Mercato elettronico e negozio elettronico non sono la stessa cosa: i due strumenti utili per il procurement hanno finalità totalmente diverse. Il primo serve per l’acquisto e la negoziazione di beni, il secondo è una sorta di vetrina digitale. Inoltre, perseguono due differenti strategie di risparmio nell’ambito del Programma di Razionalizzazione della Spesa Pubblica del MEF. Ovviamente, anche gli obblighi e le norme relative alle due iniziative sono diverse.
Un esempio sulla confusione al riguardo. Discutendo degli obblighi di utilizzo dei Mercati elettronici delle PA durante i nostri corsi di formazione ci si sofferma spesso sulla possibilità per gli enti locali di utilizzare, in alternativa al MePA Consip, altri mercati elettronici istituiti dalle varie Centrali di Committenza Regionali (art. 1, comma 450 L. 296/2006 modificato dall’art. 7 D.L. 52/2012 e dalla L. 228/2012). Nel momento in cui si elencano i (pochi) mercati elettronici alternativi esistenti in Italia, è frequente che qualcuno obietti: “Ha dimenticato che anche la nostra Centrale di Committenza ha istituito un Mercato elettronico, si chiama Negozio elettronico! Possiamo usarlo in alternativa al MePA?”. Occorre dunque fare chiarezza.
Il Mercato elettronico
Il Mercato elettronico è uno strumento di acquisto e negoziazione con cui l’azione della Centrale di Committenza non si spinge fino a negoziare Contratti per conto degli Enti aderenti, ma si limita ad abilitare i fornitori chiedendo di autocertificare il possesso di determinati requisiti suddividendoli in molteplici categorie merceologiche nell’ambito delle quali gli Enti possono negoziare direttamente con essi. Con il Mercato elettronico la centrale di committenza non indice quindi alcuna Gara ma si limita a pubblicare dei bandi di abilitazione con cui si dà ai fornitori l’opportunità di partecipare al Mercato elettronico. Sul Mercato elettronico quindi gli enti non solo hanno la libertà di definire i requisiti di ciò che acquisteranno ma scelgono anche il tipo di procedura di acquisizione che eseguiranno in autonomia. Consip o la Centrale di Committenza ci mette solo la piattaforma, e lascia fare agli enti.
Agli enti aderenti è lasciata quindi l’intera responsabilità della procedura di acquisizione e della negoziazione, dovendosi essi rivolgere ai Fornitori abilitati per l’acquisto dei beni, servizi e lavori tramite gli strumenti di acquisto da catalogo, la richiesta di offerta o la trattativa diretta. Il Mercato Elettronico è quindil o strumento che consente agli Enti di esprimere la propria autonomia di acquisto e consente risparmi derivanti dalla possibilità di confrontare l’offerta di più Fornitori in maniera agevole e veloce.
Il Negozio elettronico
Al contrario il Negozio elettronico è invece una semplice vetrina, chiamata impropriamente “Catalogo”, contenente tutti i contratti di fornitura per beni e servizi già negoziati dalla Centrale di Committenza a seguito di una gara che termina con la stipula di un contratto di Convenzione con uno o più Fornitori. I risparmi, nel caso della Convenzione, derivano quindi dall’aggregazione della domanda e dalla capacità della Centrale di Committenza di raccogliere efficacemente i fabbisogni di un maggior numero di enti aderenti possibili (per questo si parla di fabbisogni “standardizzabili”).
Quindi, a differenza di quanto avviene nel Mercato elettronico, in un Negozio elettronico l’ente non negozia alcunché con il fornitore (che è già stato selezionato dalla Centrale di Committenza e, con esso, i beni/servizi che può vendere con le relative caratteristiche tecnico/economiche) ma si limita a scegliere dal cosiddetto “catalogo” i beni e i servizi di interesse indicandone solo la quantità desiderata e beneficiando dei prezzi unitari competitivi già negoziati e che da solo difficilmente o forse mai sarebbe riuscito ad ottenere.
In tale contesto il NECA (Negozio Elettronico della Centrale Acquisti) di ARCA SpA della Regione Lombardia costituisce un eccellente esempio di aggregazione della domanda, consentendo agli Enti registrati di consultare il Catalogo ed emettere direttamente ordini di acquisto nell’ambito delle cosiddette Convenzioni di somministrazione. Tale processo inizia con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura (OdF) da parte del Punto Ordinante, ossia quella figura all’interno dell’Ente delegata a stipulare contratti per conto dell’Ente.
Nell’OdF il Punto Ordinante indica l’elenco dei beni e servizi presenti in Convenzione che desidera acquistare, il relativo quantitativo richiesto e l’importo massimo di spesa per il quale prevede di impegnare il proprio Ente. Tale documento costituisce il Contratto e impegna l’ente ad acquistare nell’ambito della Convenzione per almeno l’80% dell’importo indicato. Una volta stipulato il contratto arriva l’ottima novità di ARCA, mancante nelle Convenzioni Consip, che consente alle figure operative dell’Ente di emettere in autonomia singoli ordini (Richiesta di consegna, Rdc) a valere nell’ambito del perimetro individuato dall’ordinativo di fornitura. Per tale operazione, a differenza di quanto avviene per l’OdF, non è richiesta la firma digitale.
Obblighi e normativa
Comprendere la differenza fra Mercato Elettronico e Negozio Elettronico è di fondamentale importanza anche ai fini del rispetto degli obblighi di legge. Mentre l’utilizzo del Mercato elettronico (MePA Consip o analoga piattaforma di un’altra Centrale di Committenza locale) è di fatto obbligatorio per tutti gli Enti Pubblici, gli obblighi di utilizzo delle Convenzioni necessitano di qualche distinzione in più:
- gli enti centrali dello Stato, gli enti previdenziali pubblici e le agenzie fiscali hanno l’obbligo di utilizzare le Convenzioni Consip,
- gli enti del SSN hanno l’obbligo di utilizzare le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento oppure, qualora queste ultime non siano disponibili, le convenzioni Consip,
- per le merceologie energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile gli Enti Locali hanno l’obbligo di approvvigionarsi attraverso le Convenzioni o gli Accordi Quadro o il Mercato Elettronico o il Sistema Dinamico di Acquisizione di Consip o delle Centrali di Committenza Regionali,
- in ogni caso, gli enti non obbligati ad utilizzare le Convenzioni hanno l’obbligo di adottarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti in autonomia, il che significa che se acquistano un bene o un servizio avente le medesime caratteristiche essenziali di uno disponibile in Convenzione, non possono sostenere un costo superiore al prezzo di Convenzione.