L’affidamento dei contratti di PPP in ambito della Sanità consente di realizzare un’ampia gamma di lavori e di servizi come Ospedali, RSA, Padiglioni specialistici o il revamping delle stesse strutture ed impianti secondo i migliori standard, puntando ad ottenere la migliore innovazione disponibile sul mercato.
Possono, inoltre, essere efficacemente impiegati in settori quali la logistica del farmaco, i macchinari diagnostici o robotizzati, la gestione del lavanolo, la ristorazione ospedaliera e la digitalizzazione degli archivi fino a spingersi nella frontiera estrema della sintesi tra IT, ingegneria clinica e management, alla fornitura, lo sviluppo e l’implementazione del programma e delle applicazioni del Sistema Informativo Sanitario Integrato (SISI) sul territorio e non solamente nei presidi ospedalieri, “innervata” alla rete predisposta dal SSN.
L’azienda sanitaria o quella ospedaliera hanno due strade per realizzare queste operazioni con contratti di PPP o di concessione:
1) la prima è di attivarsi in prima persona tramite la Finanza di progetto ad iniziativa pubblica – art. 183, commi 1 – 14 del Codice dei Contratti pubblici, d.lgs. 50/2016 (Codice) – redigendo un complesso studio/progetto di fattibilità tecnico economica prima di mettere l’operazione in programmazione per poi bandirla con gara concorrenziale;
2) la seconda è quella della Finanza di progetto ad iniziativa privata – art. 183, comma 15 del Codice – dove è l’operatore economico privato, anche in raggruppamento multi-specialistico, che, investendo risorse proprie, presenta all’Azienda del SSN una proposta multidisciplinare (progettazione, contratto e PEF). Tale proposta viene esaminata dall’Azienda, che valutandola fattibile l’inserisce nel proprio strumento di programmazione per poi bandire la gara dove il proponente privato può esercitare il diritto di prelazione ed eseguire il contratto anche nel caso sia risultato vincitore un altro concorrente. Il diritto di prelazione costituisce una potente opportunità a disposizione degli operatori economici privati per: i) consolidare ed estendere affidamenti in essere, ma prossimi alla scadenza; ii) ampliare il proprio mercato assicurandosi altri affidamenti in diverse realtà territoriali.
Le due opzioni procedurali possono essere attivate anche nel caso in cui la struttura operativa sia quella di una società mista pubblico – privata (v. art. 17, d.lgs 175/2016 Decreto Madia sulle partecipate) mediante l’affidamento di una gara a doppio oggetto: i) quello della sottoscrizione delle azioni da parte del privato; ii) e l’affidamento alla società mista di un contratto di servizio/concessione/PPP.
Tutti i casi di applicazione degli schemi contrattuali di PPP, affidati mediante gare competitive disciplinate dal Codice in Finanza di progetto (ad iniziativa pubblica o privata), devono essere strutturati con sistemi di monitoraggio informatizzati (182, comma 2 e art. 23, comma 13 del Codice). Queste piattaforme informative, alimentate dallo stesso operatore economico controparte contrattuale, devono essere nella piena disponibilità della PA (h/24) per verificare il corretto adempimento degli obblighi contrattuali stabiliti ex ante (LSA – level service agreement) e per irrogare in automatico le penali progressive in caso di inadempimento (181, comma 4 del Codice). La strutturazione di questo sistema di controllo e di governance del rapporto contrattuale sulla base di una piattaforma informativa condivisa, in cui sono stati distribuiti i rischi (e i correlati obblighi) che ciascuna parte deve sostenere esclusivamente sulla base delle proprie competenze, è dimostrabile come sia il solo che consenta di ottenere:
- una convenienza economica (si spende di meno) rispetto agli appalti tradizionali da dimostrare anche per la verifica della Corte dei Conti (art. 181, comma 3 del Codice) e per il rispetto della recente introduzione da parte del Correttivo del perseguimento del principio di tutela della finanza pubblica (art. 3, comma 1, lett. eee, del Codice);
- la decontabilizzazione degli investimenti privati dal bilancio pubblico dell’Azienda Sanitaria, che obbligatoriamente sono verificati dall’ISTAT (art. 3, comma 1, lett. eee, del Codice);
- la sterilizzazione di possibili conflitti di interesse tra la ASL e l’affidatario della concessione in caso di PPP istituzionale verificabile anche dall’ANAC e AGCOM (d.lgs. 175/2016 Decreto Madia);
- il perseguimento per la PA di una efficienza economica che consente contemporaneamente di predeterminare (stabilizzare e ridurre) l’esborso economico per il tempo contrattuale poliennale, sostanzialmente eliminando i cost e i time overruns, e al contempo di mantenere sull’affidatario la massima tensione contrattuale alle prestazioni predefinite.
Deve essere chiaro che se questi obiettivi di compliance elencati, rigorosamente richiesti dall’ordinamento giuridico, non vengono soddisfatti, gli schemi contrattuali di PPP sono potenzialmente sanzionabili con la declaratoria di nullità da parte della magistratura amministrativa, civile o contabile, mettendo nel nulla l’intera operazione e le risorse impiegate.
Indipendentemente dal procedimento utilizzato di Finanza di progetto ad iniziativa pubblica o privata, il tema di fondo riguarda la preparazione e la formazione soprattutto delle Amministrazioni pubbliche e l’utilizzazione intelligente degli specialisti multidisciplinari della materia, passaggi necessari per attivare e condurre questi procedimenti complessi, messi a disposizione dal Codice. Anche nel caso in cui sia l’operatore privato a presentare una proposta con il diritto di prelazione, questa deve essere strutturata in modo da mettere “in sicurezza” l’Azienda sanitaria ricevente, sostanzialmente anche il privato deve investire nelle stesse professionalità: la qualità delle competenze del partner pubblico e privato sono alla base del successo delle numerose iniziative di partenariato pubblico private concluse.