eProcurement

Cos’è il Sistema dinamico di acquisizione della PA (SDAPA), i pro e i contro per le imprese

Sullo Sdapa – il sistema che consente alla PA di negoziare appalti autonomamente – ogni anno vengono aggiudicate gare per 4 miliardi di euro. E’ facile da usare e rappresenta un’opportunità irrinunciabile per le imprese e gli Enti che partecipano, con la pecca, però, di una disciplina eccessivamente rigida

Pubblicato il 12 Mar 2018

Francesco Porzio

Porzio & Partners

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Per chi ancora non lo conoscesse, il Sistema Dinamico di Acquisizione è il più nuovo tra gli strumenti di negoziazione telematici previsti dal Codice dei Contratti Pubblici. Consip lo ha introdotto nel nel 2012 dopo le Convenzioni, Mercato Elettronico e Accordi Quadro. E lo ha chiamato “SDAPA”, con la stessa logica con cui ha chiamato “MePA” il Mercato Elettronico. Si tratta infatti del Sistema Dinamico di Acquisizione “della Pubblica Amministrazione”, ossia quello con cui la Pubblica Amministrazione negozia appalti autonomamente, quindi il nome non poteva essere più adeguato. E’ differente da Convenzioni e Accordi Quadro dove Consip aggiudica gare per decidere che cosa gli Enti Pubblici acquisteranno. Nel caso di SDAPA, Consip ci mette solo la piattaforma telematica e le regole giuridiche (la disciplina).

Le affinità con il MePA sono così tante che SDAPA spesso è chiamato il “MePA XL” o il “MePONE”, perché l’unica differenza di rilievo col MePA è che consente di aggiudicare appalti di qualsiasi valore economico, dunque anche superiore alla soglia comunitaria. Al pari del Mercato Elettronico, Consip nello SDAPA non negozia le condizioni di fornitura, non esegue gare, non sceglie fornitori, non decide i requisiti degli appalti, non è parte contrattuale. Come nel Mercato Elettronico, le Imprese che partecipano al sistema non sono scelte da Consip ma sono loro che scelgono SDAPA e chiedono a Consip di partecipare. Se una Impresa chiede di entrare e dichiara di possedere i requisiti minimi richiesti, Consip deve ammetterla a partecipare a SDAPA. E lo fa senza prima controllare il possesso dei requisiti dichiarati. I controlli sono effettuati da Consip solo a campione, e dagli Enti ogni volta che aggiudicano un appalto. Tutto come nel MePA.

Come unica semplificazione rispetto al MePA, non è possibile per le Imprese inserire Offerte in un Catalogo ove gli Enti possono eseguire confronti concorrenziali per stipulare appalti. Ogni volta che un Ente deve eseguire una gara sul Sistema Dinamico scrive la documentazione di gara e la lancia invitandotutte le Imprese abilitate.

Cosa si può acquistare su SDAPA

L’utilizzo del Sistema Dinamico di Acquisizione è obbligatorio, ma è un obbligo che piace perché è una ulteriore opzione alternativa agli altri strumenti Consip già obbligatori, e solo per alcune merceologie: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, informatica e connettività dati.

Ogni anno 4 miliardi di euro di gare sono aggiudicate su SDAPA. E questa quantità è in aumento, sia perché SDAPA razionalizza i processi di acquisto rispettando la necessaria autonomia degli Enti, sia perché Consip ne sta allargando progressivamente il perimetro merceologico.

Le categorie merceologiche attualmente presenti sono tante: servizi di manutenzione impianti, beni e servizi per la Sanità, derrate alimentari, beni e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni, servizi di pulizia, servizi postali e di trasporto, servizi di ristorazione, arredi, servizi assicurativi

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SDAPA è facile da usare (ma la disciplina è troppo rigida)

Utilizzarlo è facile come il MePA, o difficile come il MePA. Nel senso che se sai usare l’uno sai usare anche l’altro. Se detesti l’uno, detesti anche l’altro. L’organizzazione dei contenuti e il progetto grafico è la stessa, si vede la mano dello stesso artista (o dello stesso enigmista, secondo alcuni). Che piaccia o no, questo è un pregio.

