Se nel lontano 2002 con il DPR 101 l’Italia fu il primo Paese europeo a poter aggiudicare una gara in via telematica, nei venti anni successivi l’effettiva assenza di regole tecniche ha favorito lo sviluppo di una molteplicità di sistemi di e-procurement eccellenti ma ciascuno con propri standard, logiche, interfacce e procedure.
Per vedere il primo tentativo di definizione delle regole abbiamo dovuto attendere il Decreto n. 148 del 2021 “Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici” che tuttavia è a un livello così alto da limitarsi a principi generali facilmente desumibili dal Codice degli Appalti e demanda all’Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) il difficile compito di emettere regole tecniche per la definizione delle modalità di digitalizzazione.
Quando AgID avrà pubblicato le Linee Guida, i gestori dei sistemi di e-Procurement, a iniziare da Consip, dovranno rivedere le proprie piattaforme, non perché siano state realizzate in modo non corretto ma semplicemente perché sono state realizzate in completa assenza di regole.
Linee guida e-procurement Agid, gli interventi
Dopo 20 anni di attesa, il Regolamento concede agli enti solo sei mesi dall’emissione delle linee guida AgID per adeguare i propri sistemi telematici, pertanto o si scrivono regole così poco impattanti da essere compatibili con tale vincolo o dovrà essere possibile derogare al termine dei sei mesi. Ma poiché siamo nel Paese delle proroghe e degli obblighi senza sanzioni, contiamo su una utile proroga e quindi auspichiamo che l’impossibile scadenza dei sei mesi non condizioni AgID a scrivere Linee Guida troppo lievi pregiudicandone l’efficacia.
Il migliore inizio è un confronto pubblico sulle regole tecniche, e il 31 Marzo scorso AgID ha tenuto un incontro pubblico con tutti gli esperti del settore e i soggetti interessati, con l’obiettivo di acquisire elementi per la definizione delle linee guida sulle piattaforme di e-procurement. Era da oltre 10 anni che non si vedeva un confronto pubblico con gli stakeholder, raro e apprezzabile momento di dialogo e soprattutto di ascolto. AgID è partita in direzione giusta riconoscendo che l’efficienza e l’economicità degli acquisti pubblici passa anche attraverso l’efficientamento delle procedure di vendita degli operatori economici. Ha infatti spiegato che lo scopo delle linee guida è semplificare le attività a carico degli uffici acquisti delle Stazioni Appaltanti, diminuire gli oneri a carico degli Operatori Economici e ridurre la durata del ciclo di acquisto.
I contenuti delle linee guida presentati da AgID lasciano auspicare un maggiore dettaglio rispetto al Regolamento D. 148/2021 perché si articolano attraverso Principi Generali, Requisiti e ulteriori dettagli negli allegati. La presentazione della normativa sulla digitalizzazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici (art. 44 del Codice degli Appalti e Decreto 148/2021 sulle modalità di digitalizzazione delle procedure) ha fornito la propria chiave di lettura della norma dimostrando attenzione verso gli aspetti critici.
Procurement, prioritaria l’interoperabilità
Tra i vari argomenti al centro del dibattito, due riguardano interoperabilità e standardizzazione. Sono emersi i primi elementi di novità che oggi possono portare innovazione non solo tecnologica ma soprattutto di processo. Il concetto di interoperabilità non dovrebbe infatti limitarsi allo scambio di dati con altri sistemi delle Stazioni Appaltanti (ad esempio SIMOG, TED, verifica dei requisiti, ecc.) o alla migrazione dei dati da un sistema telematico a un altro, ma dovrebbe essere garantita anche nell’interazione quotidiana con i sistemi informativi delle Stazioni Appaltanti e degli Operatori Economici
Ciò significa che ogni sistema telematico di negoziazione dovrebbe prevedere endpoint e API sia per consentire alle Imprese l’interazione con i contenuti del sistema sia per semplificare agli Enti il passaggio dell’utenza da un sistema a un altro e generare un aumento di concorrenza sul mercato. E tutto questo oggi manca.
La necessità di standardizzazione
Un altro aspetto oggetto di intervento dei partecipanti è anche l’estensione del concetto di standardizzazione. In questo ambito l’esigenza sentita è duplice: standardizzare i dati in modo da consentire il passaggio da una piattaforma ad un’altra e standardizzare le logiche di funzionamento a beneficio dell’utenza imprese che utilizza più sistemi di e-Procurement. Non va dimenticato infatti che oggi esistono decine di sistemi di e-Procurement ciascuno con proprie e differenti logiche di funzionamento che rendono complicato il passaggio da una piattaforma a un’altra e nell’uso quotidiano causano alle Imprese oneri operativi che si traducono in una minore partecipazione alle piattaforme e alle gare e indirettamente un aumento dei prezzi offerti.
Non è stata la numerosità dei sistemi di e-Procurement ma la loro diversità a causare un marcato fenomeno di concentrazione per cui ogni Impresa per ragioni di efficienza quotidiana tende a partecipare alla piattaforma nazionale Consip e a una sola piattaforma territoriale. Tutte le piattaforme adottano infatti logiche, organizzazione e criteri completamente differenti. Ed è su questo che si dovrebbe lavorare definendo regole, prestando tuttavia attenzione a non scendere nel dettaglio delle maschere e delle interfacce perché, come giustamente evidenziato, una disciplina troppo puntuale nel modo di strutturare le informazioni può compromettere l’innovazione e l’unicità delle piattaforme nella usabilità soffocando la competizione. L’operazione di disciplina è dunque fattibile ma richiede molto equilibrio.
Conclusione
Definire le regole tecniche non dunque è un semplice adempimento dettato dal Codice degli Appalti ma un passo fondamentale per cogliere i benefici dell’e-procurement. AgID dovrà trovare la misura e l’equilibrio con cui disciplinare interoperabilità e standardizzazione. E nel caso della standardizzazione dovrà trovare il compromesso tra i due estremi irrealistici che sono la generalità delle regole che le renderebbe superflue e l’estremo dettaglio che impedirebbe la concorrenza e l’evoluzione.
L’Agenzia deve anche essere consapevole della grande responsabilità di cui è stata investita dal Decreto n. 148 del 2021 che ha scelto di definire i principi generali attribuendo come perimetro di azione delle linee guida AgID le modalità di digitalizzazione delle procedure di affidamento disciplinate dal Codice e non solo gli specifici punti disciplinati dallo stesso Decreto. In altre parole, le linee guida non solo dovranno dettagliare quanto disposto dagli articoli del Decreto ma anche colmare il vuoto lasciato da esso disciplinando le modalità di digitalizzazione delle procedure di affidamento del Codice.
La leadership che AgID ha già dimostrato in passato e il modo con cui ha affrontato l’inizio dell’attività ripaga la fiducia e desta ottimismo.