La volontà di capire in che modo si stanno attrezzando le imprese italiane all’e-procurement nazionale introdotto dal nuovo Codice appalti è stata resa complicata per la riluttanza degli operatori del settore, imprese e specialisti, con l’eccezione dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance) che ci ha aiutato a fare chiarezza.
Sia le stazioni appaltanti (in questo caso la Pubblica amministrazione, PA) sia gli operatori economici (chi partecipa ai bandi pubblici) hanno tempo fino al primo giorno del 2024 per adeguarsi alle norme, ma tutto al momento è fermo, il nuovo codice appalti è percepito come un cantiere ancora aperto e vige l’attendismo.
Cos’è l’e-procurement
È un processo di approvvigionamento elettronico per il cui tramite vengono acquistati prodotti e servizi. Sarà necessario tanto alle imprese private quanto dalla Pubblica amministrazione. Un processo completamente digitale, senza più l’intermediazione di moduli, cataloghi e listini prezzi cartacei: i fornitori autorizzati aderiscono alla piattaforma mediante la quale imprese e PA si approvvigionano.
Un sistema che favorisce la trasparenza nelle gare d’appalto e che, opportunamente integrato con un sistema Enterprise Resource Planning allinea le questioni operative a quelle amministrative. Più lineari e rapidi i pagamenti ai fornitori ma anche più puntuale la gestione delle scorte, giacché giacenze e date di approvvigionamento sono aggiornate in tempo reale.
Il nuovo Codice appalti e l’e-procurement
Il nuovo Codice appalti, introdotto dal decreto legislativo 36/2023 e, in vigore dal primo aprile, si concentra anche sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti, aprendo così di fatto le porte a un sistema di e-procurement nazionale, ossia un sistema formato dalle piattaforme e dai servizi digitali abilitati alla gestione dei contratti pubblici. Il nuovo Codice appalti e l’infrastruttura digitale hanno principalmente tre obiettivi:
- tempestività negli approvvigionamenti rispettando la ratio tra qualità e prezzo
- legalità, trasparenza e concorrenza
- fiducia nel rapporto tra Pa e operatori economici.
Spostando il focus soltanto sulla digitalizzazione degli approvvigionamenti, gli obiettivi principali sono:
- allestimento del fascicolo virtuale di chi partecipa ai bandi pubblici
- aggiornamento continuo della Banca dati nazionale dei contratti pubblici
- introduzione di piattaforme per l’approvvigionamento digitale
- procedure automatizzate del ciclo di vita dei contratti pubblici
- diritto di accesso per i cittadini che possono richiedere dati e comunicazioni relativi ai bandi.
Al di là di questi capisaldi, che sono temi corposi, si sa molto poco sulle modalità con cui le relative procedure verranno rese operative.
La digitalizzazione degli appalti pubblici
È un percorso che parte dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ente sottoposto all’Autorità nazionale anticorruzione (Anac) e che integra le piattaforme di approvvigionamento digitale, la virtualizzazione dei fascicoli relativi ai fornitori e l’automatizzazione di procedure relative ai contratti pubblici.
Sarà compito del governo e delle regioni individuare le infrastrutture necessarie che dovranno in seguito incassare il benestare del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Entro il 2024 le stazioni appaltanti dovranno adottare piattaforme digitali per l’approvvigionamento, ciò significa che il nuovo Codice appalti è solo una tappa del tragitto (se ne è parlato a Roma dal 16 al 18 maggio durante un evento organizzato da Forum PA).
La gestione completamente informatizzata di tutte le fasi di una fornitura a una qualsiasi PA è un grande passo in avanti verso la digitalizzazione del Paese e quindi dei rapporti tra cosa privata e cosa pubblica.
Cosa dicono le aziende: l’inchiesta
Ci siamo rivolti senza successo a diversi specialisti e a diverse aziende attive in differenti comparti economici per capire come stanno gestendo il cambiamento per partecipare all’assegnazione di appalti pubblici. Avremmo voluto comprendere, rispetto alle aziende, quali soluzioni software hanno adottato o come hanno eventualmente integrato software e piattaforme già in loro uso. Domande innocue le cui risposte avrebbero potuto aiutare anche altre imprese e, per tutta risposta, abbiamo ottenuto quasi il silenzio più totale.
Fino a quando non ci sarà chiarezza, ossia finché i requisiti tecnologici delle piattaforme di e-procurement non saranno stabiliti e resi pubblici, sembra vigere l’immobilismo, ma proviamo a capire meglio la situazione grazie al contributo del vicepresidente alle Opere pubbliche dell’Associazione Nazionale Costruttori Edili (Ance), Luigi Schiavo.
Con il nuovo Codice appalti cosa cambierà per le imprese dal punto di vista della partecipazione alle gare? Ci sarà maggiore facilità nel cercare i bandi che non verranno più pubblicati su piattaforme diverse?
“Con il nuovo Codice Appalti, all’Anac verrà affidata la pubblicità legale degli atti (art. 27), riportati sul portale istituzionale, nonché dei dati relativi ai singoli appalti, incluso l’elenco degli operatori economici invitati (art. 28). Si tratta di un’indubbia semplificazione. Rispetto al previgente quadro normativo, infatti, Ance ha infatti più volte segnalato la forte frammentazione del quadro conoscitivo delle procedure di gara bandite attraverso le piattaforme telematiche, con una perdita di occasioni di mercato per le imprese”.