Leggi: Nuovo MePA, cosa cambia per gli acquisti in rete delle PA

La disciplina del Sistema Dinamico di Acquisizione a cui devono sottostare le gare a molti Enti è sembrata eccessivamente rigida. In essa Consip, senza conoscere i requisiti degli appalti che gli Enti devono stipulare, stabilisce le caratteristiche tecniche delle Offerte che le Commissioni di gara devono valutare, ossia i criteri di valutazione ed i punteggi massimi per ogni caratteristica, lasciando gli Enti libertà di definire i criteri solo per una parte minima del punteggio tecnico complessivo. Gli Enti si chiedono perché Consip non li lasci liberi di scegliere i criteri di valutazione applicando il Codice degli Appalti invece di fissare a priori dei criteri senza conoscere gli specifici fabbisogni degli Enti. A dirla tutta, fornire vincoli e indicazioni di tale tipo non sarebbe neanche competenza di Consip perché ad essi provvede ANAC con i bandi tipo e linee guida. E a maggior ragione non è competenza di Consip che nell’articolo 25 delle Regole del Sistema di eProcurement poi scrive “Consip non verifica né interviene in alcun modo nelle transazioni tra i Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori né è in grado di accertare o garantire che i Soggetti Aggiudicatori e i Fornitori agiscano nell’ambito del Sistema nel rispetto della normativa vigente ed, in particolare, delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di acquisti” e nell’art. 26 “Il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità circa l’esattezza, la veridicità, l’aggiornamento, la conformità alla normativa vigente del contenuto del Sito”.

Lavorando sul Sistema Dinamico insieme ad Enti e Imprese, siamo subito incorsi in gare in cui i criteri obbligatoriamente previsti da Consip non risultano adeguati allo specifico appalto, rischiando di compromettere il buon esito della gara.

Un vincolo così severo sui criteri di valutazione sarebbe giustificabile e forse utile se Consip si assumesse responsabilità della legittimità delle procedure. Ma la realtà, come dimostrato dalle stesse regole del Sistema, è l’esatto contrario. Quindi sarebbe meglio lasciare gli Enti più liberi. E infatti, guardando alcune gare pubblicate, si ha l’impressione che gli Enti abbiano violato proprio le regole sui criteri di valutazione imposti da Consip, pur di riuscire ad acquistare beni e servizi efficaci ed a prezzi competitivi. Consip non lo sa, non se ne accorge, non ne ha la responsabilità. Ma per noi è un segnale importante. Senza quei vincoli posti da Consip nella disciplina, queste gare sarebbero perfettamente legittime, ma grazie ai vincoli scritti da Consip gli Enti rischiano il ricorso per l’illegittimità della gara. Ma Consip non è responsabile.

Partecipare a SDAPA, ecco le opportunità per le imprese

Partecipare al Sistema Dinamico di Acquisizione per una Impresa è anche più semplice che partecipare al MePA, le dichiarazioni sono le stesse ma non è necessario inserire alcuna offerta nel Catalogo, perché il Catalogo nello SDAPA non c’è. Facile, facilissimo.

Partecipare a SDAPA è una grandissima opportunità per le Imprese, per almeno due motivi:

  • gli Enti non possono decidere chi invitare alle gare, ma ad ogni gara sono sempre invitate tutte le Imprese che posseggono i requisiti di partecipazione definiti dall’Ente che lancia la gara;
  • le gare sono a procedura ristrette (e non più aperte come prima del nuovo Codice degli Appalti), quindi finché una Impresa non partecipa allo SDAPA non vede nessuna gara e potrà partecipare alle sole gare lanciate dopo che Consip avrà accolto la domanda di ammissione.

In conclusione per gli Enti come per le Imprese partecipare allo SDAPA è una opportunità irrinunciabile. Per gli Enti è un ulteriore strumento per eseguire acquisti in autonomia, per le Imprese la porta di accesso alle gare di valore economico più elevato.

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