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RTI, antimafia e conclusione dei lavori: cosa cambia con la legge Semplificazioni

La conversione in legge del Decreto Semplificazioni ha portato cambiamenti nella disciplina relativa ai contratti pubblici: approfondiamo in particolare quelli relativi ai Raggruppamenti Temporanei di Impresa, alle verifiche antimafia e alla chiusura dei contratti

Pubblicato il 13 Nov 2020

Paola Conio

Avvocata, Senior Partner Studio Legale Leone

appalti

La conversione in legge del Decreto Semplificazioni ha apportato modifiche alla vigente normativa in materia di RTI – Raggruppamenti Temporanei di Impresa, verifiche antimafia e altri aspetti legati ai contratti pubblici. Sono dedicati a questi ambiti i primi nove articoli del decreto, in realtà 13 se si contano i “bis”. Non mancano però i fronti critici: approfondiamo la situazione.

Raggruppamenti Temporanei di Impresa (RTI)

Per quanto concerne i Raggruppamenti Temporanei di Impresa, l’art. 2 bis prevede che gli operatori economici possano partecipare alle procedure previste dal medesimo decreto per gli affidamenti sopra e sotto soglia anche in tale forma. Sfugge, tuttavia, la ratio della norma.

Non si comprende se si voglia ribadire il principio per cui l’operatore economico invitato individualmente ad una procedura negoziata ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti, considerato che comunque tale principio è già contenuto al comma 11 dell’art. 48 del Codice, oppure viceversa escludere altre forme di partecipazione non individuale (come i consorzi o le reti di impresa) dalle “procedure di cui all’art. 1 e 2” dello stesso decreto semplificazioni. Ma in tal caso, quanto meno per le procedure sopra soglia con termini abbreviati (che pure sono una procedura descritta all’art. 2 del decreto) sarebbe molto dubbia la legittimità della previsione.

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Semplificazione per le verifiche antimafia

Per le verifiche antimafia è prevista una semplificazione, ma dal punto di vista pratico non è chiaro come le stazioni appaltanti si debbano regolare nell’applicazione della disposizione. Il decreto semplificazioni ha previsto difatti l’applicazione transitoria – fino al 31 dicembre 2021, secondo la legge di conversione – di disposizioni semplificatorie in materia di verifiche antimafia, tra cui “il rilascio” di una liberatoria provvisoria che consente di stipulare subito il contratto, salvo verifiche ulteriori.

Il termine “rilascio” – che è lo stesso utilizzato dal Codice antimafia – sembra comunque fare riferimento ad un documento di cui la stazione appaltante è destinataria. Tuttavia, al momento, tale informativa provvisoria non viene rilasciata da nessuno.   Perplesse sono anche le considerazioni dell’Anac sul D.L. 76/2020, laddove l’Autorità, sul punto specifico, afferma: “Con riferimento alle semplificazioni introdotte in merito alle verifiche antimafia l’Autorità valuta con interesse la scelta del legislatore di prevedere una clausola di salvaguardia che consente di effettuare gli accertamenti non solo mediante consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ma anche mediante acquisizione delle informazioni presenti sulle ulteriori banche dati disponibili. Tuttavia la norma non chiarisce le modalità di acquisizione di tali informazioni. Peraltro, l’Autorità segnala che l’informativa liberatoria provvisoria non è acquisibile attraverso AVCPass e non sono disponibili servizi di interoperabilità che ne consentano l’acquisizione automatica da parte delle stazioni appaltanti attraverso AVCPass. Si suggerisce, al fine di garantire l’effettività e la tempestività dei controlli, di rivedere l’attuale formulazione” (vedasi “Esame e commento degli articoli del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale» in tema di contratti pubblici, trasparenza e anticorruzione”).

La norma, tuttavia, non è stata modificata dalla legge di conversione se non per estendere il termine di applicabilità da giugno a dicembre 2021 e ampliare il termine di effettuazione delle ulteriori verifiche conseguenti al rilascio dell’informativa provvisoria da 30 a 60 giorni.

Vietati i ritardi

Per quanto concerne la conclusione dei contratti e i ricorsi vengono dettate norme acceleratorie, prevedendo in sostanza il divieto di ritardare – anche con l’accordo dell’aggiudicatario – la stipula del contratto oltre il termine di legge, salvo che vi siano motivate ragioni di “interesse alla sollecita esecuzione del contratto” (interesse che dovrebbe di per se escludere lo slittamento della stipula) oppure un provvedimento giurisdizionale di sospensione, che comunque potrà essere adottato, per le procedure previste dal decreto, solo all’esito di un’attenta valutazione dell’interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera, così come già previsto dal codice del processo amministrativo all’art. 125 per le infrastrutture strategiche. Viene, altresì, ulteriormente favorita la definizione immediata del giudizio già in esito all’udienza cautelare.

L’aggiudicazione degli affidamenti relativi a servizi di pulizia o lavanderia in ambito sanitario o ospedaliero avvenuta in epoca anteriore al 31 gennaio 2020 potrà essere revocata, se il contratto non sia stato ancora stipulato, ove l’incremento dei costi derivanti dall’adeguamento alle misure anti-covid determini un incremento di spesa superiore al 20% del prezzo indicato nel bando di gara mentre, per i contratti in corso di esecuzione alla data del 31 gennaio 2020 e ancora in essere al momento della conversione in legge del decreto semplificazioni sarà possibile, per la stessa ragione, la risoluzione entro il 15 ottobre 2020, ferma restando la possibilità di procedere invece ad una modifica ai sensi dell’art. 106 del codice, essendo ovviamente intervenuti eventi del tutto imprevisti ed imprevedibili ed estranei alla volontà delle parti.

Disposizioni per accelerare i lavori

Varie disposizioni sono finalizzate a facilitare il celere completamento delle opere pubbliche e la minimizzazione del contenzioso in fase esecutiva, come quelle che dispongono in via temporanea il sostanziale divieto di sospensione in corso d’opera, salvo casi eccezionali e la reintroduzione del Collegio Consultivo Tecnico, che istituiscono il Fondo per la prosecuzione delle opere che supporterà – quando saranno adottati i relativi provvedimenti attuativi – la realizzazione in caso di aumentati fabbisogni finanziari, e gli immancabili Commissari straordinari per accelerare i grandi interventi infrastrutturali.

Nel senso di accelerare l’esecuzione va anche la possibilità generalizzata della consegna in via d’urgenza e dell’avvio delle procedure di affidamento di lavori (così come di servizi e forniture) anche non incluse nei documenti di programmazione, purché questi ultimi vengano aggiornati entro il 15 ottobre per tener conto delle esigenze post Covid. Certamente molto importante e condivisibile è, per i lavori, la previsione che riconosce, a valere sulle somme a disposizione della stazione appaltante o anche sui ribassi d’asta, i maggiori costi sopportati dall’appaltatore per le misure di contenimento anti contagio.

Ugualmente più che condivisibile è la modifica apportata all’art. 183 comma 15 del codice contratti in materia di finanza di progetto ad iniziativa privata, che ripristina la possibilità di presentare proposte anche con riferimento ad interventi già inclusi nella programmazione delle stazioni appaltanti. Era infatti paradossale che proprio quegli interventi già ritenuti necessari e rilevanti dalle amministrazioni pubbliche non potessero essere oggetto di proposte da parte dei privati.

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