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Procurement diretto per digitalizzare la PA, ecco che cambia dopo il Cura Italia

Con il Decreto “Cura Italia”, il Governo ha previsto un percorso semplificato per l’approvvigionamento di strumenti ICT, allo scopo di favorire lo smart working nella PA: è una rivoluzione normativa e operativa alla luce del coronavirus

Pubblicato il 18 Mar 2020

Francesco Porzio

Porzio & Partners

procurement concept with money and graph chart analysis

Nell’emergenza coronavirus, dal Governo arriva una spinta per la digitalizzazione della PA. Con il Decreto “Cura Italia” si aprono le porte a un percorso semplificato di procurement per permettere alla PA di adottare strumenti digitali, soprattutto nell’ottica di svolgere al meglio lo smart working. Analizziamo la situazione e capiamo gli scenari che si configurano.

La necessità di semplificazione

É stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’ultimo provvedimento sulle contromisure da attuare per fronteggiare l’emergenza sanitaria, il Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18. All’indomani della pubblicazione, il sito della Gazzetta Ufficiale è risultato particolarmente lento, così come solitamente accade a quello dell’INGV dopo un terremoto. Questo sintomo ci dà la misura di quanto l’emergenza ci obbliga ad usare gli strumenti ICT e di quanto sia importante adeguare i sistemi informativi per la gestione delle emergenze ed accelerare la digitalizzazione dell’attività lavorativa.

Per evitare che le norme sugli appalti pubblici siano un collo di bottiglia nella gestione dell’emergenza, l’ultimo provvedimento del Governo interviene anche sugli acquisti di beni e servizi per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e lo sviluppo dei servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese. Il Governo sa che i sistemi informativi e le reti di telecomunicazioni in questo momento sono importanti quanto le mascherine e i dispositivi di protezione e che non solo cittadini e imprese ma anche le Aziende sanitarie necessitano della collaborazione di tutte le altre funzioni pubbliche. E questa collaborazione oggi è ancora possibile grazie al lavoro agile. Il lavoro agile fino ad oggi ci ha salvati dal collasso, benché potremmo seguitare a chiamarlo come il suo antenato “telelavoro” degli anni 80 visto che l’unico luogo alternativo al posto di lavoro oggi consentito è l’abitazione e non sono contemplate le altre circostanze che fanno la differenza con il “lavoro agile”.

L’intervento del Governo

Il Governo questa volta interviene sugli acquisti pubblici dei servizi che occorrono per agevolare la diffusione del lavoro agile,  favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l’accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese. La mossa è giustissima, perché il Governo ha ben compreso che lavoro agile, servizi in rete ed accesso di cittadini e imprese non servono solo ad aiutare l’economia a non collassare ma sono indispensabili per mantenere efficace la filiera di attività che affronta l’emergenza, dalla comunicazione alla logistica. Senza l’ICT e senza il lavoro di tutta la Pubblica Amministrazione si fermerebbe anche il personale medico e paramedico che oggi è l’elemento essenziale.

Dopo le altre contromisure che individuavano Consip quale soggetto attuatore per la gestione delle attività connesse alla gestione dell’emergenza con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, e che agevolavano Consip nell’espletare procedure di acquisizione rapidissime, questa volta si interviene sulla totalità degli Enti Pubblici, riconoscendo l’importanza dell’intero comparto della PA oltre alla Sanità. Ebbene, dopo aver visto per anni norme in materia di acquisti pubblici scritte frettolosamente o senza alcun nesso con le previgenti leggi, complice la stratificazione di decine di norme ancora vigenti distribuite negli ultimi venti anni, questa volta la norma si presenta scritta con competenza nonostante l’urgenza.

Gara o non gara: cosa dicono le regole

Le leggi di stabilità vigenti dal 2016 obbligano tutte le PA e le società inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuate dall’Istat, ad acquistare beni e servizi informatici e di telecomunicazioni esclusivamente tramite gli strumenti di acquisizione di Consip o di altri soggetti aggregatori (prevalentemente centrali di acquisto regionali). Oggi si è valutato che tali obblighi in una situazione di emergenza avrebbero congestionato la macchina degli acquisti pubblici e si è voluto legittimare una eccezione che se fosse stata decisa ed applicata in autonomia da ogni Ente Pubblico avrebbe certamente comportato tempi di attuazione più lunghi ed esiti incerti.

Il provvedimento sostanzialmente autorizza le Pubbliche Amministrazioni sino al 31 dicembre 2020 a non ricorrere a Consip o ad altre centrali di acquisto regionali per acquistare beni e servizi informatici, bensì ad eseguire autonomamente la procedura prevista dall’articolo 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti) in casi di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili: la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara. Si tratta di una acquisizione senza gara aperta ma con una modalità accelerata che soddisfa il vincolo di urgenza cercando di salvare per quanto possibile la competitività. Avvalendosi delle indicazioni di AgID, il provvedimento saggiamente suggerisce anche l’acquisizione in via preferenziale di servizi basati sul modello cloud SaaS (Software as a Service).

Sebbene il Codice degli Appalti lasci liberi gli enti di scegliere la quantità di Imprese da invitare alla procedura negoziata, il Governo chiede di selezionare l’affidatario tra almeno quattro operatori economici con l’obbligo di coinvolgere almeno una “start-up innovativa” o una “piccola e media impresa innovativa” senza neanche l’inciso “se sussistono in tale numero soggetti idonei” già visto in altre norme. Nel condividere l’importanza di tale tipologia di Imprese (l’Autore nel 2019 come Imprenditore ha speso oltre ¼ dei ricavi aziendali in ricerca, sviluppo e innovazione) l’eventuale raccomandazione di invitare tali imprese in alternativa all’obbligo avrebbe agevolato il compromesso tra l’efficacia e l’obiettivo primario della rapidità di esecuzione, come è stato scritto a proposito dei servizi Cloud. Tuttavia, se proprio si deve pagare un prezzo o trovare una impurità in un diamante, questa è quella che preferiamo. Nei casi in cui non sussistano tali tipologie di imprese gli enti saranno comunque in grado di motivare l’inapplicabilità di tale obbligo ovvero ne inviteranno senza ottenere risposta.

Tempi ridotti nell’approvvigionamento

La velocità è massima anche dopo la gara, con una sforbiciata agli adempimenti per la stipula del contratto e l’introduzione di una importante eccezione all’obbligo di comprovare il possesso dei requisiti di Legge del Fornitore individuato. Ci si limita infatti ad acquisire l’autocertificazione del possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del Durc e l’assenza di motivi di esclusione, purché si verifichi il rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 159/2011. Il Contratto può essere stipulato immediatamente avviandone l’esecuzione senza attendere i 35 giorni dall’aggiudicazione previsti dall’articolo 32 del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli Appalti).

Niente risorse, per ora

Per quanto quasi scontato, l’epilogo non è lieto: le PA procedono con le risorse disponibili e dall’attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Un paradosso che speriamo si superi presto. I benefici apportati dagli investimenti in ICT possono essere compensati dai risparmi sulle restanti categorie merceologiche, ma i ritorni sugli investimenti non si possono riscontrare nel periodo di una emergenza, e tutti confidiamo che l’emergenza sia breve!

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