Il processo di trasformazione digitale della PA è a tutti gli effetti un “progetto” e come tale va gestito. Non è solo l’espressione di una strategia o di una visione politico-istituzionale più o meno chiara, che è alla base del processo stesso. E dunque è necessario definire ed utilizzare specifiche di progetto per la transizione digitale.
Solo in questo modo si può tentare ancora di mettere ordine nei cantieri digitali delle pubbliche amministrazioni e soprattutto si può disegnare una “linea guida” specifica delle cose da fare quando si passa dalle “idee” alla realizzazione delle stesse. Senza le specifiche di progetto non ci sarà una vera “transizione digitale”.
Trasformazione digitale PA, lo stato dell’arte
Allo stato attuale sono stati aperti (nell’ambito del PNRR) tanti cantieri con una “strategia di fondo”: semplificare l’azione amministrativa, semplificare le regole dell’amministrare, riorganizzare con l’occasione della digitalizzazione. Tutto questo è avvenuto senza specifiche di progetto, quindi con:
- scarsa progettazione;
- attenzione per l’acquisizione di tecnologie digitali senza considerare il contesto organizzativo;
- mancanza di interventi mirati alla semplificazione;
- ancora forte e significativa la dicotomia tra organizzazione e tecnologie;
- carenza di formazione dei dirigenti e dipendenti pubblici sui processi di cambiamento ed innovazione e sulle nuove competenze (i dati sulla formazione esprimono da soli la necessità di cose concrete da fare senza fare l’ennesima riforma della P.A. alla vecchia maniera).
Se da un lato, dobbiamo rilevare una linea strategica generale di sviluppo del PNRR dall’altro dobbiamo evidenziare che semplificazione-riorganizzazione-digitalizzazione restano processi verticali, separati, non integrati, non funzionali alla creazione di una nuova moderna burocrazia. La trasformazione digitale ha lo scopo di creare un “nuovo rapporto” tra cittadini e burocrazia con la creazione di una “nuova amministrazione pubblica” che faciliti questo rapporto superando un modello organizzativo pieno di formalismi giuridici, di procedure lunghe e costose, autoreferenziale, in “contrasto” con processi di automazione a tecnologia avanzata, con pubblici dipendenti non formati all’innovazione (sotto tutti profili).
Le specifiche istituzionali, organizzative, funzionali e tecniche
Per progettare e realizzare cantieri per la trasformazione digitale e realizzare quindi ecosistemi amministrativi digitali (sistemi integrati di organizzazione, processi semplificati e tecnologie) è necessario fare riferimento a “specifiche di progetto” che sono di tipo istituzionale, organizzativo, funzionale e tecnico.
Per specifiche di progetto (con riferimento alla trasformazione digitale) intendiamo l’insieme di tutti gli elementi che caratterizzano un progetto di trasformazione digitale. Poiché il “processo di trasformazione digitale” comprende aspetti normativi, organizzativi, funzionali, tecnici, allora le “specifiche di progetto per la trasformazione digitale” riguardano gli aspetti costitutivi di tale trasformazione: che sono gli stessi sopra indicati.
Un progetto di trasformazione digitale:
- non può non considerare le normative che regolano tale processo,
- non può non considerare che la trasformazione digitale interessa le organizzazioni e le modifiche dei modelli organizzativi (processi di riorganizzazione);
- non può non considerare che tale trasformazione interessa tutte le componenti di una organizzazione (le risorse informative, umane, finanziarie, strumentali; le strutture, i servizi, gli utenti delle organizzazioni);
- non può non considerare gli aspetti funzionali (le attività amministrative e gestionali, le funzioni definite da leggi e/o da prassi);
- non può non considerare gli aspetti tecnici (tecnologie e regole tecniche).
Tutto il progetto di trasformazione (in termini generali e per singolo progetto e rispetto a specifiche amministrazioni) dovrebbe essere documentato per tutto il percorso progettuale, per i singoli interventi progettuali verticali e non, per la efficacia degli interventi ed i risultati di progetto, per il monitoraggio del progetto stesso in tutte le sue fasi, prodotti, soluzioni, risultati, ecc. Non solo quindi la “documentazione tecnica” di progetto.
Per specifiche istituzionali intendiamo tutti gli elementi (a valenza generale) che devono essere considerati dalle istituzioni pubbliche (e per conoscenza dagli operatori tecnici, società, imprese, ecc. del settore digitale) per il processo di trasformazione digitale. Si tratta di elementi di base e costitutivi che vincolano le amministrazioni pubbliche nella loro esistenza, nella propria azione amministrativa e nella struttura organizzativa.
Le specifiche organizzative comprendono tutti gli elementi di base (stabilite da diverse norme) che dovrebbero caratterizzare le organizzazioni pubbliche.
Le specifiche funzionali riguardano gli elementi finalizzati al funzionamento delle burocrazie: processi, procedure, procedimenti; servizi.
Le specifiche tecniche comprendono tutti gli elementi che sono definiti dalle regole tecniche (in particolare quelle emanate da Agid) e che sono finalizzati a integrare le tecnologie digitali e sistemi organizzativi nel rispetto delle specifiche istituzionali, organizzative e funzionali.
Le specifiche istituzionali
Per specifiche istituzionali intendiamo tutti gli elementi (a valenza generale) che devono essere considerati in particolare dalle istituzioni per il processo di trasformazione digitale. Si tratta di elementi di base e costitutivi che vincolano le amministrazioni pubbliche nella propria azione amministrativa e nella struttura organizzativa. Vincolano le amministrazioni anche nei processi di riorganizzazione e di digitalizzazione. Si tratta di elementi che spesso sono considerati “ovvi” o “banali” perché formali e che non sono spesso citati nelle decisioni delle amministrazioni a riguardo della transizione digitale. Le specifiche istituzionali hanno un risvolto concreto di attuazione.
Specifiche costituzionali
Una specifica di valore generale trova fondamento nell’art. 3, comma 2 della Costituzione della nostra Repubblica: “E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.
