Il Codice dei contratti pubblici attribuisce all’Anac il compito di individuare i flussi informativi necessari per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e per la gestione del Casellario informatico. In particolare, il decreto legislativo 50/2016 impone una rivisitazione della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), in vista dei nuovi compiti istituzionali attributi all’Autoritá anticorruzione; tutte le informazioni relative alle procedure di gara e alle fasi ad essa prodromiche e successive ad oggi contenute in altre banche dati tenute da amministrazioni centrali o periferiche dovranno confluire nella Banca Dati Nazionale gestita da Anac. L’art. 213, comma 8 del Codice degli appalti, infatti, affida all’Autoritá Anticorruzione la gestione della BDNCP nella quale dovranno confluire tutte le informazioni acquisite attraverso i diversi sistemi informatici, al fine di garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicitá e tracciabilità delle procedure di gara.
La Banca Dati istituita presso Anac possiede un patrimonio di eccezionale importanza ai fini dello svolgimento delle attività di prevenzione della corruzione e dell’illegalità, nonché allo scopo di contenimento della spesa pubblica. Al fine di realizzare le esigenze di trasparenza e pubblicità dei dati e delle informazioni concernenti le procedure di gara per consentire una efficace azione di vigilanza, il Codice attribuisce ad Anac anche il compito della gestione dell’Osservatorio dei Contratti pubblici relativo a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le Regioni e le Province autonome.
Il complesso degli adempimenti che riguarda i flussi informativi previsti dall’attuale quadro ordinamentale per le Stazioni appaltanti, non solo nei confronti dell’Anac, ma anche nei confronti di altri soggetti istituzionali, deve essere realizzato senza che ciò comporti un aggravio burocratico, che si porrebbe in contrasto con il principio di univocità dell’invio, secondo il quale un determinato atto é fornito una sola volta ad un solo sistema informativo e non può essere richiesto ad altri sistemi e/o banche dati ma deve essere reso disponibile dal sistema informativo ricevente. Per ogni flusso informativo é indicata la filiera dei soggetti destinatari dei flussi (Anac, MIT, Mef e altri organismi istituzionali). Siffatta circostanza finisce per moltiplicare l’invio di atti da parte delle pubbliche amministrazioni relativi al medesimo appalto/ contratto con un inutile dispendio di tempo e di risorse.
Anche allo scopo di semplificare il processo di digitalizzazione, in seno alla Cabina di regia per l’attuazione del Codice presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è stato istituito un Gruppo di lavoro con l’obiettivo di definire una proposta di Piano nazionale per l’e-Procurement, in cui è in fase di elaborazione una prima stesura di un documento programmatico che ha come obiettivo strategico quello di digitalizzare l’intero processo di approvvigionamento di beni e servizi delle pubbliche amministrazioni (electronic public procurement).
La normativa di riferimento introduce anche una serie di obblighi per le Pa di digitalizzare le fasi di pre e post aggiudicazione e della pubblicazione dei bandi che vanno fino al pagamento delle commesse pubbliche. Si tratta di un primo momento di analisi dell’intero processo di approvvigionamento, dalla programmazione fino al collaudo, con lo scopo di definire i parametri delle piattaforme telematiche di negoziazione che le stazioni appaltanti dovranno utilizzare obbligatoriamente a decorrere dal 18 ottobre 2018. L’obiettivo è che le piattaforme possano rappresentare l’unico punto di accesso delle stazioni appaltanti e che i dati inseriti in queste piattaforme siano veicolati verso tutti gli interlocutori istituzionali interessati, tra cui l’Anac, mediante protocolli di cooperazione applicativa.