Le mancanze

Procurement pubblico tutto digitale è un miraggio, ecco perché

Servono subito i decreti attuativi, diversamente la digitalizzazione delle procedure di affidamento e la connessione delle banche dati delle pubbliche amministrazioni è, di fatto, irrealizzabile

Pubblicato il 04 Set 2017

Giampaolo Austa

avvocato presso lo studio legale Di Martino, specializzato in appalti pubblici in sanità

procurement

A distanza di un anno dalla pubblicazione del D.Lgs. n. 50/2016 e a poco più di due mesi dall’entrata in vigore del decreto contenente i correttivi al Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 56/2017), non può dirsi ancora realizzata una completa digitalizzazione delle procedure pubbliche di gara.

L’obiettivo è certamente ambizioso. La gestione telematica delle procedure di gara assicura indubbiamente una serie di vantaggi per l’amministrazione, per gli operatori economici interessati e per la collettività.

Volendoli sintetizzare, la gestione telematica permette alla stazione appaltante di raggiungere con immediatezza un numero più elevato di operatori economici, di consultare con più facilità i documenti necessari, di standardizzare le procedure e di ridurre le possibilità di errore.

Anche gli operatori economici possono trarre un consistente beneficio dalla digitalizzazione delle procedure sia in termini di tempo che di costi per la presentazione delle offerte e per dialogare con la stazione appaltante.

Infine, i vantaggi per la collettività consistono nella maggiore accessibilità e trasparenza dei dati relativi alle procedure di gara. Ad esempio, la pubblicità dei dati, attraverso la pubblicazione sul sito internet istituzionale, permette un controllo diffuso sugli atti dell’amministrazione con maggiori possibilità di scovare ipotesi corruttive o anche solo gli sprechi.

Le stazioni appaltanti utilizzano oramai piattaforme digitali per l’indizione delle gare, ma spesso queste sono diverse l’una dall’altra e gestite da soggetti esterni che, talvolta, sono estranei alle pubbliche amministrazioni che indicono la procedura di gara. Questo, da un lato, crea difficoltà oggettive agli operatori economici che devono, di volta in volta, verificare le modalità con cui inserire i dati. Dall’altro lato, anche le amministrazioni non riescono a dialogare tra loro in maniera efficiente e a sfruttare tutti i vantaggi che solo un sistema e-procurement interconnesso e condiviso può dare.

Per questo, l’art. 44 del Codice dei Contratti Pubblici, ha previsto che il processo di integrazione debba partire con l’emanazione di un decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione contenente le best practices e le soluzioni informatiche, telematiche e tecnologiche più indicate per la gestione delle procedure di gara, oltre alle indicazioni sulle modalità di interconnessione per l’interoperabilità dei dati delle pubbliche amministrazioni. Tuttavia, questo documento non è stato ancora pubblicato.

Intanto, il 6 dicembre 2016, l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) ha pubblicato la Circolare n. 3 contenente le regole tecniche aggiuntive per garantire il colloquio e la condivisione dei dati tra sistemi telematici di acquisto e di negoziazione, che dovranno essere recepite dalle amministrazioni pubbliche entro il 18 aprile 2018.

Queste regole stabiliscono i requisiti tecnico-informatici che dovranno avere i sistemi telematici di acquisto e negoziazione, i sistemi utilizzati dagli operatori economici e le piattaforme telematiche di banche dati, albi e registri pubblici nazionali, per creare un dominio di interconnessione comune. La tecnologia che è stata selezionata in via preferenziale è quella “eDelivery” del programma Connecting European Facility (CEF) che non si limita ad una connessione bilaterale, ma permette la comunicazione diretta tra tutti i soggetti coinvolti.

L’utilizzo di queste tecnologie garantirà l’accesso ad un network di interoperabilità che permetterà di accedere ai dati delle stazioni appaltanti, degli operatori economici, dei registri della P.A., rendendo più agevole l’ottenimento e la verifica della documentazione necessaria per la partecipazione ad una procedura ad evidenza pubblica. Ulteriormente, al fine di favorire l’interscambio dei dati, saranno create procedure standardizzate e un lessico condiviso, sul modello del Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

La circolare ha fornito, dunque, i primi riferimenti utili a favorire un’effettiva comunicazione tra le stazioni appaltanti, gli operatori economici ed i soggetti erogatori delle informazioni (ANAC, MIT, Ministero dell’Interno, ecc.). e costituisce indubbiamente un punto di partenza nella costruzione di un sistema di e-procurement cocondiviso. Tuttavia, l’assenza del suddetto Decreto ministeriale e del Piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto – che avrebbe dovuto essere emanato dalla Cabina di Regia istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – non permette ancora una completa interconnessione delle piattaforme.

In conclusione, si deve constatare che il progetto di un sistema condiviso di approvvigionamento tramite sistemi telematici compatibili e interconnessi è, oggi, largamente inattuato. E’, perciò, auspicabile una rapida pubblicazione dei suddetti provvedimenti attuativi senza i quali la digitalizzazione delle procedure di affidamento e la connessione delle banche dati delle pubbliche amministrazioni è, di fatto, irrealizzabile.

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