La pubblica amministrazione (oltre ai decisori pubblici di tutti i livelli istituzionali) ha il compito di contribuire alla eliminazione degli “ostacoli” con una azione amministrativa moderna, semplificata, trasparente, sostenibile, digitale. Un progetto di trasformazione digitale non può non considerare questo “vincolo progettuale” di una burocrazia fondamentale per la rimozione degli ostacoli: per rimuoverli è necessaria una organizzazione che si occupi di questo e non solo delle “pratiche” o delle carte. Oggi una burocrazia moderna deve contribuire ad eliminare gli ostacoli con una organizzazione digitale (semplificata, accessibile, trasparente, sostenibile) che non sia solo espressione di “macchine” tecnologiche.
L’articolo 5 della Costituzione stabilisce che “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”. Il processo ed il progetto di trasformazione digitale devono considerare il vincolo progettuale generale del ruolo delle autonomie locali e del decentramento amministrativo dei servizi. Le tecnologie digitali devono supportare un modello organizzativo di amministrazione che si ispiri a questo articolo.
L’art. 9 della Costituzione tutela in particolare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Ciò costituisce vincolo progettuale generale in progetti di trasformazione digitale che riguardano l’ambiente, il territorio anche attraverso una adeguata organizzazione e attraverso tecnologie digitali che devono interessare in modo “sistemico” il territorio, l’ambiente, il paesaggio. Chi mette le mani sul territorio deve farlo con dati veri, completi, aggiornati, e nel rispetto dei vincoli ambientali e nel rispetto della trasparenza (altro vincolo progettuale) e della partecipazione (altro vincolo progettuale).
L’art. 97 della Costituzione stabilisce alcuni vincoli progettuali significativi:
- Equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico;
- L’organizzazione dei pubblici uffici per assicurare il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione;
- L’ordinamento degli uffici per specifiche sfere di competenza, di attribuzione delle funzioni e di responsabilità
- Accesso tramite concorsi pubblici agli uffici pubblici.
Tutti questi “vincoli” non sono solo formali ma sostanziali. Una organizzazione pubblica che opera come un “insieme” (regole, strutture, processi, decisioni, risorse, servizi, ecc.). Una organizzazione pubblica che deve operare così anche per il processo di trasformazione digitale.
L’art. 98 della Costituzione stabilisce che gli impiegati “sono al servizio esclusivo della Nazione”. Gli impiegati pubblici devono quindi essere formati per competenze vere, attuali ed operare in organizzazioni moderne e digitali.
Dichiarazione europea sui diritti e principi digitali per il decennio digitale
La dichiarazione, proclamata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 23.1.2023 (C 23/1). La dichiarazione traccia una linea guida istituzionale sia per i decisori pubblici, sia per le amministrazioni e sia per gli operatori tecnici del settore.
Nei primi 4 considerando del Preambolo (che riportiamo; i corsivi sono nostri) sono indicati con chiarezza e completezza i fondamenti sui quali si basa la Dichiarazione:
“(1)L’Unione europea (UE) è un’«unione di valori», sancita dall’articolo 2 del trattato sull’Unione europea, e si fonda sul rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e sul rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Inoltre, secondo la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, l’UE si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell’uguaglianza e della solidarietà. La Carta ribadisce inoltre i diritti derivanti in particolare dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri.
(2) La trasformazione digitale interessa ogni aspetto della vita delle persone. Offre notevoli opportunità in termini di miglioramento della qualità della vita, crescita economica e sostenibilità.
(3) La trasformazione digitale presenta anche sfide per le nostre società democratiche e le nostre economie, così come per gli individui. Con l’accelerazione della trasformazione digitale è giunto il momento che l’UE specifichi come si dovrebbero applicare nell’ambiente digitale i suoi valori e diritti fondamentali applicabili offline. La trasformazione digitale non dovrebbe comportare la regressione dei diritti. Ciò che è illegale offline è illegale online. La presente dichiarazione non pregiudica le «politiche offline», come l’accesso offline ai servizi pubblici principali.
(4) Il Parlamento ha invitato più volte a definire principi etici che guidino l’approccio dell’UE alla trasformazione digitale e garantiscano il pieno rispetto dei diritti fondamentali quali la protezione dei dati, il diritto al rispetto della vita privata, la non discriminazione e la parità di genere, nonché di principi quali la protezione dei consumatori, la neutralità tecnologica e della rete, l’affidabilità e l’inclusività. Ha inoltre chiesto una maggiore protezione dei diritti degli utenti nell’ambiente digitale, nonché dei diritti dei lavoratori e del diritto alla disconnessione”.
La dichiarazione stabilisce “principi e diritti” che hanno bisogno di una “amministrazione digitale” per essere garantiti ed esercitati.
I principi della dichiarazione sono modellati intorno a sei temi:
- Mettere le persone al centro della trasformazione digitale (Capitolo I). Le persone sono al centro della trasformazione digitale nell’Unione europea. La tecnologia dovrebbe essere al servizio e andare a beneficio di tutte le persone che vivono nell’UE, mettendole nelle condizioni di perseguire le loro aspirazioni, in tutta sicurezza e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali.
- Solidarietà e inclusione (Capitolo II). La tecnologia dovrebbe essere utilizzata per unire le persone, e non per dividerle. Tutti dovrebbero avere accesso alla tecnologia, che dovrebbe essere inclusiva, e promuovere i nostri diritti. La dichiarazione propone diritti in una serie di settori chiave per garantire che nessuno sia lasciato indietro dalla trasformazione digitale, assicurando uno sforzo supplementare per includere gli anziani, le persone che vivono nelle zone rurali, le persone con disabilità e le persone emarginate, vulnerabili o prive di diritti e coloro che agiscono per loro conto. Ogni persona dovrebbe avere accesso online ai servizi pubblici principali nell’UE. A nessuno deve essere chiesto di fornire dati più spesso di quanto necessario durante l’accesso ai servizi pubblici digitali e il loro utilizzo.
- Libertà di scelta (Capitolo III). Promuovere sistemi di IA antropocentrici, affidabili ed etici. Nell’uso di sistemi di IA garantire un livello adeguato di trasparenza. I sistemi di IA devono contribuire a creare ed aumentare il benessere e non devono creare condizioni discriminanti. Ognuno dovrebbe avere il potere di fare le proprie scelte informate online. La libertà di scelta include anche l’essere liberi di scegliere quali servizi online utilizziamo, sulla base di informazioni oggettive, trasparenti e affidabili. Questo a sua volta significa assicurarsi che tutti abbiano il potere di competere e innovare nel mondo digitale.
