Il testo definitivo

Correttivo Codice Appalti, cosa cambia per l’Anticorruzione

In base alle novità inserite nel Correttivo Codice Appalti, l’Anac elabora costi standard delle opere pubbliche, mette a punto nuovi protocolli per la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Il rating d’impresa diventa facoltativo e premiale

Pubblicato il 19 Apr 2017

Ida Angela Nicotra

consigliere dell’Autoritá Nazionale Anticorruzione

appalti

Il Correttivo al Codice Appalti, che ha visto il suo ultimo passaggio in Consiglio dei Ministri giovedì 13 aprile, ha conferito all’Anac il compito di elaborare, con la collaborazione dell’Istat e degli altri enti del Sistema statistico Nazionale, al fine di favorire l’economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni d’acquisto, costi standard delle opere pubbliche e prezzi di riferimento di beni e servizi. Ciò sulla base di apposite convenzioni e avvalendosi anche delle informazioni contenute nelle banche dati esistenti presso altre Amministrazioni pubbliche e altri soggetti operanti nel settore dei contratti pubblici.

Per quanto riguarda la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici si prevedono nuove modalità di rilevazione e interscambio delle informazioni nel settore delle opere pubbliche. In particolare, l’Anac, il ministero dell’Economia e delle finanze, il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le Regioni e le Province Autonome, quali gestori di sistemi informatizzati attraverso la stipula di appositi protocolli saranno tenuti ad assicurare il rispetto dei seguenti principi: univocità dell’invio delle informazioni, unicità del luogo di pubblicazione, riduzione degli oneri amministrativi, efficace monitoraggio dalla programmazione alla realizzazione delle opere, tracciabilità dei flussi finanziari e massima trasparenza delle procedure di gara. In particolare, il principio di unicità va riferito all’esigenza di non aggravare gli oneri di comunicazione in capo ai soggetti ad essi tenuti, ciò al fine di minimizzare i costi burocratici in capo alle Stazioni appaltanti e facilitare i flussi informativi, tenendo insieme il principio di totale visibilità degli atti amministrativi.

Altra importante novità riguarda il rating di impresa, che è stato confermato ed è funzionale a valutare la reputazione di chi intende partecipare al mercato degli appalti pubblici. Lo scopo è quello di prevenire “i rischi” di cattiva esecuzione delle opere. Secondo le previsioni contenute nel correttivo, che accoglie le richieste avanzate dall’Anac, in un atto di segnalazione al Parlamento, adesso il rating non viene più costruito come un requisito obbligatorio ai fini della qualificazione, ma rilasciato su base volontaria, valutando solo chi lo richiede. Infatti, il comma 10, dell’articolo 83, riscrive per intero la disciplina del rating di impresa che, ora, diviene facoltativo e dunque solo premiale (e non anche penalizzante) ma non costituisce di per sé condizione essenziale per la qualificazione. Deve trattarsi di misure di premialità regolate da una disciplina generale fissata dall’Anac, con apposite linee guida, che individuano criteri reputazionali, basati su parametri oggettivi e misurabili, sul rispetto dei tempi e dei costi nell’esecuzione dei contratti e sugli esiti del contenzioso.

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