Se l’esigenza di riscrivere le regole del Codice Appalti è stata soddisfatta o forse solo rimandata introducendo un lunghissimo regime derogatorio, la priorità per il 2022 è ormai definire le regole di dettaglio per i sistemi di e-procurement. Troppo tempo è passato dall’anno 2002 in cui sono state introdotte le prime piattaforme per gare telematiche e dal 2018 in cui è entrato in vigore l’obbligo di affidare tutti gli appalti tramite procedure telematiche.
Ormai la digitalizzazione delle procedure di appalto è un passo imprescindibile per l’attuazione del PNRR e l’effetto della digitalizzazione sarà positivo o devastante a seconda di come gestiremo proprio i processi d’acquisto.
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Le regole per standardizzare i sistemi di e-Procurement
Se nel lontano 2002 con il DPR 101 l’Italia fu il primo Paese europeo a stabilire le modalità per aggiudicare una gara telematica, nei venti anni successivi l’effettiva assenza di regole tecniche per disciplinare e standardizzare le piattaforme di e-Procurement ha creato una babele di piattaforme telematiche ciascuna con proprie modalità, interfacce, procedure, linguaggi. Purtroppo si rinunciò subito al modello di piattaforma unica, nelle infrastrutture o anche solo nel codice software, riutilizzata e gestita da più Enti. Ogni Ente realizzò la propria piattaforma in completa autonomia a iniziare dai requisiti di utente e dalle specifiche tecniche.
Ci sono voluti altri venti anni perché il Decreto n. 148 del 12 agosto 2021 “Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici, da adottare ai sensi dell’articolo 44 del D. Lgs. 50/2016” (il Codice dei contratti pubblici) definisse le prime regole. Queste regole purtroppo sono di livello troppo alto per rappresentare il regolamento voluto dal Codice. Il Decreto inoltre vede la luce con quasi cinque anni di ritardo, poiché il Codice nel 2016 prevedeva che entro un anno tale Decreto avrebbe definito le modalità di digitalizzazione delle procedure, di interconnessione e di interoperabilità, nonché le migliori pratiche riguardanti metodologie organizzative e di lavoro, metodologie di programmazione e pianificazione, soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche di supporto. La strada del Decreto voluto dal Codice era stata prontamente preparata da AgID nel dicembre 2016 con la Circolare n.3 “Regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra i sistemi telematici di acquisto e di negoziazione”.
Contratti pubblici, digitalizzazione delle procedure: il nuovo regolamento
Si potrebbe ritenere che il Decreto abbia intenzionalmente rinunciato a disciplinare l’e-Procurement limitandosi a fornire principi generali facilmente desumibili dal Codice per evitare di stravolgere le piattaforme esistenti ormai già realizzate da lungo tempo. Tuttavia lo stesso Decreto fa ben sperare perché prevede che l’azione di disciplina debba proseguire demandando all’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) tramite apposite Linee Guida l’emissione delle regole tecniche per la definizione delle modalità di digitalizzazione. Quindi la speranza e la fiducia oggi sono riposte in AgID. Quando AgID avrà pubblicato le Linee Guida, i gestori dei sistemi di e-Procurement, a iniziare da Consip, dovranno rivedere le proprie piattaforme, non perché siano state realizzate in modo non corretto ma semplicemente perché sono state realizzate in completa assenza di regole.
L’urgenza: regole chiare
Non è possibile aggiornare le piattaforme senza disporre di regole di dettaglio. Si sciuperebbe una opportunità enorme oltre a tanto denaro pubblico, perché il Decreto 148/2021 ancora non fornisce le regole di dettaglio demandate ad AgID che consentirebbero il salto di qualità. Ma Consip a fine dicembre ha già annunciato un rinnovamento complessivo del sistema di e-Procurement, e non è la prima volta da quando è in vigore il nuovo Codice. Già a fine 2017 Consip aveva annunciato il completo rinnovamento del MePA senza fornire dettagli né impegni con uno scivoloso “a breve, per fasi”. La prima fase vide la luce nel febbraio 2018, poi nulla più. A pensarci bene fu una saggia decisione quella di dedicarsi silenziosamente a migliorare le prestazioni della piattaforma anziché lanciarsi in un rischioso rifacimento della piattaforma in assenza del Decreto voluto dal Codice.
Oggi Consip sembra fare sul serio e ha già comunicato che la prima fase del rinnovamento prevede un cambiamento nell’architettura applicativa per una maggiore integrazione e interoperabilità coi sistemi esterni e la reingegnerizzazione dell’esperienza utente e dell’interfaccia grafica per consentire un rilevante miglioramento della fruibilità del sistema. La necessità per Consip di iniziare a scaldare i motori forse deriva dal fatto che il Decreto stabilisce per gli Enti l’irrealistico termine di soli sei mesi dall’adozione delle linee guida per adeguare i propri sistemi telematici.
Il nodo dei formati
Disporre di regole che standardizzino non solo il formato dei dati in ingresso e uscita, ma anche le interfacce e le procedure di interazione con la piattaforma non è un semplice adempimento dettato dal Codice, è effettivamente fondamentale per cogliere i benefici dell’e-Procurement. E non è scontato che AgID agisca in tale direzione, benché ciò sia caldamente auspicabile e le competenze e la leadership che AgID ha dimostrato in passato facciano ben sperare. Il requisito di interoperabilità può essere recepito in misura variabile, dalla sola fase di cambio di gestore tecnico fino a ogni funzionalità della piattaforma.
Attualmente ogni piattaforma pubblica di e-Procurement adotta un proprio formato, proprie interfacce, proprie regole tecniche e procedurali. E questa circostanza costringe le Imprese ad imparare a usare tutte le diverse piattaforme di e-Procurement esistenti in Italia dedicando ogni giorno molto tempo per accedere a ciascuna di esse per cercare le gare a cui partecipare. La conseguenza negativa non è solo il costo del tempo speso a consultare queste diverse piattaforme che inevitabilmente provoca un aumento dei prezzi offerti agli Enti, ma soprattutto la oggettiva impossibilità per le Imprese di gestire tutte le piattaforme telematiche e la conseguente scelta di concentrarsi su una o due di esse (generalmente quella Consip nazionale e una regionale) a detrimento della competitività delle gare pubbliche.
Il ruolo di Agid
Ora che tutti si sono mobilitati, e fin anche ANAC ha pubblicato il bando tipo 1/2021 per procedure telematiche, manca l’ultimo importante passo di AgID per definire le modalità di digitalizzazione delle procedure di affidamento disciplinate dal Codice. Il Decreto non assegna ad AgID limiti di tempo per l’emissione delle linee guida né indica quanto in dettaglio debbano scendere le linee guida AgID, ma auspichiamo che non abbiano ad oggetto i soli dati ma anche procedure, funzionalità e interfacce in modo da semplificare lo sviluppo delle piattaforme e l’utilizzo da parte delle Imprese. AgID è sicuramente il soggetto più qualificato e competente per gestire questa grandissima responsabilità!