La normativa

DL Semplificazioni bis, ecco come cambiano CILA e subappalto

Approfondiamo le modifiche apportate con il DL Semplificazioni bis, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, alla disciplina della CILA – Comunicazione di inizio lavori asseverata e alle regole relative al subappalto

Pubblicato il 07 Giu 2021

Daniele Tumietto

Dottore commercialista

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Il DL Semplificazioni bis dispone che gli interventi incentivati con il Superbonus 110% costituiscano manutenzione straordinaria e siano realizzabili mediante Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) ad esclusione degli interventi che comportano demolizione e ricostruzione.

Inoltre, il decreto prevede che il subappalto non possa superare, temporaneamente (dal primo giugno al 31 ottobre), la quota del 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture riferite al PNRR, nonché le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Come cambia la normativa sulla CILA

Con l’art. 34 comma 1 lettera e) del neonato Decreto-legge “Semplificazioni” viene quindi eliminata la previgente versione del comma 13-ter con quella nuova che dispone: “13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1-bis, del DPR n. 380/2001.

Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del DPR n. 380/2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

a) mancata presentazione della CILA;

b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;

c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento”.

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Il rinnovato comma 13-ter dispone che tutti gli interventi che accedono al superbonus 110% possono essere considerati manutenzione straordinaria, che necessita di Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) che attua una semplificazione che prevede la possibilità di non indicare nulla in merito allo stato legittimo dell’immobile. Rammentiamo che la CILA è una semplice comunicazione e non un’istanza sottoposta a valutazione da parte dell’amministrazione.

La semplificazione però è applicabile solo alle opere rientranti nell’art. 119 del Decreto-legge n. 34/2020, quindi vale per:

  • ecobonus 110%, sia per gli interventi trainanti sia per gli interventi trainati;
  • sismabonus 110%.

La CILA è la comunicazione inviata dal contribuente e asseverata da un tecnico, prevista e regolata dall’art. 6-bis del DPR n. 380/2001. Inoltre prevede per gli interventi che non possono essere considerati “edilizia libera“, ma che non richiedono neanche di permesso di costruire né la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), la possibilità di essere realizzati previa “comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori da parte dell’interessato all’amministrazione competente, fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.

Come funziona la CILA

La CILA è un modello nazionale prevede la sua compilazione è a cura dell’interessato e, in una parte, anche del tecnico. L’interessato compila la parte di dei dati anagrafici e poi la passa al tecnico asseverante che, preso atto di assumere la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità, sotto la propria responsabilità dichiara:

  • la tipologia di intervento,
  • la descrizione sintetica delle opere,
  • le altre comunicazioni, segnalazioni, asseverazioni etc.,
  • gli atti di assenso da acquisire,

inoltre, egli assevera che l’intervento, descritto negli elaborati progettuali, è conforme agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, e che esso è conforme alla normativa in materia sismica e con quella sul rendimento energetico nell’edilizia, e che non vi è interessamento delle parti strutturali dell’edificio.

Il modello nazionale di CILA non prevede una verifica di conformità dell’immobile ma solo sull’intervento, e qui il discorso si complica perché le Regioni hanno recepito con proprie modifiche la modulistica edilizia nazionale. Pertanto, vanno verificate con attenzione tutte le normative regionali in materia.

Va localizzato l’intervento per verificare se il modello regionale prevede qualcosa sullo stato legittimo e la verifica di regolarità urbanistica-edilizia dato che alcune Regioni non prevedono nulla per l’interessato e per il progettista in merito allo “stato legittimo” dell’immobile, ma indicano di formulare la conformità dell’intervento, altre Regioni invece chiedono all’interessato di comunicare la regolarità urbanistica, e si ricorda che egli è il responsabile (unico) dal punto di vista penale e della decadenza di eventuali benefici ottenuti.

L’esclusione delle altre detrazioni fiscali

Le altre detrazioni fiscali sono escluse, pertanto i bonus ristrutturazioni al 50%, ecobonus al 65%, sismabonus ordinari e bonus facciate possono essere agevolabili anche con la cessione del credito, ai sensi dell’art. 121, e pertanto dovranno necessariamente mantenere lo “Stato Legittimo” come oggi normalmente avviene.

Va notato che è stato escluso l’obbligo di attestare, con lo Stato Legittimo di conformità urbanistica immobiliare o delle singole unità immobiliari, ai sensi dell’art. 9-bis comma 1-bis del DPR n.380/2001, ma questo non esclude la facoltà di presentare l’attestazione.

