La strada verso la completa digitalizzazione dei processi di procurement pubblico è partita da lontano, ma non è ancora giunta a destinazione. Negli ultimi mesi, tuttavia, complice l’enfasi posta dal PNRR alla digitalizzazione quale tassello strategico della semplificazione e dell’efficientamento della macchina amministrativa, anche nel settore dei contratti pubblici, la spinta verso il completamento del percorso è apparsa più decisa.
Dopo un’attesa lunga quasi cinque anni, il 26 ottobre 2021 è finalmente stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DPCM 12 agosto 2021 n. 148, attuativo dell’art. 44 del Codice dei Contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) in materia di digitalizzazione delle procedure che, pur prevedendo l’adozione di ulteriori provvedimenti attuativi, rappresenta comunque un tassello importante per il completamento del quadro regolatorio in materia. Un mese dopo, l’ANAC ha adottato due provvedimenti che rappresentano una nuova pietra miliare nella lunga e complessa via della digitalizzazione.
Bando tipo “digitale” n. 1/2021, come funziona
Con la delibera n. 773 del 24 novembre 2021 il Consiglio dell’ANAC ha approvato il primo “bando-tipo” per procedure svolte con modalità telematiche. In particolare, si tratta più specificamente del disciplinare di gara tipo per le procedure aperte telematiche aventi ad oggetto l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture da aggiudicare sulla base del miglior rapporto qualità / prezzo. Il provvedimento è aggiornato tenendo conto di tutte le novità normative introdotte dal decreto sblocca-cantieri, dal decreto semplificazioni 2020, dal decreto semplificazioni bis 2021 e dal DPCM n. 148/2021 sopra citato.
Nella Relazione illustrativa della Delibera l’ANAC evidenzia l’obiettivo che ha indotto all’adozione del provvedimento, ovvero quello fornire alle stazioni appaltanti uno strumento a garanzia di efficienza, standard di qualità dell’azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti. Il disciplinare, come prevede l’art. 71 del Codice Contratti, è vincolante per le stazioni appaltanti dei settori ordinari, ma ne viene auspicata l’adozione su base volontaria anche da parte degli enti aggiudicatori dei settori speciali, proprio al fine di garantire una maggiore standardizzazione delle procedure di gara, con conseguente facilitazione per gli operatori economici che intendono concorrere agli affidamenti disciplinati dal Codice dei contratti pubblici.
Public procurement, obiettivi 2022: semplificare e digitalizzare
Il Disciplinare si compone di disposizioni obbligatorie (come detto per le sole stazioni appaltanti dei settori ordinari), fatta eccezione per le parti che il medesimo definisce facoltative o alternative, che possono essere adattate alle specifiche esigenze del caso concreto. Le eventuali deroghe alle disposizioni obbligatorie possono essere introdotte dalle stazioni appaltanti, sempre ai sensi dell’art. 71 del Codice contratti, purché non in contrasto con la normativa vigente e adeguatamente motivate nella delibera a contrarre.
Le indicazioni dell’ANAC
L’ANAC ha cercato di suggerire soluzioni pratiche anche a questioni dibattute nella giurisprudenza, come ad esempio la necessità o meno dell’utilizzo della posta certificata nel caso di attivazione della procedura di soccorso istruttorio nell’ambito delle gare telematiche.
Il Disciplinare dà anche indicazione alle stazioni appaltanti nelle more dell’adozione delle Linee Guida AGID, previste dal DPCM n. 148/2021, a decorrere dalla quale le stazioni appaltanti avranno sei mesi a disposizione per l’adeguamento dei propri sistemi telematici. Nel frattempo, il Disciplinare a) richiama i principi generali che le piattaforme telematiche devono rispettare, b) prevede un periodo transitorio durante il quale le stazioni appaltanti possono adeguare le clausole del disciplinare in relazione alle specificità della piattaforma utilizzata, c) contempla alcune clausole eventuali che recano indicazioni operative volte a rendere più chiara la disciplina di gara nonché i reciproci oneri tra stazione appaltante e concorrenti in un’ottica deflattiva del contenzioso, d) detta una specifica disciplina per i casi di malfunzionamento della piattaforma.
Oltre alle indicazioni specificamente concernenti la modalità telematica di svolgimento della gara, il Disciplinare è certamente utile anche per le indicazioni che fornisce in relazione alle molteplici modifiche normative intervenute e alle conseguenti difficoltà incontrate da molte stazioni appaltanti nell’applicazione dei nuovi precetti. Un esempio significativo è costituito dalle clausole in materia di subappalto, istituto profondamente inciso dalle modifiche apportate all’art. 105 del Codice Contratti a seguito delle note sentenze pregiudiziali della Corte di Giustizia Europea, che ne avevano sancito l’incompatibilità con il diritto eurounitario, e della procedura di infrazione avviata dalla Commissione.
Il
Fascicolo virtuale dell’operatore economico
Altro importante provvedimento in materia di digitalizzazione adottato dal Presidente di ANAC quasi contestualmente alla delibera n. 773/2021 è il Comunicato del 29 novembre 2021 che ha ad oggetto principalmente il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE, previsto dall’articolo 81, comma 4 del Codice Contratti, come modificato dal Decreto Semplificazioni-bis 2021), che permette di inserire e gestire, attraverso il fascicolo di ciascun operatore economico, le informazioni e i documenti utili alla dimostrazione dei requisiti generali e speciali e di utilizzarli per la partecipazione a diverse procedure di gara. Il Comunicato definisce il cronoprogramma che consentirà, già a partire da marzo 2022, l’operatività di una prima versione del FVOE, che permetterà, comunque, di svolgere le seguenti attività:
- verifica del mantenimento dei requisiti in fase di esecuzione su aggiudicatario e subappaltatori, come richiesto dal nuovo articolo 81, comma 1, del codice dei contratti pubblici;
- utilizzo del FVOE per tutte le procedure di affidamento;
- istituzione dell’Elenco degli operatori economici già verificati previsti dall’articolo 81, comma 4-bis, del codice dei contratti pubblici, al fine di anticipare il più possibile gli effetti positivi collegati alla possibilità di riuso della documentazione acquisita nel FVOE.
Nelle more del completamento del sistema e della piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) e dell’interoperabilità di quest’ultima con le altre banche dati esistenti, l’ANAC conferma gli obblighi di comunicazione esistenti e modalità di adempimento degli stessi, evitando l’introduzione di un regime transitorio che potrebbe non essere confermato. Quindi, al momento nulla muta, ma man mano che si procederà all’attuazione dei vari step del processo di adeguamento del sistema alle previsioni normative, l’Autorità individuerà e renderà noti al mercato gli adempimenti necessari a carico delle stazioni appaltanti e degli operatori economici.
Conclusioni
Un’altra pietra miliare è dunque stata posta nella strada verso la completa digitalizzazione delle procedure di gara, che certamente potrà determinare – una volta che il percorso verrà effettivamente completato – enormi risparmi in termini di tempi e costi per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti ed un effettivo efficientamento del sistema.