- Partecipazione allo spazio pubblico digitale (Capitolo IV). Le tecnologie digitali possono essere utilizzate per stimolare l’impegno e la partecipazione democratica. Tutti dovrebbero avere accesso a un ambiente online affidabile, diversificato e multilingue e dovrebbero sapere chi possiede o controlla i servizi che stanno utilizzando. Ciò incoraggia il dibattito pubblico pluralistico e la partecipazione alla democrazia. I principi digitali sottolineano inoltre la necessità di creare un ambiente digitale che protegga le persone dalla disinformazione, dalla manipolazione delle informazioni e da altre forme di contenuti dannosi, comprese le molestie e la violenza di genere. Inoltre, supporta l’accesso a contenuti digitali che riflettono la nostra diversità culturale e linguistica.
- Sicurezza, protezione e conferimento di maggiore autonomia e responsabilità (Capitolo V). Tutti dovrebbero avere accesso a tecnologie, prodotti e servizi digitali sicuri, protetti dalla privacy. I principi digitali si impegnano a proteggere gli interessi delle persone, delle imprese e dei servizi pubblici contro la criminalità informatica e a confrontarsi con coloro che cercano di minare la sicurezza e l’integrità del nostro ambiente online. La dichiarazione invita tutti ad avere un controllo effettivo sui propri dati personali e non personali in linea con il diritto dell’UE. Presta particolare attenzione ai bambini e ai giovani, che dovrebbero sentirsi al sicuro e potenziati online.
- Sostenibilità (Capitolo VI). Le transizioni digitale e verde sono strettamente collegate. Mentre le tecnologie digitali offrono molte soluzioni per i cambiamenti climatici, dobbiamo garantire che non contribuiscano al problema stesso. I prodotti e i servizi digitali dovrebbero essere progettati, prodotti e smaltiti in modo da ridurne l’impatto sull’ambiente e sulla società. Dovrebbero inoltre essere fornite maggiori informazioni sull’impatto ambientale e sul consumo energetico di tali servizi.
Come si può notare da questa breve sintesi della dichiarazione le “specifiche progettuali” di valore generale che sono indicate costituiscono “vincoli di progetto” per la trasformazione digitale. Ci riferiamo per es. ai vincoli di progetto relativi alla privacy, alla trasparenza, alla accessibilità, alla qualità dei dati, ai servizi digitali, alla sicurezza informatica e alla cibersicurezza, ecc. Le pubbliche amministrazioni devono fare riferimento alla Dichiarazione sia come premessa nelle decisioni in materia di trasformazione digitale e sia nella acquisizione di tecnologie digitali (progetti, contratti e appalti pubblici). Nella Dichiarazione le specifiche di progetto si presentano come diritti e principi.
La semplificazione amministrativa
La semplificazione amministrativa è il principio stabilito dalla legge 241/1990 e sm. L’art. 1 di questa legge (Principi generali dell’attività amministrativa) riveste particolare rilevanza sotto diversi profili:
“1.L’attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell’ordinamento comunitario”.
1.bis. La pubblica amministrazione, nell’adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.
1.ter. I soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei criteri e dei principi di cui al comma 1, con un livello di garanzia non inferiore a quello cui sono tenute le pubbliche amministrazioni in forza delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell’istruttoria.
2-bis. I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede”.
I principi generali di questa legge possiamo sintetizzarli nel modo seguente:
- intanto la semplificazione amministrativa riguarda tutte le attività amministrative (e non solo i procedimenti amministrativi)
- la semplificazione è il risultato dell’insieme dei criteri indicati nel comma 1 della legge (se ne manca uno di questi criteri “salta” il valore legale dell’azione amministrativa ma salta anche il valore sostanziale ed operativo di ciascuno di questi criteri)
- ciascuno di questi criteri costituisce vincolo progettuale nella trasformazione digitale
- quindi ciascuna delle attività amministrative di tutte le 30 mila organizzazioni pubbliche devono essere semplificate prima di essere digitalizzate (vedi art. 15 del Codice dell’amministrazione digitale)
- non possono essere “aggravati” i procedimenti, le procedure, i processi amministrativi (la digitalizzazione contribuisce ad eliminare la discrezionalità amministrativa immotivata e a rispettare le esigenze dei cittadini).
- la gestione digitale dei sistemi documentali e procedimentali deve essere quindi basata sul principio di semplificazione (legge 241/90 e art. 15 del Codice dell’amministrazione digitale).
L’impatto di eIDAS sulla PA digitale
Il numero 4/2024 della “Rivista elettronica di diritto, economia, management” (fondata nel 2010 e diretta da Donato A. Limone) è dedicato al regolamento UE 2024/1183 che modifica il regolamento UE 910/2014 per quanto riguarda l’istituzione del quadro europeo relativo a un’identità digitale (eIDAS – electronic Identification Authentication and Signature) e al portafoglio digitale dei servizi basato appunto sulla identità digitale unica, sicura e interoperabile.
L’incidenza di questo regolamento sui servizi digitali pubblici e privati, sia a livello europeo e sia a livello dei singoli Paesi membri della Unione, sarà molto forte e determinante per uno sviluppo del mercato interno dei servizi. In particolare, il regolamento determinerà la riduzione (sia pure graduale ma sensibile) al ricorso alla “certificazione pubblica” (analogica e/o digitale) per potere effettuare i servizi digitali in quanto tale certificazione (che comporta oggi un aggravio burocratico molto elevato e su tutti i settori) sarà “superata” dalla integrazione tra identità digitale e attributi personali.
La prefazione del volume è di Alessio Butti, Senatore e Sottosegretario di Stato con delega all’innovazione tecnologica. Il volume è curato da Giovanni Manca uno dei più importanti attori degli ultimi 30 anni in Italia sulla scena del digitale sotto il profilo della regolazione tecnica e non solo (rinvio al suo volume Memorie del digitale. Cronache, storie e aneddoti della trasformazione digitale, Edizioni Themis, 2024). Questo numero della Rivista costituisce la prima analisi organica sul regolamento sotto il profilo giuridico e tecnico.