Se e come cambieranno le procedure interne alle aziende?
“Occorrerà senz’altro investire in formazione. Infatti, una volta effettuata l’iscrizione sul sito dell’Anac, la stessa impresa dovrà gestire il Fascicolo virtuale dell’operatore economico (FVOE), che prevede il contributo dell’operatore economico al fine di mettere a disposizione della stazione appaltante i documenti dimostrativi dei propri requisiti che possono essere forniti solo dall’operatore stesso (v. requisiti extra-Soa previsti per gli appalti di importo superiore a €20 mln dell’art. 103). L’operatore dovrà poi assumere le competenze necessarie per l’iscrizione e la gestione della partecipazione alle gare mediante le piattaforme informatiche di e-procurement, producendo di volta in volta, ad ogni gara, lo specifico passOE (attraverso il sistema informatico di gestione del fascicolo virtuale) a corredo dell’offerta vera a e propria e del DGUE, sempre prodotto digitalmente.
Inoltre, si rende sempre più attuale per gli operatori economici, al pari di quanto accade per le stazioni appaltanti, gestire la sicurezza dei dati in proprio possesso e soprattutto di quelli che fanno riferimento a diritti sottoposti a privativa.
Infine, considerato che tutte le comunicazioni tra l’appaltatore e la stazione appaltante debbono avvenire mediante piattaforme, si presuppone che tutta la documentazione relativa all’esecuzione dell’appalto venga digitalizzata o, meglio, venga prodotta in formato digitale nativo. Pertanto, gli operatori economici, oltre a conoscere e saper attuare un progetto Bim, dovranno anche interagire digitalmente con la stazione appaltante, durante tutta la fase esecutiva del contratto di appalto, nonché, se previsto, durante la fase di manutenzione dell’opera realizzata”.
Ci sarà bisogno di una rivoluzione degli attuali sistemi per allinearsi alle direttive del Codice oppure ritiene che non serviranno grossi stravolgimenti?
“L’e-procurement è stato uno dei cluster principali della riforma Ue in materia di appalti pubblici del 2014, poi sfociata nel Codice 50/2016, che ha fatto un primo tentativo verso la digitalizzazione, seppure non privo di criticità. Tuttavia, a differenza del Codice di cui al D.lgs. n. 50/2016, che prevede la sola digitalizzazione delle procedure, il nuovo Codice dei contratti pubblici mira all’integrale digitalizzazione del ciclo di vita degli appalti pubblici, dalla programmazione fino a ricomprendere l’esecuzione del contratto. Inoltre, si prevede un utilizzo di procedure automatizzate nell’ambito dei contratti, con decisioni assunte mediante algoritmi.
L’idea è che il ricorso progressivo all’intelligenza artificiale venga visto come unico mezzo per migliorare l’efficacia da conseguire: si tratta di una novità considerevole, non scevra da preoccupazioni, vedremo quindi come verrà attuata questa riforma. In ogni caso, è evidente che per risparmiare un domani (in termini di tempi, costi e risorse) non sacrificando la tutela di un mercato concorrenziale, bisogna investire e lavorare molto oggi”.
Stiamo constatando la reticenza e lo smarrimento da parte delle aziende a parlare di e-procurement. Secondo lei questo è dovuto a un ritardo tecnologico delle aziende italiane o c’è proprio un’incertezza legata a qualche aspetto ancora non molto chiaro del Codice appalti?
“Sicuramente siamo di fronte a un cambiamento epocale, perlomeno sulla carta. Certo, ogni cambiamento implica investimenti e, a causa delle condizioni critiche del mercato e delle difficoltà economiche le imprese, soprattutto le Pmi, tendono a destrutturarsi, anziché crescere. Inoltre, spesso le imprese possono faticare nell’ uniformarsi alle nuove modalità operative, dimostrando una certa difficoltà a staccarsi dagli schemi organizzativi e di gestione tradizionali non più al passo con i tempi. Il problema riguarda anche la pubblica amministrazione: nessuna procedura può prescindere dai soggetti pubblici chiamati ad attuarla”.
Il nuovo Codice in definitiva si concretizzerà in un vantaggio operativo per chi parteciperà ai bandi pubblici oppure ravvisate degli elementi che saranno un freno?
“La digitalizzazione della pubblica amministrazione potrebbe assicurare il rispetto delle regole e migliorare la performance in termini di efficacia e di efficienza. In particolare, nell’ambito dei contratti pubblici. la digitalizzazione risulta fondamentale non solo per realizzare una vera transizione digitale, ma anche per il rilancio del Paese. Al contempo, occorre rilevare la grande importanza, per una riuscita della riforma digitale degli appalti, di tre elementi chiave che appaiono strettamente connessi tra loro: formazione del personale mirata sulle funzioni svolte, protezione e gestione dei dati raccolti, gestione della privacy. A tali elementi si può aggiungere che tutti gli operatori del mercato dovranno avere la disponibilità di strumenti hardware e software digitali aggiornati, in grado di svolgere i compiti assegnati dal nuovo Codice”.