Le regole

Semplificazioni bis, come sopravvivere alla giungla degli appalti rispettando le norme di tracciabilità

Con il Decreto Semplificazioni bis il Codice appalti è stato in parte riformato, in particolare sul fronte dell’affidamento diretto: nell’operatività questo comporta alcuni problemi, come nel caso della generazione del CIG o dello Smart CIG

Pubblicato il 02 Dic 2021

Luca Sanna

Avvocato, Studium Cives

Nuovo-codice-appalti

Con il Decreto Semplificazioni bis n. 77/2021 il Codice dei Contratti Pubblici è stato parzialmente riformato in tema di affidamento diretto innalzando le soglie per permettere alla Pubbliche Amministrazioni di poter usufruire più agevolmente dei finanziamenti legati al Recovery Fund e al PNRR. Ma non tutto è stato ancora modificato in tema di tracciabilità e permangono alcuni dubbi in merito alla compilazione e al perfezionamento dei CIG.

Decreto Semplificazioni bis, come cambia il Codice appalti

Dal primo giugno del 2021 è vigente il decreto legge n. 77 del 2021, meglio noto come Decreto Semplificazioni bis che ha introdotto nuove disposizioni al fine di realizzare i traguardi e gli obiettivi imposti all’interno Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale Complementare (PNC). Gli articoli dal 47 al 56 del DL 77/2021 prevedono, da un parte nuove semplificazioni per gli affidamenti dei contratti pubblici sotto soglia valide fino al 30 giugno 2023, dall’altra sia alcune modifiche alla disciplina del subappalto e sia ulteriori previsioni di semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento.

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Gli affidamenti sotto soglia

In particolare l’art. 51 derubricato come “Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76” ha infatti in parte emendato le norme in merito agli affidamenti sotto soglia indetti ai sensi del DL Semplificazioni. In particolare, è stata trasformata la disciplina dell’affidamento diretto che ora prevede la possibilità di affidare direttamente servizi e forniture per un valore fino a 139.000 euro, anziché 75.000 euro come previsto dal primo Decreto Semplificazioni.

In altre parole sotto la soglie di 139.000 euro è possibile oggi procedere attraverso affidamento diretto, senza necessità di alcuna procedura negoziata, usufruendo peraltro della possibilità di utilizzare la disposizione di cui all’art. 32 del D.Lgs. 50/2016 che prevede l’ipotesi semplificata di affidamento: “[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”.

L’impatto sulle stazioni appaltanti

Con un unico atto, senza alcun bando, la Pubblica Amministrazione ha oggi la possibilità di affidare appalti anche di notevole valore attraverso un unico provvedimento amministrativo. Per i servizi e le forniture di importo superiore a 139.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria è invece stata introdotta la procedura negoziata senza bando con confronto competitivo di 5 operatori economici e contestualmente è stata eliminata la fascia intermedia (dai 350.000 euro).

Ebbene, tali modifiche hanno colpito indirettamente le Stazioni Appalti in merito agli obblighi comunicativi relativi alla trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari. In altri termini, seppur non direttamente, le modifiche hanno influenzato le procedure relative all’emissione del CIG (Codice Identificativo di Gara), del CIG semplificato (detto anche Smart CIG) e dei derivati (CIG Padre e CIG Figlio).

Cig e Smart Cig, le incongruenze tra norme e applicazioni

Il Cig recita ANAC è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG dell’ANAC con tre funzioni principali: una prima funzione è collegata agli obblighi di comunicazione delle informazioni all’Osservatorio ed alle successive deliberazioni dell’Autorità, per consentire l’identificazione univoca delle gare, dei loro lotti e dei contratti; una seconda funzione è legata al sistema di contribuzione posto a carico dei soggetti pubblici e privati sottoposti alla vigilanza dell’Autorità, derivante dal sistema di finanziamento dettato dall’articolo 1, comma 67, della legge 266/2005, richiamato dall’art. 213, comma 12, del Codice dei contratti pubblici; una terza funzione è attribuita dalla legge n. 136/2010 che affida al codice CIG il compito di individuare univocamente (tracciare) le movimentazioni finanziarie degli affidamenti di lavori, servizi o forniture, indipendentemente dalla procedura di scelta del contraente adottata, e dall’importo dell’affidamento stesso.

Il Codice CIG è obbligatorio per gli appalti superiori a 40.000 euro e tale soglia non è stata modificata da alcuna normativa di riferimento. Sotto l’importo di 40.000 euro la stazione appaltante può invero accedere ad una procedura più semplice detta Smart CIG che contiene un numero inferiore di informazioni e che viene letto anche in combinato disposto con l’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, che, come detto, introduce una procedura semplificata di affidamento diretto senza bando.

Ebbene, tale procedura ha visto innalzare la propria soglia fino a 139.000 euro in virtù delle modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni bis, sicché la Pubblica Amministrazione può oggi procedere ad un affidamento diretto importi superiori a 40.000 euro, ma contestualmente non è esentata dalla creazione di un Codice Identificativo di Gara completo.

Come si crea un CIG

In tal senso occorre precisare come la procedura di ottenimento del CIG necessiti per il perfezionamento (da compiersi entro 90 giorni dalla creazione) l’indicazione di alcuni dati che la stessa Stazione Appaltante potrebbe ignorare in virtù della legittima scelta di procedere senza indizione di bando. Ai fini di un corretto perfezionamento l’ANAC infatti richiede:

  1. La data di pubblicazione del Bando;
  2. La data di scadenza per la presentazione delle offerte;
  3. Ora di Scadenza delle offerte;
  4. Data di scadenza per la presentazione della richiesta di invito;
  5. Data della lettera di invito.

Con evidenza alcuni di questi dati non sono in possesso della Stazione Appaltante non avendo la stessa potuto o voluto procedere per mezzo di una procedura negoziata. Come compilare questi campi?

Come perfezionare il CIG

L’ANAC, in attesa di una revisione del portale, ha comunicato ufficiosamente, per mezzo degli operatori del proprio contact center, di inserire quale data iniziale di pubblicazione, la data della richiesta al fornitore di affidamento diretto, mentre per le altre date il giorno immediatamente successivo. In tal modo la stessa Autorità nazionale anticorruzione può venire a conoscenza della procedura di affidamento diretto in modo implicito dalla caratteristica del dato inserito, più precisamente dalla inverosimiglianza del dato stesso.

Tale procedura potrà essere utilizzata anche successivamente alla modifica del portale per quelle procedere di richiesta del CIG che ancora non sono state perfezionate dalla Stazione Appaltante. Per ogni chiarimento si consiglia sempre di chiamare l’ANAC al numero verde 800 – 89 69 36 che presterà assistenza alle procedure online che ancora non hanno recepito le modifiche normative.

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