Di Giovanni Manca i contributi sull’attestazione elettronica di attributi, le nuove regole europee per la sottoscrizione e l’apposizione di sigilli in modalità remota, la firma elettronica qualificata gratuita nel portafoglio europeo di identità digitale. Contributi di carattere generale sono quelli di Andrea Valle (il nuovo regolamento eIDAS tra identità europea e firme elettroniche) e Donato Limone (eIDAS e il Codice dell’amministrazione digitale). Due contributi specifici trattano del documento informatico (Andrea Lisi) e della gestione documentale (Ernesto Belisario). Sul portafoglio digitale gli articoli di Beatrice Tafini, Mauro Mangiulli, Andrea De Maria. Sulla protezione dei dati personali nell’architettura del portafoglio europeo rinvio al contributo di Sarah Ungaro. Andrea Caccia tratta il tema degli standard in eIDAS 2. Sulla sostenibilità come leva per una rapida diffusione del portafoglio l’articolo di Andrea Sassetti. Adriano Santoni interviene sull’avvento del QWAC (come svolta epocale della governance dei certificati SSL).
Sui requisiti e sistemi di conservazione e archiviazione gli articoli di Patrizia Sormani e di Enrico Giunta-Federica Marti. Sui registri elettronici qualificati lo scritto di Davide Colletto e Giulio Di Clemente. Sulle firme elettroniche rinviamo ai contributi di Luigi Foglia, Giovanni Manca, Simone Baldini. Lo scritto di Igor Marcolongo riguarda le procedure di identificazione del titolare del regolamento eIDAS2; sul recapito elettronico intervengono Flavio Fanton, Enrico Giunta, Federica Marti. Sul nuovo sistema sanzionatorio in eIDAS2 il contributo di Massimiliano Nicotra.
Donato A. Limone
Le specifiche organizzative
Le specifiche organizzative comprendono tutti gli elementi di base (stabilite da diverse norme) che dovrebbero caratterizzare le organizzazioni pubbliche nella loro vita quotidiana e nei rapporti con i cittadini e le imprese. Le specifiche riguardano i modelli di organizzazioni, i modelli di servizio, l’amministrazione digitale (nativamente digitale); il sistema di procedure, procedimenti, processi amministrativi; la qualità dei dati ed il loro “governo”; le modalità di accesso alle informazioni, dati e documenti e servizi; il rapporto costi-benefici dell’azione amministrativa; la protezione e la sicurezza del sistema informativo e documentale pubblico; la rilevazione sistematica e continua delle esigenze burocratiche e della soddisfazione dei cittadini e delle imprese; ecc.
La trasformazione digitale comprende inevitabilmente la riorganizzazione dell’amministrazione non in senso astratto ma concreto (vedi il principio dell’art. 15 del Codice dell’amministrazione digitale: prima si si riorganizza e semplifica e poi si digitalizza; oggi avviene il contrario: si acquisiscono tecnologie digitali senza prima semplificare i processi o riorganizzare la macchina burocratica).
Quali sono le specifiche organizzative da considerare per il progetto di trasformazione digitale? Ciascuna organizzazione pubblica (come ciascuna organizzazione privata) opera secondo un modello di organizzazione che stabilisce principi, criteri, regole per il funzionamento stesso della organizzazione. Nel settore pubblico l’organizzazione di un ministero, di un comune, di una scuola, ecc. è regolata tramite una legge, un decreto o un regolamento che non considera l’organizzazione come un sistema, un insieme di regole, strutture, risorse, servizi, ecc. Le regole stabiliscono, di solito, come si articola una struttura pubblica con un riferimento generico ai principi della legge 241/90 o a norme di contabilità.
Il meta modello organizzativo
Il resto rimane affogato nei principi generali che non sono un modello. Il modello (anzi il meta-modello organizzativo) oggi di una organizzazione pubblica è fondato su alcuni principi di carattere formale e funzionale quali una amministrazione moderna deve essere semplificata, trasparente, nativamente digitale, con un sistema di dati/informazioni/documenti aperto (accessibilità informativa), con un sistema di servizi in rete, con un sistema burocratico che pone al centro il cittadino, con una operatività che si basa sulla accountability (responsabilità piena dei decisori politici ed amministrativi), su portali di servizi digitali, sulla protezione e sicurezza dei dati, dei documenti, delle informazioni pubbliche, su competenze moderne dei dirigenti e dei dipendenti pubblici, ecc.
Questo meta-modello tranquillamente può contrassegnare tutte le organizzazioni pubbliche (le caratterizza) e una parte del modello si riferisce poi alla specificità dell’ amministrazione interessata. Il modello organizzativo non può essere predefinito (formalmente) da un regolamento o da un decreto senza un progetto che stabilisca in “dettaglio” come procedere nella operatività quotidiana con gli elementi del meta-modello e gli elementi specifici dell’organizzazione presa in considerazione. Ad oggi le amministrazioni sono “predefinite” negli elementi formali essenziali senza avere realizzato un progetto di organizzazione o riorganizzazione. L’art. 15 del Codice dell’amministrazione digitale stabilisce un principio generale importante: “prima” si semplifica e “poi” si digitalizza; “prima” si riorganizza e “poi” si digitalizza. Il “prima” ed il “poi” devono essere supportati dalle specifiche che abbiamo sopra indicato come principi (anche formalmente stabiliti per norma). Senza un progetto di riorganizzazione/organizzazione si opera ancora in un contesto amministrativo di tipo formalistico-giuridico e non di tipo manageriale/direzionale/a tecnologia avanzata.
Le amministrazioni pubbliche oggi non sono “sistemi” (ecosistemi amministrativi digitali) dove le regole generali sono strettamente correlate con principi organizzativi e tecnologici. Oggi le amministrazioni sono organizzate con strutture, servizi, uffici, dipartimenti che operano in modo verticale e non integrati con il resto dell’organizzazione. L’organizzazione non è un “sistema” e quindi prevale una visione dell’amministrare basato sulla cultura del formalismo giuridico e non sulla cultura di amministrare per strategie, per progetti, per analisi costi-benefici, per servizi da garantire ai cittadini. Non a caso le ultime statistiche sulla pubblica amministrazione (di enti pubblici internazionali e nazionali e di enti privati) ci offrono un quadro dove le nostre amministrazioni sono al fondo delle statistiche per organizzazione, per servizi, per sicurezza, per qualità di amministrazione.
Come porre rimedio a questo cantiere disordinato delle PA: ricorrendo a progetti di riorganizzazione secondo quanto sopra indicato (che poi sono principi contenuti nell’ordinamento!).
