L'analisi

Contratti pubblici, digitalizzazione delle procedure: il nuovo regolamento

Il nuovo Regolamento per la digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici è stato pubblicato: adesso però c’è tanto lavoro da fare, soprattutto per le piattaforme necessarie alle procedure di gara

Pubblicato il 04 Gen 2022

Fabio Della Marta

Porzio&Partners

Partenariato Pubblico Privato

Importanti sviluppi interesseranno le piattaforme di e-procurement che le Stazioni Appaltanti debbono usare per l’espletamento dei propri appalti: nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 26 ottobre 2021 è stato infatti pubblicato il “Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici”. Il Codice degli Appalti lo aveva prescritto nell’art. 44 e, dopo anni di orientamenti tramite sentenze dei Tribunali Amministrativi, finalmente le promesse sono state  mantenute.

Ora si prospetta un bel lavoro di manutenzione attende i gestori delle piattaforme, Consip compresa. Analizziamo le modifiche principali, prendendo a riferimento la piattaforma Consip, caso di eccellenza parzialmente mutuato da numerosi enti.

Comunicazioni e scambi di informazioni in modalità digitale

L’art. 4 riguarda subito la lex specialis del MePA ben note agli utenti della piattaforma, specificando al comma 1 che “le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra gli utenti e il sistema telematico che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna, tra i quali i messaggi di avviso e di notifica, avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6 -bis e 6 – ter del CAD …”. Solo qualora l’utente non sia presente nei succitati indici allora “il sistema telematico consente all’utente di eleggere domicilio digitale speciale presso il sistema stesso” (cfr. comma 2).

Questa “deroga” di cui al comma 2 costituisce invece fino ad oggi una prassi per quanto riguarda la piattaforma Consip, ove la disciplina sancita dalle “Regole del Sistema di e-Procurement” stabilisce l’elezione di domicilio presso il Sistema e di conseguenza consente di utilizzare l’area “comunicazioni” o in qualsiasi modo la Piattaforma stessa per qualsiasi comunicazione o avviso. E già i magistrati del TAR Lazio non vedevano di buon grado tale disciplina del MePA (o forse non la conoscevano affatto) stabilendo nell’Ottobre 2020 che le comunicazioni di esclusione delle Stazioni Appaltanti dovessero essere inviate a mezzo PEC.

Da ultimo (cfr. comma 3) le “Regole del Sistema di e-Procurement” limitano l’uso della piattaforma affermando che “le comunicazioni e gli scambi di informazioni diversi da quelli di cui al comma 1, nonché le richieste di chiarimenti sul bando di gara, sono accessibili in sezioni apposite del sistema telematico. In tal caso, il sistema telematico può prevedere anche la generazione e l’invio automatico di una segnalazione agli operatori economici”. In sostanza, ci attendiamo modifiche alla piattaforma Consip e alle altre che hanno mutuato il suo approccio, che attualmente risulta non rispondente alle specifiche prescritte dal Regolamento.

L’impatto del regolamento per la digitalizzazione dei contratti pubblici

Leggiamo con soddisfazione, col timore di svegliarci dopo un bel sogno, che il Regolamento traccia la strada per un vero percorso di innovazione, dove il termine “innovazione” dopo venti anni indica davvero nuove modalità tecnico/organizzative in grado di rendere più agevole e rapido il lavoro dei funzionari pubblici che si occupano di appalti. L’art. 12 del Regolamento, infatti, recita “il sistema telematico consente alla stazione appaltante l’acquisizione del codice identificativo della gara, nel rispetto di quanto previsto dalle deliberazioni dell’ANAC … sulla base dell’accordo di servizio sottoscritto dal responsabile del sistema e dal gestore del sistema con ANAC”.

Gli fa compagnia l’art. 20 quando afferma che “la stazione appaltante, attraverso il sistema telematico, effettua la verifica dei requisiti di partecipazione tramite l’interazione con la banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) e con le modalità previste dal provvedimento adottato ai sensi dell’articolo 81, comma 2, del codice”. Si finisce con l’art. 14 che prevede che “il sistema telematico, anche tramite la interconnessione con le apposite piattaforme del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e dell’ANAC, consente alla stazione appaltante di assolvere agli obblighi di pubblicazione dei bandi di gara e degli avvisi”.

