sotto la spinta e la pressione delle imprese italiane dell’e-commerce, spaventate dal rischio di dover subire un ulteriore aumento della pressione fiscale.

Il risultato finale è che il contenuto dei commi da 1011 a 1017 della legge di bilancio, presta il fianco a non poche critiche.

Il cuore del provvedimento è l’istituzione di una imposta sulle transazioni digitali, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di residenti nel territorio dello Stato, nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti ma situate nel medesimo territorio.

A parte alcune eccezioni relative ai residenti nel territorio dello Stato, siamo di fronte alla pura applicazione dei principi stabiliti dalla Corte di giustizia in tema di competenza degli Stati e dell’Unione rispetto ai servizi digitali. I criteri che consentono l’applicazione dell’imposta sono infatti due: che i servizi siano resi a residenti nello Stato; che siano resi a organizzazioni che, anche non residenti nello Stato, abbiano carattere di stabilità nel nostro territorio.

Resta non chiarissimo il concetto di cosa si intenda per transazioni finanziarie relative a servizi digitali e in cosa consistano le prestazioni assicurate oggetto delle suddette transazioni.

Il problema è così serio che giustamente il comma 101 rinvia a un decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, da emanare entro l’aprile 2018, la definizione di cosa rientri nel concetto di prestazioni di servizi e come deve avvenire la loro individuazione.

La norma contenuta nel comma 1012 definisce invece cosa debba intendersi per servizi prestati tramite mezzi elettronici, e a tal fine rinvia a un concetto estremamente complesso da applicare. Secondo questa disposizione rientrano tra tali servizi quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata da un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell’informazione.

In sostanza la norma sembra far riferimento a quelli che l’art. 22 del Regolamento europeo per la protezione dei dati personali, che definisce trattamenti interamente automatizzati e per i quali, ove questi trattino anche dati personali, deve essere sempre il possibile l’intervento umano.

Le due dizioni non sono coincidenti ma è chiaro che il comma 1012 rispecchia in qualche modo anche l’art. 22 del GDPR; cosa questa non positiva proprio perché le due formulazioni, tra loro non identiche, possono solo creare in futuro ulteriori dubbi e perplessità.

L’imposta è fissata nel 3% sul valore della singola transazione e deve essere prelevata al pagamento del corrispettivo dai soggetti committenti, con obbligo di rivalsa sui prestatori. Dunque l’onere di verificare se ricorrano o meno i requisiti per l’applicazione dell’imposta ricade sui committenti, ed infatti è specificato che se il prestatore rientra nella categoria esentata dall’imposta per aver fatto un numero di prestazioni inferiore alle 3000 unità l’anno, tocca a lui segnalarlo nella fattura o in altro documento adeguato. I committenti devono inoltre versare l’imposta entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento del corrispettivo, il che ovviamente comporta ulteriori aggravi per costoro.

Un meccanismo oggettivamente macchinoso, che richiede necessariamente che siano dettate regole applicative specifiche, ed infatti il comma 1015 rinvia a tal fine al decreto del Ministro dell’Economia, al quale già spetta definire cosa si debba intendere per prestazioni rese con i servizi di cui al comma 1011 e sulla base di “transazioni digitali”.

Insomma una normativa complicata e piena di incertezze interpretative e applicative.

Né bastano a fugare le molte ombre che la caratterizzano, le poche luci che pur vi sono. Tra queste, almeno per molte imprese del settore, l’esclusione dell’e-commerce elettronico, frutto della vera e unica battaglia pubblica che si è svolta intorno a questo testo. Quasi risibile invece la esclusione dall’imposta nei confronti di chi fornisca prestazioni di servizi digitali in numero inferiore a 3000 prestazioni l’anno. Questa norma è stata presentata come finalizzata a tutelare le piccole imprese e soprattutto le start-up. Francamente però pare difficile immaginare imprese, per quanto piccole, e start-up, per quanto all’inizio della loro attività, che possano trovare un equilibrio economico e di impresa con un numero così basso di prestazioni annue.

Insomma, ancora una volta siamo di fronte a una normativa che appare più simbolica che efficace. Del resto la stessa legge di bilancio, al comma 2017, prevede che a queste norme non si dia applicazione fino al primo gennaio 2019.

Un anno di tempo insomma, da impiegare non tanto e non solo per sciogliere i molti dubbi che queste disposizioni pongono ma anche, e soprattutto, per premere sull’UE, e in particolare sul Presidente Junker affinché nel corso dei prossimi mesi si giunga finalmente ad adottare una disciplina europea comune in grado di far pagare alla imprese fornitrici di servizi digitali destinati a residenti sul territorio dell’Unione tasse adeguate ai profitti che traggono dalla loro attività.

Vista in questa prospettiva, la normativa emanata può apparire anche non priva di pregi. È inevitabile però chiedersi se sia un sistema corretto quello di adottare nome vincolanti per i cittadini, sia pure ad efficacia differita, per premere sulle decisioni di altre istituzioni, anche così importanti come l’UE.

Forse né il gettito previsto, fissato secondo le più rosee previsioni in circa 170 milioni di euro annui, né gli effetti regolatori di norme così complicate da applicare, possono giustificare tanto.

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