Il ruolo del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione)
Un tentativo di “riorganizzazione” è espresso nel PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) previsto dall’art. 6 del DL n.80 del 9 giugno 2021, documento unico di programmazione e governance che dal 30 giugno 2022 (DPCM 132/2022) comprende molti Piani che finora le amministrazioni pubbliche erano tenute a predisporre annualmente: performance, fabbisogni del personale, parità di genere, lavoro agile, anticorruzione, piano triennale dell’informatica, ecc. Il Piao è presentato come una concreta semplificazione della burocrazia.
Se questo è vero nelle finalità generali possiamo rilevare che il sistema di raccolta dei singoli piani non opera nella logica di avere una unica banca dati o più fonti di dati digitali (aggiornati, completi, accessibili, riutilizzabili, ecc.) alle quali accedere per la messa in comune di dati, documenti, informazioni, progetti, ecc. Si è fatta una operazione di raccolta dei documenti dei Piani (formalmente approvati) da “sfogliare” con un unico piano integrato. L’inizio è positivo ma è necessario definire le specifiche progettuali dei singoli Piani che devono essere formati in modalità digitale, integrata, accessibile, aperta, trasparente.
Il PIAO dovrebbe essere lo strumento formale, gestionale, informativo che dovrebbe contenere quindi i piani di semplificazione, di riorganizzazione, di digitalizzazione, di organizzazione dei servizi e dei servizi digitali, ecc. e che dovrebbe permettere in modalità digitale di formare, accedere, consultare, riutilizzare dati da diverse fonti con un approccio veramente integrato. Oppure lo strumento resta una “raccolta” di documenti.
Il PIAO deve operare nella logica dei dati digitali e non solo nella logica di documenti digitali (che prima erano analogici). Il PIAO a pieno titolo deve operare nella logica del PDND (Piattaforma digitale nazionale dati) di cui all’art. 50-ter del Codice dell’amministrazione digitale. Il decreto di attuazione del PIAO comprende una serie di specifiche organizzative interessanti nella logica sopra espressa: un PIAO composto di dati digitali completi, aggiornati, accessibili, riusabili, integrati.
Le specifiche contenute nel PIAO sono importanti perché caratterizzano una visione ancora tutta da definire ma che può considerarsi come visione sistemica di una moderna organizzazione.
Il PIAO è strutturato in sezioni. Si rinvia all’allegato al Decreto 132/2022. Di seguito un elenco di tali specifiche organizzative relative alle sezioni del Piano:
- piano di semplificazione (mappatura dei processi, intervento di semplificazione e reingegnerizzazione anche ai sensi dell’art. 15 del Codice dell’amministrazione digitale)
- mappatura dei processi (censimento delle attività amministrative per ciascun settore dell’amministrazione; conoscenza dei processi che costituisce la base della semplificazione amministrativa e della relativa digitalizzazione)
- piano di digitalizzazione (il piano deve essere realizzato in linea con i principi del piano triennale dell’informatica)
- indicatori di performance (gli indicatori sono finalizzati per rilevare il livello e la qualità dell’azione dei dirigenti o degli apicali e sono strettamente correlati al piano di riorganizzazione, semplificazione e digitalizzazione)
- rilevazione rischi corruttivi e trasparenza (i rischi si rilevano attraverso la conoscenza e semplificazione delle attività, dei processi, delle procedure, dei procedimenti)
- accessibilità ai dati, documenti, informazioni delle pubbliche amministrazioni (piena attuazione del dlgs 33/2013 e del dlgs 97/2016)
- organizzazione dell’amministrazione: struttura organizzativa (la definizione del modello organizzativo deve essere effettuata nella logica di considerare in modo sistemico ed integrato tutti gli elementi che caratterizzano la struttura organizzativa in linea con i processi di trasformazione digitale)
- organizzazione del lavoro agile (il lavoro agile richiede non solo un intervento di mappatura dei processi, ma anche di semplificazione, di digitalizzazione delle attività (lavoro digitale)
- fabbisogno del personale (rilevazione del fabbisogno in ragione delle reali attività da svolgere, a seguito del piano di semplificazione e digitalizzazione ed in ragione della rilevazione delle esigenze dei cittadini e delle imprese)
- azioni di monitoraggio sulle attività del PIAO (come evolve il “piano”, come si informano i cittadini sul piano, come si procede per esigenze di modifiche del piano).
Protezione dei dati personali e accountability
L’approccio alla protezione dei dati personali si basa sul “rischio” e sulle misure di accountability (responsabilizzazione di titolari e responsabili, ai sensi del Regolamento UE 679/2016). Questo approccio richiede una conoscenza reale della propria organizzazione ed una organizzazione semplificata e reingegnerizzata per affrontare i rischi correlati alla protezione dei dati personali. Sul piano operativo la protezione dei dati personali può essere assicurata da alcuni criteri che in sintesi indichiamo:
- responsabilizzazione piena dei titolari e responsabili dei trattamenti (artt. 23-25 del Regolamento);
- il criterio “data protection by default and by design”: previsione, sin dall’inizio del trattamento, delle garanzie indispensabili al fine di soddisfare i requisiti di cui al Regolamento e i diritti degli interessati (art. 25 Regolamento);
- il criterio per affrontare i “rischi” nei trattamenti dei dati personali; analisi degli impatti attraverso un processo di valutazione (artt. 35-36, Regolamento) considerando quali misure organizzative e tecniche adottare.
I principi della protezione dei dati personali hanno una incidenza molto significativa sul processo più generale della riorganizzazione e della digitalizzazione.
Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza
Il Piano triennale della prevenzione della corruzione e trasparenza ( a livello nazionale e di ciascuna amministrazione) si basa su due condizioni fondamentali: l’analisi del contesto organizzativo e l’analisi dei procedimenti amministrativi che riguardano le aree di rischio. Il Piano triennale ha come scopo principale quello di individuare i “rischi” per l’amministrazione anche attraverso un’analisi del proprio contesto, interno ed esterno e , inoltre, di trattare tali rischi con misure preventive. Il Piano vede coinvolti sia gli organi di indirizzo e sia tutto il personale. Il Piano può funzionare adeguatamente se l’organizzazione è stata interessata (anche per altre finalità) da interventi di conoscenza, di analisi, di razionalizzazione e semplificazione delle attività (procedure, procedimenti, processi).
