L’efficienza e la trasparenza dell’amministrazione, oltre che rilevare con riferimento alla performance della PA, passano sempre più dalla digitalizzazione delle procedure.
Di recente, la gestione interamente informatizzata delle procedure ad evidenza pubblica si accompagna ad una rapida e sicura gestione dei flussi di informazioni sulla partecipazione alle gare.
Ciò risponde ad un particolare interesse pubblico generale della comunità sociale, e consente di ottenere efficienza, garantendo il rispetto dei principi di concorrenza e parità di accesso alle procedure bandite dall’amministrazione.
I vantaggi della procedura interamente digitalizzata
E infatti, l’impatto e l’importanza dell’e-procurement pubblico è tale che una procedura interamente digitalizzata:
- facilita l’accesso alla procedura;
- garantisce l’immodificabilità dei file trasmessi;
- previene forme di corruzione e concussione;
- riduce i tempi per la predisposizione della documentazione di gara e per la relativa verifica dei documenti inviati.
In questo contesto, molte stazioni appaltanti sono solite richiedere l’invio di formati specifici, in prevalenza formato .pdf, che consentano di verificare, contemporaneamente, sia il contenuto del documento che la firma digitale in esso apposta. Il formato pdf., in particolare, proprio per le sue caratteristiche intrinseche garantisce l’immodificabilità e la stabilità delle dichiarazioni.
Formato digitale: rispetto delle regole e par condicio
È in questo contesto che va affrontato il tema in merito all’esclusione del concorrente che per disattenzione abbia inviato un file in un formato digitale errato o diverso da quello richiesto dalla PA.
Il tema in oggetto appare strettamente legato a quello della diligenza da richiedere alla PA nella verifica dei files e ai concorrenti nella predisposizione della documentazione di gara.
La generazione dei file e il conseguente esame del contenuto può, infatti, rivelarsi problematico tutte le volte in cui gli stessi risultino danneggiati, illeggibili o, in generale, non confezionati nel formato digitale richiesto dalla PA.
In tutti questi casi si tratta, pertanto, di bilanciare interessi contrapposti: da un lato, quello della massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, che si traduce a sua volta nell’interesse dell’operatore a non essere escluso dalla gara, dall’altro, quello di garantire la certezza e la speditezza del procedimento amministrativo attraverso un’applicazione uniforme delle regole previste dalla lex specialis.
Su queste basi, il tema dell’obbligatorietà dell’utilizzazione di uno specifico formato digitale, quale regola imposta dalla PA e la cui violazione comporta una sanzione espulsiva, va risolto tenendo conto della necessità di rispettare la par condicio fra i concorrenti.
In altri termini: può essere giustificato il comportamento di un concorrente che abbia, consapevolmente o meno, violato una regola imposta dalla legge di gara a cui avrebbe potuto facilmente e diligentemente adeguarsi?
Inoltre, nel caso di mero errore materiale nella trasmissione del file, la Stazione appaltante possa esigere un livello di competenza professionale tale da giustificare l’espulsione dalla gara tutte le volte in cui l’operatore sia venuto meno alle regole previste dalla lex specialis?
Procedure certe, trasparenti e celeri
Il tema va affrontato tenendo conto della necessità di salvaguardare il rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità della PA.
Non può trascurarsi, infatti, che le regole dell’eProcurement pubblico assolvono anche ad una necessità di certezza e celerità delle procedure, prevedendo regole informatiche di facile applicazione a cui corrisponde l’obbligo dei concorrenti di conformarsi a quanto richiesto.
Del resto, recente giurisprudenza tende a privilegiare “la sostanza sulla forma”, salvaguardando sia la massima partecipazione, sia il rispetto dei principi di trasparenza e celerità dell’azione amministrativa (si veda: TRGA Trento n. 4 dell’8 gennaio 2018).
Non è, quindi, banale la scelta della PA di imporre uno specifico formato digitale, in quanto tale obbligo può condurre ad escludere tutti quei concorrenti che non si siano adeguati alle regole dell’eProcurament pubblico previste dall’Amministrazione.