il commento

Appalti pubblici, i rischi del Semplificazioni: prezzi maggiori, qualità minore

Il DL Semplificazioni ha sancito l’affidamento diretto per contratti pubblici di importo inferiore ai 150mila euro: un processo più rapido, a discapito però della concorrenza e con il rischio di prezzi più alti e minore qualità. In tutto ciò, grande assente è l’e-procurement

Pubblicato il 29 Lug 2020

Francesco Porzio

Porzio & Partners

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Con il DL Semplificazioni, è ufficiale: per dodici mesi i contratti di importo inferiore a 150.000 euro saranno assegnati senza gara pubblica ma con affidamento diretto, e i restanti contratti di valore inferiore alla soglia comunitaria (5 milioni di Euro per lavori, 209mila euro per beni e servizi da parte di enti locali) sono affidati tramite procedura negoziata senza bando.

Si potranno dunque affidare tali contratti senza confrontare più operatori economici, operazione che fino a ieri si poteva fare, con molta cautela, solo per appalti di valore inferiore a 40mila euro. Una procedura più snella, ma non esente da fronti critici, come la riduzione della concorrenza. Rilevante inoltre il mancato riferimento ai sistemi di E-procurement e alla digitalizzazione del settore appalti.

Il prezzo della maggiore velocità

Dunque dove sta la semplificazione? Certamente per chi non avesse mai letto e applicato il Codice dei Contratti la semplificazione c’è ed è enorme. Ma chi applica le norme in Italia di esperienza ne ha da vendere. Siamo purtroppo ricaduti nel caso in cui si scrive una norma semplice per tentare semplificarne l’applicazione. Ma non è così che funzionano gli appalti pubblici. E anche se si semplificasse qualcosa, perché se non si fa una gara sicuramente la procedura è più semplice e forse si risparmia una settimana o due, il conto che si rischia di pagare è salato: meno concorrenza, rischio di prezzi più alti e qualità più bassa. Vogliamo dunque sperare che agli enti sia lasciata facoltà di continuare a fare gare laddove lo ritengano opportuno. Ma la norma ancora una volta è stata scritta in modo ambiguo e ci si divide tra chi ritiene che, vista la deroga all’art. 36 comma 2 del Codice un ente non possa neanche continuare ad eseguire gare aperte e chi ritiene, come il sottoscritto, che in assenza di abrogazione dell’art. 36 comma 2 del Codice la deroga alle gare resti una facoltà di cui l’ente può avvalersi.

Il Decreto ha limitato il tempo a disposizione a due mesi nel caso di affidamento diretto e quattro mesi nel caso di procedura negoziata senza bando. La conclusione della procedura di affidamento oltre tale termine può provocare la responsabilità del danno erariale per il Responsabile Unico del Procedimento o l’esclusione del fornitore senza indugio e di diritto. Si giunge al paradosso di ricercare il nesso tra ritardo nella stipula di un contratto e danno erariale dopo aver imposto una procedura che non prevede confronto di offerte o gara aperta e che quasi sempre porta un aumento della spesa. Anche la sanzione dell’esclusione del Fornitore evidentemente provoca maggiore danno temporale ed economico rispetto al ritardo stesso: l’obiettivo è spaventare minacciando di sparare con un cannone ma si è consapevoli che dedicando altro tempo e burocrazia a giustificare il ritardo le sanzioni non saranno applicate.

Il Decreto, nel caso delle procedure di importo maggiore di 150.000 euro che prevedono la valutazione di più offerte consente la possibilità di aggiudicare sia al prezzo più basso sia valutando anche la qualità delle offerte. Il tutto, recita il Decreto, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento. Non c’era bisogno dell’inciso sui sani principi, ma fa sentire più buono chi scrive il Decreto e, seppure ingenuamente, tenta di prevenire le inevitabili critiche sulla poca trasparenza, sulla discriminazione e sulla disparità di trattamento conseguenti agli affidamenti senza gara.

La libertà di aggiudicare sia al prezzo più basso sia valutando anche la qualità delle Offerte è sicuramente buona, ma nel caso di gare aggiudicate al prezzo vi è l’improvvido obbligo di escludere automaticamente le offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore a una certa soglia nonostante queste possano essere competitive e congrue. Escludendo tutte le offerte competitive si risparmia il tempo di verificarne la congruità ma senza dubbio si incentiva un aumento dei prezzi in gara e l’aggiudicazione diventa una lotteria in favore di chi ha effettuato il prezzo mediocre, ossia buono ma non troppo poiché si verrà esclusi superando una soglia di ribasso non nota a priori.

Gli inviti alle imprese

Circa gli inviti delle Imprese alle procedure negoziate senza bando, lascia perplessi il “criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate”. Potrebbe essere apprezzata la necessità di invitare anche le Imprese più lontane, ma dietro una apparente maggiore attenzione alla distribuzione delle opportunità potrebbe celarsi una riduzione di trasparenza laddove si invitino imprese meno vicine che non risponderanno alla gara lasciando campo libero alle poche restanti. Non è affatto chiaro come questa previsione possa essere conciliata con il criterio più sano e competitivo per effettuare gli inviti che resta sempre l’indagine di mercato o l’elenco di operatori economici (albo fornitori) peraltro giustamente citati nello stesso Decreto subito dopo l’indicazione sulla “dislocazione territoriale”.

Il Decreto ha inoltre stabilito che non sia richiesta la cauzione provvisoria a garanzia dell’offerta, salvo in particolari casi giustificabili in cui l’ammontare è comunque dimezzato. Non è chiaro il nesso con la semplificazione per gli enti, poiché la mancata cauzione consente a un Operatore economico di non stipulare il contratto dopo aver partecipato a una procedura di affidamento, lasciando il campo ad azzardi e provocando ritardi e danni economici per l’Ente.

E-procurement e innovazione trascurati

Se il Decreto individua contromisure ragionevoli per un ipotetico scenario di ricostruzione post terremoto o post bellico, risulta del tutto fuori contesto nel ricercare la semplificazione, l’innovazione digitale e l’incentivazione degli investimenti pubblici, indispensabili oggi non solo perché la Pubblica Amministrazione è il sistema nervoso dell’Italia ma i soldi in appalti pubblici sono il più giusto ed equo incentivo alle Imprese per ripartire. In particolare il DL Semplificazioni sembra scritto negli anni Ottanta, poiché ignora completamente il ruolo abilitante che ha l’E-procurement nella semplificazione e nell’innovazione digitale che per anni abbiamo vissuto in Direttive, Leggi e Regolamenti. Una innovazione nella disciplina nell’E-procurement o quanto meno il semplice ricorso agli attuali strumenti quali il Catalogo dei mercati Elettronici così come oggi disciplinati dal Codice avrebbe apportato grandissimi benefici in termini di pubblicità, apertura al mercato, velocità di aggiudicazione e concorrenzialità.

Si parla tanto di E-procurement e di innovazione e oggi non ci si è accorti che ci avrebbero potuto salvare dalla crisi. Questa è la vera crisi, non accorgersi della possibilità di migliorare e cadere nella spirale negativa. Un’altra occasione persa. Prima di spegnersi, l’eProcurement “fece in tempo a pensare: Poveretti! Io avevo dato il segnale ‘via libera’ per il cielo. Se mi avessero capito, ora tutti saprebbero volare. Ma forse gli è mancato il coraggio”, per citare Gianni Rodari ne “Il Semaforo Blu”.

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