Se si opera in un contesto di ecosistema amministrativo digitale (approccio integrato all’organizzazione) allora il Piano potrà funzionare al meglio. In caso contrario il Piano rischia di essere attuato come “adempimento” (rischia di non essere attuato). La gestione del “rischio” comporta quindi un’amministrazione più efficiente ed efficace, trasparente, semplificata, digitalizzata a norma. Quindi, anche per questo Piano le specifiche organizzative rivestono particolare funzione e sono le stesse che è necessario utilizzare in ogni progetto di innovazione istituzionale come di innovazione organizzativa e tecnica.
Piano triennale dell’informatica delle PA (i principi di base)
Il Piano triennale dell’informatica delle P.A. riveste particolare importanza per quanto attiene il “processo” ed il “progetto” di trasformazione digitale (a tutti i livelli istituzionali ed amministrativi) perché si sviluppa nella logica degli “ecosistemi amministrativi digitali” (organizzazione come sistema; attività semplificate e digitalizzate). Attraverso il piano triennale dell’informatica possiamo accompagnare e supportare la transizione organizzativa e digitale delle amministrazioni pubbliche. Il Piano non può restare un “manifesto” senza soluzioni.
Riportiamo di seguito i principi sui quali si basa il Piano. I principi richiedono specifiche organizzative oltre che tecniche nella fase di attuazione.
1. Digitale e mobile come prima opzione (digital & mobile first) Le pubbliche amministrazioni devono erogare i propri servizi pubblici in digitale e fruibili su dispositivi mobili, considerando alternative solo in via residuale e motivata, attraverso la “riorganizzazione strutturale e gestionale” dell’ente ed anche con una “costante semplificazione e reingegnerizzazione dei processi” Art.3-bis Legge 241/1990 Art.1 c.1 lett. a) D.Lgs. 165/2001 Art.15 CAD Art.1 c.1 lett. b) Legge 124/2015 Art.6 c.1 DL 80/2021.
2. cloud come prima opzione (cloud first) le pubbliche amministrazioni, in fase di definizione di un nuovo progetto e di sviluppo di nuovi servizi, adottano il paradigma cloud e utilizzano esclusivamente infrastrutture digitali adeguate e servizi cloud qualificati secondo i criteri fissati da ACN e nel quadro del SPC Art.33-septies Legge 179/2012 Art. 73 CAD.
3. interoperabile by design e by default (API-first): i servizi pubblici devono essere progettati in modo da funzionare in modalità integrata e attraverso processi digitali collettivi, esponendo opportuni e-Service, a prescindere dai canali di erogazione del servizio che sono individuati logicamente e cronologicamente dopo la progettazione dell’interfaccia API; Art.43 c.2 dPR 445/2000 Art.2 c.1 lett.c) D.Lgs 165/2001 Art.50 c2, art.50-ter e art.64- bis c.1-bis CAD.
4. accesso esclusivo mediante identità digitale (digital identity only): le pubbliche amministrazioni devono adottare in via esclusiva sistemi di identità digitale definiti dalla normativa Art.64 CAD Art. 24, c.4, DL 76/2020 Regolamento EU 2014/910 “eIDAS”.
5. servizi inclusivi, accessibili e centrati sull’utente (user-centric): le pubbliche amministrazioni devono progettare servizi pubblici che siano inclusivi e che vengano incontro alle diverse esigenze delle persone e dei singoli territori, prevedendo modalità agili di miglioramento continuo, partendo dall’esperienza dell’utente e basandosi sulla continua misurazione di prestazioni e utilizzo Legge 4/2004 Art.2 c.1, art.7 e art.53 CAD Art.8 c.1 lettera c) e lett.e), ed art.14 c.4-bis D.Lgs 150/2009.
6. dati pubblici un bene comune (open data by design e by default): il patrimonio informativo della Pubblica Amministrazione è un bene fondamentale per lo sviluppo del Paese e deve essere valorizzato e reso disponibile ai cittadini e alle imprese, in forma aperta e interoperabile Art.50 c.1 e c,2-bis, art.50- quater e art.52 c.2 CAD D.Lgs 36/2006 Art.24-quater c.2 DL90/2014.
7. concepito per la sicurezza e la protezione dei dati personali (data protection by design e by default): i servizi pubblici devono essere progettati ed erogati in modo sicuro e garantire la protezione dei dati personali Regolamento EU 2016/679 “GDPR” DL 65/2018 “NIS” DL 105/2019 “PNSC” DL 82/2021 “ACN”.
8. once only e concepito come transfrontaliero: le pubbliche amministrazioni devono evitare di chiedere ai cittadini e alle imprese informazioni già fornite, devono dare accesso ai loro fascicoli digitali e devono rendere disponibili a livello transfrontaliero i servizi pubblici rilevanti Art.43, art.59, art.64 e art.72 DPR 445/2000 Art.15 c.3, art.41, art.50 c.2 e c.2-ter, e art.60 CAD; Regolamento EU 2018/1724 “single digital gateway” Com.EU (2017) 134 “EIF” 13 Principi guida Definizioni Riferimenti normativi
9. apertura come prima opzione (openness): le pubbliche amministrazioni devono tenere conto della necessità di prevenire il rischio di lock-in nei propri servizi, prediligere l’utilizzo di software con codice aperto o di e-service e, nel caso di software sviluppato per loro conto, deve essere reso disponibile il codice sorgente, nonché promuovere l’amministrazione aperta e la condivisione di buone pratiche sia amministrative che tecnologiche Art.9, art.17 c.1 ed art.68-69 CAD Art.1 c.1 D.Lgs 33/2013 Art.30 D.Lgs 36/2023.
10. sostenibilità digitale : le pubbliche amministrazioni devono considerare l’intero ciclo di vita dei propri servizi e la relativa sostenibilità economica, territoriale, ambientale e sociale, anche ricorrendo a forme di aggregazione Art.15 c.2-bis CAD Art.21 D.lgs. 36/2023 Regolamento EU 2020/852 “principio DNSH”.