Obiettivo: procedure più snelle

Il decreto prevede anche interventi preordinati ad affrettare e alleggerire le procedure e, al contempo, a rafforzare la capacità amministrativa della Pubblica amministrazione in vari settori. Anche l’efficientamento energetico degli edifici è semplificato con delle procedure per l’accesso al superbonus che ora è esteso agli interventi finalizzati a rimuovere le barriere architettoniche.

Dalla data di entrata in vigore del decreto in materia di appalto è indicato che:

  • fino al 31 ottobre 2021, in deroga alle norme in vigore che prevedono un limite del 30 per cento, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo globale del contratto di lavori, servizi o forniture;
  • dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, tuttavia le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell’aggiudicatario in ragione della loro specificità;
  • il contraente principale e il subappaltatore risultano responsabili in solido verso la stazione appaltante.

La nuova banca dati

Le informazioni su programmazione, scelta del contraente, aggiudicazione ed esecuzione delle opere saranno gestite e trasmesse alla banca dati dei contratti pubblici dell’Autorità Nazionale Anticorruzione attraverso l’impiego di piattaforme informatiche interoperabili. Pertanto, la banca dati degli operatori economici viene accorpata alla Banca dati dei contratti pubblici e verrà gestita da ANAC.

All’interno della nuova banca dati, è istituito il fascicolo virtuale dell’operatore economico, ove saranno conservati i dati e le informazioni essenziali ai fini della partecipazione alle procedure di gara, semplificando le attività di verifica ed accertamento delle stazioni appaltanti. Queste ultime dovranno avere requisiti di qualità in termini di:

  • esperienza pregressa documentata,
  • personale qualificato,
  • strumentazione tecnica adeguata.

In attesa del completamento della riduzione e qualificazione delle stazioni appaltanti, è vietato ai Comuni non capoluogo di affidare appalti per interventi del PNRR, dovendo ricorrere alle Unioni di Comuni, Consorzi, Città metropolitane, Province e Comuni capoluogo.

Appalti e PNRR

In merito agli interventi contenuti nel PNRR è previsto un unico affidamento per la progettazione e l’esecuzione dell’opera in base al progetto di fattibilità tecnico-economica. L’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che tiene conto pure degli aspetti qualitativi, oltre che economici.

Con riferimento alla Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) sono ridotti i tempi (massimo 130 giorni) per la VIA dei progetti che rientrano nel PNRR, di quelli finanziati dal fondo complementare e dei progetti attuativi del Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima. Per questo è istituita un’apposita commissione tecnica, composta da massimo 40 persone, che lavoreranno a tempo pieno in modo da assicurare efficienza e capacità produttiva.

In caso di inerzia della commissione tecnica viene previsto l’esercizio di un potere sostitutivo oltre che dei dirigenti del Ministero della transizione ecologica e del Ministero della cultura. Per la tutela dei beni culturali e paesaggistici contenuti negli interventi previsti dal PNRR è istituita presso il ministero della Cultura una Soprintendenza speciale. Per velocizzare il raggiungimento degli obiettivi nazionali di ricorso alle Fonti rinnovabili, vengono facilitate le procedure autorizzative che riguardano:

  • la produzione di energia da fonti rinnovabili,
  • la installazione di infrastrutture energetiche, impianti di produzione e accumulo di energia elettrica,
  • la bonifica dei siti contaminati,
  • il repowering degli impianti esistenti.

Infine, si segnala che è stato semplificato anche il procedimento di autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica e si agevola l’infrastrutturazione digitale degli immobili con reti in fibra ottica.

All’orizzonte una nuova CILA?

Speriamo di si! Infatti dopo l’introduzione della modifica del comma 13-ter è chiaro che sia necessario, per la durata della validità delle modifiche entrate in vigore con l’approvazione del Decreto-legge “semplificazioni” approvato dal Consiglio dei Ministri, procedere alla pubblicazione di una versione aggiornata della CILA da utilizzare per tutti gli interventi nei quali non vada più attestato lo stato legittimo, ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 1-bis, del DPR n. 380/2001.

L’auspicata nuova versione di CILA dovrebbe essere, pertanto, utilizzata solo nel caso di interventi agevolativi con il superbonus e solo nel periodi di validità della semplificazione appena introdotta.

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