I problemi che queste prescrizioni affrontano sono stabilmente nella top ten dei crucci dei funzionari pubblici. Nutriamo personalmente molti dubbi sulla possibilità di vedere tradotti i sacrosanti principi enunciati, considerato che ad oggi nessuna piattaforma di e-Procurement esistente in Italia, nemmeno la più avanzata, si è spinta così in là. Certo, anche nell’ottica dell’adozione dei principi di “once only” auspichiamo che sia giunta l’epoca di una sana e proficua collaborazione fra le Agenzie e le Istituzioni coinvolte con l’obiettivo reale, almeno per una volta, di “semplificare” davvero l’azione amministrativa (perché, fino ad oggi, per semplificare ci si è limitati ad aumentare soglie di spesa per l’affidamento senza gara come accaduto fino ad oggi o a sacrificare il confronto concorrenziale … ogni riferimento al cosiddetto DL “Semplificazioni” è puramente casuale).

Digitalizzazione procurement, come cambiano le piattaforme

Ecco il seguito della lista della spesa per l’adeguamento evolutivo della piattaforma Consip. Il Regolamento batte ancora sulla progettazione di una piattaforma che costituisca un punto unico di accesso e lavoro per la Stazione Appaltante, asserendo che essa debba consentirle (cfr. art. 26) di “assolvere all’obbligo di pubblicazione dell’avviso sull’esito della procedura di affidamento” e (cfr. art. 13) di acquisire/redigere la “determina a contrarre tramite caricamento della stessa nel sistema, provvedendo altresì al successivo inserimento nel fascicolo informatico”.

Previsto obbligo di redazione online del DGUE e della sua relativa trasmissione (cfr. art. 15 “Il sistema telematico, anche tramite la interconnessione con la apposita piattaforma del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, consente agli operatori economici di compilare o di inserire nel sistema il documento di gara unico europeo in formato elettronico ai sensi dell’articolo 85 del codice … Il sistema telematico, al momento della ricezione dell’offerta, trasmette automaticamente all’operatore economico un messaggio di notifica dell’avvenuta ricezione della documentazione, indicando la data e l’ora di presentazione della stessa”).

Vi è inoltre l’obbligo di trasmissione all’ANAC dell’elenco dei nominati componenti della Commissione Giudicatrice (cfr. art. 16), oltre alla possibilità (cfr. art. 19) per la Stazione Appaltante con riferimento alla “redazione, acquisizione e la notifica del provvedimento di ammissione o di esclusione degli operatori economici e lo inserisce nel fascicolo informatico”.

Infine, ma soprattutto finalmente, con l’art. 23 dovremmo vedere la piattaforma Consip aggiornarsi con l’implementazione delle funzionalità di verifica automatica di anomalia con formule di calcolo corrette (“il sistema telematico consente di calcolare la soglia di anomalia nei casi e secondo i criteri previsti dall’articolo 97 del codice, segnalando la presenza di offerte che appaiano anormalmente basse”).

Fin qui è tutto giusto quanto prevedibile, ma un passaggio colpisce più di tutti perché o è geniale o cela un errore: ci riferiamo all’obbligo per il sistema telematico non solo di acquisire o redigere i verbali ma anche di registrare le sedute della commissione giudicatrice, anche garantendo la segretezza della registrazione delle sedute non pubbliche. Ciò significa che anche ciò che è più efficiente fare senza piattaforma, nella fattispecie la valutazione delle offerte in seduta riservata, deve essere fatto e registrato tramite la piattaforma. E registrare non significa scrivere o caricare i verbali, ma molto di più. Ma noi siamo convinti che non si tratti di un errore e c’è un solo motivo per fare come il Decreto chiede: la trasparenza dei lavori di commissione.

Le conseguenze per le imprese

Constatiamo con rammarico l’assenza di qualsiasi obbligo di standardizzazione delle procedure e delle interfacce di accesso per la ricerca delle gare e per la partecipazione. Non vi è inoltre alcun obbligo di attivare strumenti efficaci di ricerca di gare né di strumenti automatizzati per l’estrazione dei dati relativi alle procedure pubblicate o, comunque, per agevolare la consultazione e la ricerca delle gare da parte dei Fornitori. Si tratta di strumenti e funzionalità tecnicamente consolidati da oltre un ventennio ma inesistenti nel public procurement. Si sarebbe potuto e dovuto fare molto a riguardo, con oneri modesti da parte di chi gestisce la piattaforma e grandissimi benefici per l’intero ecosistema di Enti, Imprese e stakeholder. I costi per ricercare e partecipare a una gara si traducono in costi per gli Enti, se va bene si trovano direttamente nell’offerta e se va male provocano ridotta partecipazione alle gare.

È noto quanto oggi sia molto oneroso per una impresa abilitarsi, cercare le gare e partecipare alle gare su decine di piattaforme tutte differenti l’una dall’altra e senza strumenti che facilitano l’interazione automatica almeno in consultazione.

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