In particolare, nei primi sei mesi del 2021 le gare sul MePA sono aumentate del 4% rispetto allo stesso periodo del 2020: un dato interessante per comprendere lo scenario attuale dell’e-procurement e il suo ruolo in un anno in cui rilancio e ripresa sono le priorità da affrontare.
In generale, emerge che nel primo semestre dell’anno gli enti hanno continuato ad utilizzare sempre più gli strumenti di e-procurement offerti da Consip e dalle Centrali di Committenza, poste ormai sul medesimo piano da alcuni anni. Nel 2021 infatti il perimetro degli obblighi di utilizzo degli strumenti telematici di acquisto è rimasto invariato con gli Enti dello Stato obbligati a utilizzare tutti gli strumenti di Consip, gli Enti del Servizio Sanitario obbligati a usare tutti gli strumenti di Consip o delle Centrali di Committenza Regionali e infine le restanti Amministrazioni obbligate a utilizzare il MePA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) e, limitatamente a un elenco di merceologie ove i fabbisogni sono standardizzati, tutti gli strumenti Consip. Vediamo la situazione.
Procurement 2021, gli interventi
Ormai la corsa all’utilizzo della piattaforma nazionale del Ministero dell’economia e delle finanze è arrivata al traguardo. Chi doveva utilizzarla, ormai lo fa. Chi non era obbligato a usarla ha fatto le proprie scelte e come era prevedibile le mantiene ferme. Resta infatti immutato ormai da un decennio l’obbligo per gli Enti diversi da quelli statali di utilizzare il MePA o altri Mercati Elettronici o una piattaforma telematica regionale per effettuare acquisti di importo inferiore alla soglia comunitaria.
È proseguita l’utile azione del Ministero dell’economia e delle finanze, iniziata con la Legge di Stabilità 2016, volta ad evitare che l’obbligo di utilizzo delle Convenzioni Consip possa essere inteso come l’obbligo incondizionato ad acquistare i beni e servizi scelti da Consip anche laddove essi non soddisfino i fabbisogni degli Enti. Questo modo errato di intendere l’obbligo, in passato spesso l’unico per esclusione, nel caso migliore ha causato oneri amministrativi spropositati per motivare il rifiuto dell’acquisto in Convenzione e nel caso peggiore ha portato gli Enti ad acquistare beni e servizi che non soddisfacevano i fabbisogni causando insoddisfazione e riducendo l’efficacia dell’azione di razionalizzazione della spesa pubblica.
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Decreto del 14 aprile 2021 che individua le prestazioni principali oggetto delle Convenzioni Consip e le relative caratteristiche essenziali, stabilendo in modo puntuale e inequivocabile le circostanze in cui un Ente obbligato ad acquistare in Convenzione può non acquistare motivando l’assenza di Convenzioni atte a soddisfare i fabbisogni dell’Ente. In altre parole, il Decreto afferma in modo sempre più chiaro il principio che nessun obbligo dettato da norme di finanza pubblica può imporre agli Enti l’acquisto di beni e servizi le cui caratteristiche differiscono dai propri fabbisogni.
I fronti critici delle modifiche normative
Mentre hanno iniziato a farsi vedere i primi timidi effetti del primo Decreto Semplificazioni del 16 luglio 2020 che ha elevato da 40.000 euro a 75.000 euro la soglia di spesa entro la quale è possibile effettuare un affidamento diretto anche senza consultare più operatori economici, il semestre si è concluso col Decreto Legge “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” che ha elevato tale soglia fino all’incredibile valore di 139.000 euro, in nome della semplificazione.
Decreto Semplificazioni bis, gli interventi su appalti, ambiente e digital: ecco cosa cambia
Non è stato un buon inizio, perché in nome di una semplificazione che consiste nel rinunciare a valutare più preventivi, si può procedere affidando l’appalto a un qualsiasi fornitore senza alcun confronto competitivo. L’unica regola è di cambiare fornitore quando si ripete un medesimo affidamento, ma anche a quella è possibile derogare purché si scrivano molto bene le motivazioni. Per chi non avesse mai letto e applicato il Codice dei Contratti la semplificazione c’è ed è enorme. Ma per chi in Italia applica le norme e di esperienza ne ha da vendere, il conto che si rischia di pagare per velocizzare un affidamento di una o due decine di giorni è salato: meno concorrenza, rischio di prezzi più alti e di qualità più bassa. In altre parole si è confusa l’esigenza di semplificare i processi con quella di semplificare le norme.
Semplificare una norma non sempre significa semplificarne l’applicazione, ma è questa la strada presa dal Legislatore. Sicuramente la semplificazione c’è stata, almeno nella vita del Legislatore che ha detto agli Enti: “fate voi!”. Ora che la norma è più semplice, l’Ente ha molto più potere discrezionale da gestire, ma non sempre ciò significa semplificare le procedure. Ormai gli strumenti telematici di acquisizione sono giunti a un livello tale di maturità da consentire di semplificare e velocizzare le procedure senza derogare alle gare o al confronto di più preventivi. Ma il Legislatore non ha voluto sentire ragioni e negando venti anni di successi degli strumenti di e-Procurement ha proseguito con la strada della deroga. Un ritorno al passato che molti non hanno apprezzato.
La durata media di una procedura negoziata sotto soglia comunitaria è di 60 giorni, riducibile utilizzando una Richiesta di Offerta su un Mercato Elettronico, mentre con un acquisto da catalogo sul Mercato Elettronico la durata della procedura di confronto concorrenziale di più preventivi è inferiore a un giorno. Che vantaggio c’è ad affidare l’appalto a un fornitore scelto senza confrontare più preventivi?
E-procurement, le scelte degli enti
I dati di utilizzo del MePA dei primi mesi del 2021, la piattaforma telematica più utilizzata per gli appalti, mostrano che il comportamento degli Enti è sostanzialmente invariato a seguito di tali norme. Gli Enti dunque mostrano di preferire il confronto competitivo di più offerte anche laddove la norma avrebbe consentito un affidamento senza confronto, dimostrando così di possedere competenza e che forse non c’era affatto bisogno di questa deroga per semplificare gli appalti. In ogni caso è una ottima notizia. Gli Enti dimostrano la stessa maturità che il Legislatore auspicava quando ha intrapreso la scelta di aumentare considerevolmente la discrezionalità degli Enti nell’affidamento di appalti per velocizzare e semplificare.