11. sussidiarietà, proporzionalità e appropriatezza della digitalizzazione: I processi di digitalizzazione dell’azione amministrativa coordinati e condivisi sono portati avanti secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e appropriatezza della digitalizzazione, ovvero lo Stato deve intraprendere iniziative di digitalizzazione solo se sono più efficaci di quelle a livello regionale e locale, e in base alle esigenze espresse dalle amministrazioni stesse, limitandosi negli altri casi a quanto necessario per il coordinamento informatico dei dati, e al tempo stesso le singole amministrazioni devono garantire l’appropriatezza delle iniziative di digitalizzazione portate avanti autonomamente, cioè in forma non condivisa con altri enti al livello territoriale ottimale rispetto alle esigenze preminenti dell’azione amministrativa e degli utenti dei servizi pubblici.
Tutti i principi sopra riportati e ripresi dal piano nazionale dell’informatica (Agid) richiedono specifiche organizzative già prima evidenziate anche per altre finalità:
- conoscenza completa dell’organizzazione
- conoscenza e semplificazione delle attività, procedure, procedimenti, processi amministrativi (legge 241/90 e sm)
- “prima” riorganizzare e “poi” digitalizzare (art. 15 Codice dell’amministrazione digitale)
- accessibilità digitale completa a dati, documenti, informazioni (dlgs 33/2013 e 97/2016)
- eliminazione di “ridondanza” di dati, di modulistiche, di procedure, procedimenti, processi
- digitale nativo (art. 2,12, 20 e ss del Codice dell’amministrazione digitale)
- sicurezza informatica dei dati e delle tecnologie digitali
- creazione di ecosistemi amministrativi digitali
- servizi digitali (art. 7 del Codice dell’amministrazione digitale)
- le tecnologie devono essere utilizzate in funzione di ecosistemi amministrativi digitali.
Art. 15 del CAD
L’art. 15 del Codice stabilisce alcuni principi che sono alla base degli ecosistemi amministrativi digitali che richiedono specifiche organizzative di progetto:
- Il principio base: riorganizzazione e digitalizzazione con un approccio integrato. Il comma 1 dell’art. 15 stabilisce che “La riorganizzazione strutturale e gestionale delle pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nell’ambito di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo di digitalizzazione”. Ci sono tutti gli “ingredienti” del progetto di trasformazione digitale: riorganizzazione strutturale e gestionale; migliore ed esteso uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; strategia per un coerente sviluppo del processo di digitalizzazione; per riorganizzare è necessario intervenire sulle strutture e sulla gestione e quindi sulle attività, sui procedimenti, sulle procedure, sul sistema dei dati/documenti, ecc, coordinata strategia (a livello nazionale) e a livello di singola amministrazione (la trasformazione digitale è tema proprio degli organi decisionali oltre che della dirigenza).
- Il comma 2 stabilisce ed indica come fare la semplificazione: “In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese, assicurando che l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite nelle Linee guida.
- 2-bis. Le pubbliche amministrazioni nella valutazione dei progetti di investimento in materia di innovazione tecnologica tengono conto degli effettivi risparmi derivanti dalla razionalizzazione di cui al comma 2, nonché dei costi e delle economie che ne derivano.
- 2-ter. Le pubbliche amministrazioni quantificano annualmente, ai sensi dell’articolo 27, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, i risparmi effettivamente conseguiti in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. Tali risparmi sono utilizzati, per due terzi secondo quanto previsto dall’articolo 27, comma 1, del citato decreto legislativo n. 150 del 2009 e in misura pari ad un terzo per il finanziamento di ulteriori progetti di innovazione.
- 2-quater. AgID individua, nell’ambito delle Linee guida, criteri e modalità di attuazione dei commi 2-bis e 2-ter, prevedendo che ogni pubblica amministrazione dia conto annualmente delle attività previste dai predetti commi nella relazione sulla gestione di cui all’articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. ))
- 3. La digitalizzazione dell’azione amministrativa è attuata dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la partecipazione dell’Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri dell’Unione europea”.
Le specifiche organizzative che si rilevano dall’art. 15 del Codice sono la “summa” del processo di riorganizzazione e semplificazione e quindi del processo di trasformazione digitale nella logica degli ecosistemi amministrativi digitali.
In sintesi:
- Riorganizzazione strutturale e gestionale: ciò richiede un intervento radicale e profondo sulla struttura e sui processi
- I decisori pubblici non possono e non devono “sfuggire” a questo intervento (sono responsabili del progetto e del processo di trasformazione)
- La dirigenza pubblica non può non affrontare il processo di semplificazione (anche nell’ambito della propria sfera di autonomia) e la ridefinizione del modello organizzativo dell’ente (assieme ai decisori pubblici)
- Cosa semplificare? Tutto: dalle procedure alla modulistica, dal sistema documentale al sistema di comunicazione, dalla gestione delle pratiche alla presentazione delle istanze
- Semplificare per permettere la presentazione delle istanze e delle richieste in generale all’amministrazione attraverso un “portale” che serve sia per le informazioni e sia per la richiesta di servizi e la presentazione delle istanze (siti e portali che abbiamo solo la finalità di informare sulle attività dell’ente sono fuori norma se non permettono una modalità nativamente digitale di richiesta di servizi in rete)
- Semplificando si possono ricavare delle “economie” e le relative risorse possono essere utilizzate per interventi ulteriori di riorganizzazione e semplificazione
- Monitoraggio continuo del sistema organizzativo e gestionale
- Comunicazione ai cittadini dei risultati ottenuti nel processo di riorganizzazione e semplificazione
- Valutazione delle performance dei dirigenti e dei dipendenti negli interventi di riorganizzazione, semplificazione e trasformazione digitale (superamento della valutazione “astratta” delle performance)
- Formazione dei decisori, della dirigenza e dei dipendenti sui processi di innovazione, di cambiamento, di riorganizzazione e trasformazione digitale.
Creare una cultura dei dati/documenti pubblici digitali
Rileveremo in questo punto alcune tematiche che sono insieme di carattere istituzionale (per la valenza generale delle stesse tematiche) e di carattere organizzativo (per gli interventi concreti da effettuare). Le specifiche che rileviamo di seguito con riferimento ai dlgs 33/2013 e 97/2016 (Trasparenza e accessibilità ai dati, informazioni, documenti delle P.A.):
- La finalità del dlgs 33/2013 (art. 1, comma 1) è: “1. La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”.
