Quella del 31 gennaio 2020 è una data di particolare rilevanza per le PA alle prese con svariati adempimenti: gli aggiornamenti dei piani anticorruzione, la trasmissione alla Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) dei dati sui bandi di gara e contratti relativi all’anno precedente, l’aggiornamento dei Piani e dei Sistemi delle performance. L’effort d’organization che le amministrazioni in questo periodo devono sostenere non è dunque di poco conto. Inoltre, non mancano alcuni aspetti critici che è bene approfondire.
La scadenza del 31 gennaio: cosa fare
Sul versante anticorruzione si pensi, ad esempio, ai piani delle singole amministrazioni. Questi devono confrontarsi con le ultime indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, deliberato dall’Anac lo scorso novembre e che ha compendiato quanto descritto nei pregressi Piani dell’Autorità.
La mancata approvazione del Piano della singola Amministrazione (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – P.T.P.C.T) comporta violazione del termine – 31 gennaio – per l’approvazione previsto dalla Legge 190/2012 all’art. 1, comma 8 e il conseguente avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell’Anac la quale, salvo che il caso non costituisca reato, comminerà una sanzione amministrativa tra 1.000 e 10.000 euro. In aggiunta a questo, il PTPCT dovrà tener conto di quanto il citato PNA ha riscritto la disciplina di gestione del rischio corruttivo obbligando le amministrazioni ad abbandonare, nell’approvando documento, l’impostazione del precedente PNA 2013. Ciò comporta, per gli enti coinvolti, la messa a sistema di una serie di attività tra le quali assume importanza il cambio di approccio previsto per la misurazione e la valutazione del livello di esposizione al rischio corruttivo passando dalle analisi di tipo scoring a quelle che prediligono una impostazione di livello qualitativo. In tale contesto a detta dell’Anac, assume fondamentale importanza la motivazione che è alla base della misurazione del rischio corruttivo (si veda tabella 4 di pagina 36 dell’allegato 1 al PNA 2019 di seguito riportata):
Processo/attività/fase | Indicatore “1” | Indicatore “2” | Indicatore “n” | Giudizio sintetico | Dati evidenze e motivazione della misurazione applicata |
Sempre in tema di sforzi, si pensi, su altro versante, a quanto le amministrazioni pubbliche debbano gestire a riguardo dell’aggiornamento del Piano delle performance in scadenza al 31 gennaio ai sensi dell’art. 10 della “Brunetta” e dell’opportuno aggiornamento Sistema di misurazione e valutazione delle performance. Mentre il Piano è un documento programmatico articolato su base triennale che individua obiettivi ed indicatori, il Sistema è un documento necessario per misurare e valutare l’amministrazione nel suo complesso, le unità organizzative o aree di responsabilità ed i singoli dipendenti.
Sfide e opportunità del Piano delle performance
Il Piano delle performance porta con se opportunità e sfide. Le opportunità sono ravvisabili:
- nell’allineamento tra pianificazione strategica, ciclo della performance e programmazione economico-finanziaria;
- nella digitalizzazione dei processi di gestione del ciclo della performance;
- in una maggiore accountability verso l’esterno;
- nel porre le basi per giungere al riconoscimento del merito.
Più interessanti risultano le sfide volte a:
- trasformare l’approccio dell’auto referenzialità dei sistemi aprendo alla valutazione da parte dei cittadini-utenti;
- porre maggiore attenzione al processo;
- presidiare la qualità degli obiettivi e degli indicatori;
- superare la “sindrome del 100”
La mancata adozione del Piano delle Performance è sanzionata due volte con il divieto di erogazione della retribuzione di risultato per i dirigenti e con il divieto di assunzione del personale a carico della Amministrazione nella sua totalità. Per quanto riguarda il Sistema di misurazione, tale ultimo documento dovrà esplicitare le regole del gioco che andranno a determinare le “pagelle” degli enti e dei suoi dipendenti. In questo caso, occorre che i sistemi concepiti tengano conto del necessario coordinamento con la mutata normativa[1] di settore nonché delle linee guida e, da ultimo, dall’aggiornamento degli indicatori comuni relativi alle funzioni di supporto svolte dalle PA emanati dalla Funzione pubblica.
Uno scenario confuso
Gli adempimenti sopra descritti – e gli sforzi per raggiungerli – appaiono insensati se raffrontati con le risultanze empiriche. Ci si riferisce, ad esempio, a quanto previsto nell’ultimo milleproroghe (art. 1, comma 7) in tema di sospensione delle sanzioni per mancata pubblicazione dei dati riguardanti i patrimoni ed i redditi complessivi dei dirigenti pubblici o, ancora, al percorso partecipato che la Funzione Pubblica ha posto in essere, sulla piattaforma ParteciPa sui temi anticorruzione e trasparenza, ed, infine, al parere che Anac ha richiesto al Consiglio di Stato (numero 03242/2019 del 27/12/2019 – numero affare 01484/2019) sui risvolti privacy di alcuni dei propri obblighi di pubblicazione, sempre sul tema Trasparenza.
Sul lato performance critiche possono sollevarsi per la mancata adozione del DPCM per gli enti territoriali a valle dell’intesa in Conferenza unificata, ad oggi non ancora sancita benché prevista dall’art. 5, della “Riforma Brunetta”. In questo caso il miss-match della nuova tipologia di obiettivi, definiti “obiettivi generali”, all’interno del Piano delle performance non fa convergere gli obiettivi di tutte le Pubbliche Amministrazioni verso il perseguimento delle priorità delle politiche pubbliche nel quadro del programma di Governo.
La sensazione è quella che a diversi anni dall’introduzione delle leggi del caso, la governance degli addetti ai lavori stia pensando di ricalibrare l’impostazione iniziale cercando qua e là, di salvare il salvabile. In tale scenario confuso e in evoluzione non sarebbe stato meglio prevedere una cabina di regia nazionale che, nel rispetto dell’autonomia e della partecipazione, fornisse degli strumenti ad hoc a tutte le amministrazioni? Ad esempio, perché non creare una piattaforma nazionale anticorruzione e trasparenza, suddivisa per categorie di PA coinvolte, all’interno della quale “caricare” in maniera smart i singoli dati e le singole informazioni in guisa da standardizzare gli adempimenti, perseguire l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’agire pubblico agevolando, in tal modo, la diffusione e la fruizione degli open data?
Conclusione
Se non si perseguono strategie empiriche, gli adempimenti di fine mese rischiano di non avere senso, gli effort svuotarsi di contenuti, il tutto a discapito del miglioramento organizzativo del Sistema Paese. Il rischio è quello di rendere gli attori dell’azione amministrativa freddi automi anziché appassionati autori delle implementazioni e delle semplificazioni amministrative di cui, invece, l’Italia ha tanto bisogno.
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Note
- D. Lgs. 74/2017 che ha modificato il D. Lgs. 150/2009 nota come “Riforma Brunetta” ↑