Dopo la conclusione del percorso parlamentare del Decreto Rilancio, si ha finalmente la certezza in merito alla disciplina del cosiddetto ecobonus 110% introdotta dagli articoli 119, per quanto concerne gli interventi a detrazione maggiorata e 121, per quanto concerne le specifiche opzioni di fruizione dello sconto in fattura o cessione del credito d’imposta. Sono state apportate modifiche: per valutare correttamente gli interventi illustrati nel seguito dell’articolo serve un’analisi preliminare delle opere da realizzare, con simulazione dei benefici ottenibili, anche tenendo conto delle posizioni fiscali dei proprietari degli immobili.
Valutazione degli interventi
Va osservato che per poter scegliere gli interventi da realizzare negli immobili sia opportuno attendere l’emanazione del decreto che a breve sarà emanato dal Ministero dello Sviluppo Economico e il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, che ha pubblicato una guida illustrativa pochi giorni fa intervenire su un edificio.
Come il caso sotto qui sotto riportato:
(Fonte: ECODETAX s.r.l. società benefit)
Andando poi a controllare se gli interventi rappresentano o meno un intervento che può trainare anche il c.d. sismabonus:
(Fonte: ECODETAX s.r.l. società benefit)
Le novità dopo la conversione
Come cambia l’articolo 119
L’articolo 119 del DL Rilancio stabilisce una detrazione nella misura del 110% per le spese sostenute al 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a fronte di interventi in ambito di efficienza energetica e riduzione del rischio sismico, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo. Le modifiche riguardano:
- la fruizione dagli enti del Terzo settore (ONLUS, OdV, iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano), dalle associazioni e dalle società sportive dilettantistiche per i lavori finalizzati ai soli immobili, o a parte di immobili, adibiti a spogliatoi,
- le agevolazioni per la riqualificazione energetica degli edifici (art.119 commi da 1 a 3) si applicano agli interventi effettuati dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio,
- Il superbonus non si applica alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali:
- A1 abitazioni di tipo signorile,
- A8 abitazioni in ville,
- A9 castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici,
- disposta la proroga per le spese sostenute e documentate, rimaste a carico del contribuente, fino al 30 giugno 2022 per gli interventi effettuati dagli IACP, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti,
- sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti ai commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione nel rispetto dei requisiti minimi del comma 3 (miglioramento della classe energetica).
L’agevolazione per interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento esistenti su edifici unifamiliari (comma 1, lettera c) riconosciuta anche:
- agli impianti a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A, anche abbinati a collettori solari;
- esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione, per la sostituzione con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle.
- nei comuni montani, non interessati dalle procedure europee di infrazione, per l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente.
Per gli edifici sottoposti ad almeno uno dei vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o in caso in cui i regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali vietino gli interventi trainanti di cui al comma 1, la detrazione si applica comunque a tutti gli interventi di efficientamento energetico, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti di cui al comma 1, fermi restando i requisiti tecnici minimi previsti al comma 3.
- La detrazione del 110% è riconosciuta anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita congiuntamente a uno degli interventi antisismici (sismabonus) previsti dai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 D.L. 63/2013.
- Per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate (comma 1 lettera a) i limiti di spesa sono i seguenti:
- 50.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
- Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (comma 1, lettera b) i limiti di spesa sono i seguenti: 20.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari; 15.000 euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
- Per gli interventi sugli edifici unifamiliari (o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno) per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (comma 1, lettera c) il limite di spesa resta pari ad euro 30.000.
L’asseverazione del tecnico abilitato, obbligatoria in caso di opzione per la cessione o per lo sconto, rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori (Sal) sulla base delle condizioni e nei limiti indicati all’articolo 121. L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta: i requisiti tecnici, l’effettiva realizzazione del progetto, la congruità delle spese con riferimento ai prezzari individuati con apposito decreto del Ministero delle Sviluppo Economico e, nelle more della sua emanazione, ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
Come cambia l’articolo 121
L’articolo 121 regolamenta in via sperimentale i soli interventi effettuati negli anni 2020 e 2021 in merito alla modalità di fruizione alternativa alla detrazione fiscale in 5 quote annuali di pari importo, di alcune detrazioni in materia edilizia ed energetica sotto forma di credito di imposta o sconto sul corrispettivo. Dopo la conversione in legge sono numerose le novità intervenute, ed in particolare esse riguardano:
- in caso di sconto sul corrispettivo dovuto (fino a un importo massimo pari al corrispettivo), anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, il contributo viene recuperato dai medesimi come di credito di imposta di importo pari alla detrazione spettante, può essere ceduto anche a istituti di credito e agli altri intermediari finanziari e può coinvolgere più fornitori,
- la trasformazione della detrazione fiscale in credito di imposta si verifica solo all’atto della cessione ad altri soggetti,
- è prevista la possibilità di esercitare l’opzione in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori – SAL,
- è prevista l’indicazione degli interventi di restauro delle facciate (c.d. bonus facciate) per cui spetta l’opzione,
- nel caso di trasformazione in crediti di imposta è prevista la disapplicazione del divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori di ammontare superiore a 1.500 euro,
- è prevista la proroga del termine di adozione del provvedimento attuativo del direttore dell’Agenzia delle entrate a 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Rilancio;
- è prevista la trasmissione dei dati relativi all’esercizio dell’opzione mediante via telematica, secondo le modalità indicate dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate, avvalendosi anche dei soggetti abilitati alla presentazione telematica delle dichiarazioni (ex articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1999) ovvero iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; i soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria; le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche; i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati; gli altri incaricati individuati con decreto del Mef.
Super ecobonus, le detrazioni nella guida dell’Agenzia delle Entrate
Di seguito le tabelle riepilogative dell’Agenzia delle entrate: