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Procurement pubblico leva per crescere nel 2024: ecco perché



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La messa a terra degli investimenti finanziati con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza sarà il trampolino per la crescita del Paese: un contesto in cui il nuovo Codice dei contratti pubblici assume un ruolo di rilievo

Pubblicato il 9 gen 2024

Stefano De Marinis

Of Counsel Studio Legale Piselli&Partners

Pierluigi Piselli

Founding Partner Studio Piselli & Partners



procurement

Anche per il 2024 il procurement pubblico sarà determinante per il futuro del Paese. A valle dei provvedimenti che hanno chiuso l’anno appena trascorso, quali la Legge di bilancio 2024 (n.213), quella annuale sulla concorrenza (n.214) ed il tradizionale decreto legge di proroga dei termini in scadenza (n.215), appare evidente come l’unica possibilità di migliorare i margini di manovra riguardanti la legge di bilancio 2025, vincolata alle nuove regole sul Patto di stabilità, è quella di innalzare significativamente le stime di crescita per l’anno appena iniziato rispetto al +1,2% indicato dal Governo nella NADEF, vieppiù se dovessero prevalere le previsioni dell’ISTAT che, lo scorso 5 dicembre, le riducono allo 0,7.

In quest’ottica, esaurito il super bonus, l’unica possibilità di operare in tal senso è costituita dalla messa a terra della spesa per investimenti finanziati con i fondi del PNRR, unitamente a quelli del PNC e degli altri tradizionali fondi strutturali comunitari.

Il fatto che molto dipenda dall’attuazione della componente investimenti del PNRR chiama in causa direttamente il nuovo codice che, come di recente ribadito anche dai giudici amministrativi (Tar Umbria, n.758, del 23 dicembre 2023), al netto delle disposizioni in deroga fissate dai decreti legge n. 77 del 2021 e 13 del 2023, cui si aggiungono il 76 del 2020 ed il 32 del 2019, va applicato anche per tali interventi.

Orbene tra le sfide che il 2024 pone proprio in relazione al funzionamento del nuovo codice vi è quella della digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti, le cui innovative regole hanno acquistato efficacia dal primo gennaio.

Il ruolo dell’e-procurement

In quest’ottica, ricordato come l’attivazione del sistema nazionale di e-procurement costituisce obiettivo che lo stesso PNRR fissa per il nostro Paese nel capitolo riforme, obiettivo che il decreto  sulla proroga dei termini non ha posposto, la sfida è quella di avviare un maggior numero ed un maggior valore di investimenti attraverso la digitalizzazione dei processi che, peraltro, costituisce di per sé fattore di accelerazione dei meccanismi di spesa: basti pensare all’utilizzo delle banche dati per la selezione degli operatori economici, per la verifica dei requisiti dichiarati ma anche per la gestione delle problematiche esecutive come le non conformità, le modifiche oggettive e soggettive.

La priorità: l’interoperabilità delle piattaforme

La sfida si gioca principalmente sul piano tecnico, nel senso di assicurare l’interoperabilità delle piattaforme per permettere l’attivazione dei flussi informativi in senso ascendente, verso la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) dell’ANAC, discendente, verso committenze ed operatori economici, ed orizzontale tra amministrazioni certificanti, oltreché su quello della disponibilità, specie da parte delle amministrazioni, di personale adeguatamente formato per la gestione di tali innovativi processi.

Qualificazione delle stazioni appaltanti: le scadenze

Il tema digitale peraltro evoca l’ulteriore importante profilo, direttamente connesso all’incremento dei volumi degli investimenti, costituito dalla qualificazione delle stazioni appaltanti.

A parte il ristretto numero di quelle qualificate per legge, il 30 giugno 2024 scadrà, infatti, il regime della qualificazione con riserva; le Stazioni Appaltanti qualificate con tale formula (comuni, province, città metropolitane, comuni capoluogo di provincia e regioni) dovranno,  quindi, ai sensi dell’art. 9, punto 3, dell’allegato II.4 del Codice, iscriversi a regime a partire dal 1° gennaio 2024, ed ottenere i previsti requisiti di qualificazione entro il 30 giugno.

Inoltre, le Centrali di Committenza e le Stazioni Appaltanti già qualificate devono, entro e non oltre il 31 gennaio 2024, comunicare all’Anac la disponibilità di piattaforme di approvvigionamento digitale certificate di cui agli articoli 25 e 26 del Codice, di proprietà o in disponibilità per il tramite di contratti di servizio con soggetti terzi; in mancanza, a partire dal primo febbraio 2024 decadrà la qualificazione ottenuta.

Protezione dei dati e procurement

La sfida riguardante la digitalizzazione peraltro non si risolve nella sola raccolta dei dati e nel loro utilizzo tramite la BDNCP ovvero nella loro immissione nel Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, ma include due ulteriori rilevanti aspetti legati il primo alla protezione di tali dati, il secondo all’uso degli algoritmi.

Sotto il primo profilo rileva l’attacco verificatosi a fine dicembre ad opera di hackers che hanno messo fuori uso tutta una serie di servizi erogati dalla pubblica amministrazione, ponendo a rischio financo il pagamento degli stipendi dei dipendenti pubblici.

Il fatto ha richiesto l’intervento dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale che, d’intesa con Westpole e PA Digitale ha consentito il ripristino dei servizi impattati, nonché il recupero dei dati oggetto dell’attacco per più di 700 dei soggetti pubblici nazionali e locali, legati alla catena di approvvigionamento della stessa PA Digitale.

Trattasi del primo segnale di quanto sia rilevante il problema e di quanto le amministrazioni, inclusa Anac relativamente al sistema nazionale di e-procurement chiamata a gestire, debbano ancora fare per garantire la protezione.

L’uso degli algoritmi nelle procedure d’appalto

Rispetto all’utilizzo degli algoritmi per la soluzione dei problemi riguardanti il procurement, opzione peraltro già messa in campo, ad esempio per la definizione dell’innovativo sistema di esclusione automatica delle offerte anomale rubricato come metodo C nell’all.II.2 del codice, la questione implica, in caso di contestazione del provvedimento, nell’esempio di esclusione, se procedere con l’impugnazione dell’algoritmo come costruito, ovvero della decisione algoritmica che, peraltro. il codice espressamente considera all’articolo 30.

La sfida: il rinnovo delle concessioni demaniali

Ultima delle questioni, non certo in ordine di importanza, semmai per la relativa innovatività che il problema sotteso evoca e che il procurement pubblico sarà chiamato a dirimere peraltro nell’ottica dell’incremento de parametri di crescita evocati in apertura riguarda il rinnovo delle concessioni demaniali, in primis quelle balneari e quelle per il commercio su aree pubbliche (ambulanti).

Al riguardo non avendo la legge sulla concorrenza citata in apertura non solo fornito soluzione alcuna ad un annoso problema vissuto come tale fin dall’adozione della direttiva Bolkestein (2006/123/CE), ma avendolo addirittura aggravato con quanto disposto all’art.11, un nuovo intervento del legislatore sul punto è annunciato a breve.

Nel merito questo non potrà prescindere dal riferirsi ai meccanismi previsti nel codice dei contratti quale strumento idoneo a garantire la concorrenza nella assegnazione di detti rapporti.

Lo scenario del PPP

Nell’ottica considerata, la formula del Partenariato Pubblico Privato (PPP) per l’affidamento delle concessioni previsto dalle direttive oltre che dal codice potrebbe rappresentare l’unica soluzione, peraltro del tutto compatibile per quanto testé osservato con il diritto comunitario, in grado di coniugare l’interesse dei già titolari con l’apertura al mercato di contesti economici di assoluto rilievo, con innegabile beneficio anche per le casse delle amministrazioni locali delegate a gestire il tema.

In questo senso appare, peraltro indispensabile una gestione unitaria del problema, salva poi l’attivazione delle soluzioni individuate ad opera delle istanze locali.

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