L'approfondimento

Procurement nella Legge di bilancio 2021: si spinge per PPP e sviluppo delle aree dismesse

Poche norme nella Legge di bilancio 2021 riguardano l’ambito degli appalti pubblici, cruciale per la ripresa dopo la crisi di quest’anno: si punta in particolare sui piani per lo sviluppo delle aree dismesse e sulla spinta al parternariato pubblico privato

Pubblicato il 29 Dic 2020

Paola Conio

Avvocata, Senior Partner Studio Legale Leone

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Tra le pochissime norme che la Legge di bilancio 2021 dedica alla materia di contratti pubblici, si segnalano in particolare quelle dedicate a favorire lo sviluppo del partenariato pubblico privato, che, seppure da sempre indicato come una delle chiavi di volta per l’innesco della ripresa, stenta ancora a decollare.

L’auspicato arrivo delle risorse stanziate dall’Unione Europea per la ripresa post emergenziale pone ancora una vola alla ribalta il tema delle difficoltà che l’Italia sembra incontrare non solo e non tanto nel reperimento delle somme da destinare agli investimenti, quanto piuttosto nella fase di attuazione degli interventi.

Piani di sviluppo per investimenti in aree dismesse

L’articolo 24 prevede la possibilità di definire piani di sviluppo per il finanziamento degli interventi di rigenerazione, riqualificazione e infrastrutturazione, comprendenti progetti di sviluppo in aree dismesse o in disuso, delle infrastrutture e dei beni appartenenti alle amministrazioni pubbliche. Questi piani dovrebbero favorire l’attrazione dei capitali privati e costituire, così, una leva potente per il rilancio economico del Paese.

La disposizione assegna alla “struttura di missione”, “InvestItalia”, istituita con la Legge di Bilancio 2019 (L. 145/2018 art. 1 c. 179), che opera alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, i seguenti compiti:

  • analisi e valutazione di programmi di investimento riguardanti le infrastrutture materiali e immateriali;
  • valutazione delle esigenze di ammodernamento delle infrastrutture delle pubbliche amministrazioni;
  • verifica degli stati di avanzamento dei progetti infrastrutturali;
  • elaborazione di studi di fattibilità economico-giuridica di progetti di investimento in collaborazione con i competenti uffici del Ministero dell’economia e delle finanze;
  • individuazione di soluzioni operative in materia di investimento, in collaborazione con i competenti uffici dei Ministeri;
  • affiancamento delle pubbliche amministrazioni nella realizzazione dei piani e programmi di investimento;
  • individuazione degli ostacoli e delle criticità nella realizzazione degli investimenti ed elaborazione di soluzioni utili al loro superamento;
  • elaborazione di soluzioni, anche normative, per tutte le aree di intervento di cui al presente comma;
  • ogni altra attività o funzione che, in ambiti economici o giuridici, le sia demandata dal Presidente del Consiglio dei ministri.

InvestItalia, oltre a raccordarsi con la Cabina di Regia “Strategia Italia”, istituita sempre nel 2018 con il DL n. 19 c.c.m. L. 130/2018, dovrebbe anche interfacciarsi con Cassa Depositi e Prestiti e Banca Europea degli Investimenti per l’attivazione di strumenti di finanziamento e assistenza tecnica, anche per la promozione di interventi privati.

Il contenuto dei progetti

Il contenuto dei piani è descritto al quarto comma del medesimo art. 24, e comprende:

  • gli interventi pubblici e privati da attuare, nonché gli interventi di riconversione e di sviluppo economico da realizzarsi anche attraverso studi e ricerche appositamente condotti da università ed enti di ricerca specializzati;
  • il piano economico finanziario dell’investimento e il relativo cronoprogramma;
  • le risorse pubbliche e private destinate al programma;
  • le modalità per l’erogazione delle risorse pubbliche;
  • la causa di revoca dei contributi e di risoluzione dell’accordo;
  • l’individuazione dei soggetti, pubblici e privati, attuatori degli interventi,
  • nonché degli altri soggetti coinvolti nel procedimento;
  • i tempi di realizzazione delle diverse fasi;
  • le modalità di verifica dell’adempimento degli impegni assunti e della realizzazione dei progetti.

La spinta verso il PPP

Il medesimo art. 24, al comma 3, prevede la possibilità di raccogliere, in relazione ai piani sviluppo delle aree dismesse, le proposte di investimento privato presentate all’esito della pubblicazione da parte dell’amministrazione titolare del bene da riqualificare, di uno specifico avviso pubblico o richiesta di manifestazione di interesse.

Le proposte dovranno essere corredate da un piano economico – finanziario (PEF) che dimostri la redditività dell’investimento proposto e la sua sostenibilità. Le proposte dovranno essere anche dirette – e di ciò dovrà darsi evidenza nel PEF – a massimizzare le ricadute occupazionali ed economico-sociali sul territorio di riferimento.

Lo strumento dei PPP viene quindi utilizzato per l’attuazione dei Piani di sviluppo, cui la Legge di Bilancio destina un apposito Fondo, con una dotazione di 36 milioni di euro per il 2021, 72 milioni per il 2022 e 147 per il 2023.

Sarà il CIPE ad approvare le proposte di piani di sviluppo, disponendone il finanziamento nei limiti delle risorse del Fondo di cui sopra e definendo, altresì, con la medesima delibera di approvazione anche i tempi di attuazione e i criteri di valutazione dei risultati dei singoli piani.

Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del D.Lgs. 229/2011 che prevede sia per le amministrazioni pubbliche che per i privati che realizzano opere pubbliche, obblighi specifici di monitoraggio e il definanziamento delle opere che non vengano tempestivamente avviate

Considerata la possibilità, introdotta dal c.d. Decreto sblocca cantieri (D.L. 32/2019), che anche gli investitori istituzionali e gli istituti nazionali di promozione – fondamentalmente la Cassa Depositi e Prestiti – presentino proposte per l’affidamento di contratti di partenariato ai sensi dell’art. 183 c. 15 del Codice dei Contratti Pubblici, si auspica evidentemente l’innesco di un volano positivo per il rilancio dell’economia italiana.

Proroga dei poteri dei Commissari straordinari 

Con un emendamento del 21 dicembre è stata inserita nella proposta di Legge di bilancio 2021 anche la proroga di un anno – dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 – della possibilità per i sindaci e i presidenti delle province e delle città metropolitane di operare con i poteri dei commissari straordinari e, quindi, in deroga al Codice dei Contratti pubblici, per la realizzazione degli interventi ritenuti prioritari, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, e dei vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all‘Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto, come previsto dal c.d. Decreto Sbocca cantieri.

Viene chiarito, attraverso una modifica al decreto semplificazioni, che anche i commissari straordinari per l’accelerazione degli interventi di edilizia scolastica possono operare avvalendosi dei poteri derogatori di cui si è detto.

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