- Rispetto alla finalità del dlgs 33/2013 le amministrazioni hanno il dovere e l’obbligo di rendere operativa e concreta “l’accessibilità totale” ai propri dati e documenti.
- Questa accessibilità totale richiede la “reale” conoscenza del sistema dei dati e dei documenti di una amministrazione.
- L’accesso ai dati, informazioni e documenti può essere effettuato in base ad un interesse legittimo (legge 241/90 sm); l’accesso può essere inoltre definito “accesso civico” semplice o generalizzato.
- La reale conoscenza di questi dati e documenti riguarda i soggetti che operano nella struttura amministrativa e i cittadini che intendono esercitare il diritto di accesso.
- Per la conoscenza del sistema dei dati/documenti di un’ amministrazione è necessario ricorrere ad un intervento di razionalizzazione e semplificazione delle attività amministrative dell’amministrazione.
- Per fare questo è necessario che almeno una tantum l’amministrazione sviluppi un progetto di reingegnerizzazione delle procedure, dei procedimenti e dei processi amministrativi e che renda pubblico tale sistema sul proprio sito/portale.
- L’art. 6 del dlgs 33/2013 (Qualità delle informazioni) stabilisce i “requisiti” per la formazione di informazioni di qualità. “1.Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall’articolo 7. 2. L’esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l’omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti”.
- I requisiti di qualità (tutti assieme) sono la base della “cultura amministrativa dei dati pubblici”: fuori da questo “contesto informativo” ci troviamo di fronte alla formazione di dati/informazioni/documenti che non hanno pieno valore legale in quanto prodotti senza il rispetto dei requisiti medesimi.
- Pubblicazione di dati, informazioni, documenti in formato aperto (art. 7 del dlgs 33/2013)
- Garantire il riutilizzo dei dati pubblicati (art. 7 bis del dlgs 33/2013)
- Pubblicazione “tempestiva” dei dati, informazione, documenti sul sito dell’amministrazione (art. 8 del dlgs 33/2013)
- Dati, informazioni e documenti sono pubblicati per un periodo di 5 anni (ma dopo non sono distrutti), art. 8, comma 3 del dlgs 33/2013.
- Ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, nella home page dei siti istituzionali è collocata un’apposita sezione denominata «Amministrazione trasparente», al cui interno sono contenuti i dati, le informazioni e i documenti pubblicati ai sensi della normativa vigente. (art. 9 del dlgs 33/2013)
- Coordinamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione (art. 10 del dlgs 33/2013).
Le specifiche funzionali
Le specifiche funzionali riguardano gli elementi finalizzati al funzionamento delle burocrazie: attività, processi, procedure, procedimenti. In particolare, le specifiche funzionali caratterizzano tutte le attività che si svolgono nelle diverse unità organizzative di un ente. Per ciascuna unità organizzativa sarà quindi necessaria una analisi dettagliata rispetto alle singole attività e tutte le funzioni che riguardano le stesse unità organizzative. Le specifiche funzionali fanno parte delle specifiche organizzative e strutturali di un ente. Le specifiche funzionali interessano in particolare tutto il sistema delle procedure, dei procedimenti, dei processi (fonti normative di riferimento, istanze, diritti degli interessati; denominazione, fasi, dati/documenti, modulistica, conclusione, comunicazioni agli interessati, ecc.).
Le specifiche funzionali si rilevano dal censimento delle attività, dagli interventi di razionalizzazione e semplificazione di cui ai paragrafi precedenti.
Le specifiche tecniche
Le specifiche tecniche comprendono tutti gli elementi che sono definiti dalle “linee guida” (regole tecniche), in particolare quelle emanate da Agid, e che sono finalizzati a integrare tecnologie digitali e sistemi organizzativi nel rispetto delle specifiche istituzionali, organizzative e funzionali.
Le linee guida pubblicate da Agid (art. 71 del Codice dell’amministrazione digitale) riguardano:
- Accessibilità
- Dati e open data
- Design per i siti e i servizi internet delle P.A.
- Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici
- Domicili digitali
- E-procurement
- Interoperabilità tecnica delle P.A.
- Marcatura dei documenti normativi
- Punto di accesso telematico ai servizi della P.A.
- Acquisizione e riuso di software per le P.A.
- Generazione di certificati elettronici qualificati, firme e sigilli elettronici qualificati, validazioni temporali elettroniche qualificate
- Sicurezza informatica
- Servizi SPID.
- Le specifiche tecniche di cui al piano triennale dell’informatica (Agid).
E’ necessario costruire un testo unico delle regole tecniche per renderlo completo, aggiornato, utile.
Conclusione
La premessa di queste riflessioni sulle “specifiche” istituzionali, organizzative, funzionali e tecniche è stata: per mettere ordine nel cantiere digitale “disordinato” delle P.A. è necessario considerare il processo di trasformazione digitale come un “progetto”; ogni progetto opera tramite specifiche che permettono di “seguire” lo stesso progetto in tutte le sue fasi; lo scopo è quello di realizzare progetti “utili” per i cittadini e le imprese e finalizzati alla costruzione di una burocrazia moderna “nativamente” digitale.
Allo stato attuale, nella realizzazione del PNRR, il cantiere digitale delle P.A. è particolarmente attento agli aspetti tecnici ed è scarsamente attento (e attenzionato) alla realizzazione di progetti integrati per superare la “dicotomia” tra organizzazioni e tecnologie. Le P.A. operano con sistemi documentali misti (analogici e digitali) non integrabili, che creano problemi ai cittadini e alle stesse amministrazioni.
Le specifiche prese in esame permettono di superare questa dicotomia nella logica di realizzare “ecosistemi amministrativi digitali” e di progettare il processo di trasformazione digitale (non basta la definizione di una strategia). Il progetto richiede anche un “monitoraggio” completo e continuo del progetto stesso.
Le pubbliche amministrazioni hanno “l’obbligo” di realizzare i progetti PNRR o di altro tipo adottando le specifiche evidenziate in quanto le stesse sono originate dalla legislazione vigente e da normative tecniche. Al di fuori di questo contesto avremo sicuramente incrementato il “mercato” delle tecnologie digitali che saranno immesse in organizzazioni pubbliche datate, disorganizzate, costose, non sostenibili. Con l’effetto di creare ulteriore ridondanza amministrativa, organizzativa, informativa.